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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/113

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione del 16 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) come nuovo alimento. Inserisce il prodotto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ne definisce condizioni d’uso, specifiche di composizione, requisiti di etichettatura e limiti massimi per diverse categorie di alimenti. Prevede inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore di Chr. Hansen A/S, durante i quali il nuovo alimento può essere commercializzato solo da tale società, salvo consenso o uso di dati non protetti.

Autorizzazione all’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento, con inserimento nell’elenco اتح dell’Unione e tutela dei dati per il richiedente originario.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto mediante fermentazione con due ceppi geneticamente modificati derivati da Escherichia coli BL21(DE3), destinato alle categorie alimentari indicate nell’allegato, tra cui formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali per la prima infanzia, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia e integratori alimentari per la popolazione in generale. Sono escluse, per gli integratori alimentari, le destinazioni ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; inoltre, per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e per gli alimenti a fini medici speciali valgono i limiti e le condizioni specifiche di cui all’allegato. L’autorizzazione è soggetta a una tutela dei dati per cinque anni dal 6 febbraio 2023, durante i quali solo Chr. Hansen A/S può beneficiare dell’autorizzazione salvo consenso o successiva autorizzazione senza ricorso ai dati protetti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Autorizzazione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro nelle condizioni d’uso proposte e per le popolazioni destinatarie indicate.

Contesto normativo e procedura

Il regolamento ricorda che, secondo il regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La Commissione ha ricevuto la domanda da Chr. Hansen A/S il 13 maggio 2020, successivamente modificata il 17 giugno 2022 per precisare l’uso negli integratori alimentari, escludendo lattanti e bambini nella prima infanzia. L’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 29 aprile 2022, concludendo per la sicurezza del prodotto nelle condizioni proposte.

Ambito di utilizzo e categorie alimentari interessate

L’autorizzazione riguarda un ampio ventaglio di categorie alimentari, con limiti specifici fissati nell’allegato:

  • formule per lattanti;
  • formule di proseguimento;
  • alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • alimenti per la prima infanzia;
  • alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • alimenti a fini medici speciali per altre categorie di consumatori;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia;
  • integratori alimentari destinati alla popolazione generale, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia.

Per gli integratori alimentari è inoltre prevista una specifica avvertenza di non utilizzo in associazione, nello stesso giorno, con altri alimenti contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio.

Condizioni d’uso e limiti massimi

L’allegato stabilisce limiti quantitativi diversi a seconda della categoria alimentare:

  • formule per lattanti: 0,23 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • formule di proseguimento: 0,28 g/l;
  • alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia: 0,28 g/l o 0,28 g/kg;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia: 0,28 g/l;
  • alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: entro le esigenze nutrizionali specifiche e comunque non oltre 0,23 g/l o 0,28 g/kg;
  • alimenti a fini medici speciali per altri destinatari: secondo le particolari esigenze nutrizionali;
  • integratori alimentari per la popolazione generale: 0,7 g/giorno.

Etichettatura e informazioni al consumatore

La denominazione da riportare in etichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento è "sale sodico di 3’-sialil-lattosio". Per gli integratori alimentari sono imposti due messaggi obbligatori:

  • non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni;
  • non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato inserisce anche le specifiche del prodotto, descritto come polvere o agglomerato purificati, di colore bianco-biancastro, prodotti mediante processo microbico. La composizione deve rispettare vari parametri, tra cui:

  • sale sodico di 3’-sialil-lattosio almeno 88,0% su sostanza secca;
  • 3’-sialil-lattulosio non oltre 5,0%;
  • D-lattosio non oltre 5,0%;
  • acido sialico non oltre 1,5%;
  • N-acetil-D-glucosamina non oltre 1,0%;
  • somma di altri carboidrati non oltre 5,0%;
  • umidità non oltre 9,0%;
  • ceneri non oltre 8,5%;
  • proteine residue non oltre 0,01%;
  • sodio non oltre 4,2%.

Sono inoltre fissati criteri microbiologici e di purezza, tra cui conteggio su piastra standard, enterobatteriacee, assenza di Salmonella spp. in 25 g, lieviti e muffe, assenza di Cronobacter (Enterobacter) sakazakii in 10 g ed endotossine residue non superiori a 10 EU/mg.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

La Commissione ha riconosciuto che il fascicolo conteneva dati e studi scientifici protetti da proprietà industriale, necessari per il parere dell’EFSA e per dimostrare la sicurezza del nuovo alimento. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2015/2283, tali dati sono tutelati per cinque anni e, per lo stesso periodo, solo Chr. Hansen A/S può beneficiare dell’autorizzazione, salvo che un successivo richiedente ottenga l’autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso della società.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato precisa che l’iscrizione del nuovo alimento è autorizzata dal 6 febbraio 2023 e che la tutela dei dati termina il 6 febbraio 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE dei nuovi alimenti

Il sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto con ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) è autorizzato all’immissione sul mercato dell’Unione e inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Tutela esclusiva per il richiedente

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 febbraio 2023, solo Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società. La tutela dei dati decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per cinque anni.

Condizioni d’uso per categorie alimentari

L’allegato fissa i livelli massimi e le condizioni di impiego per diverse categorie: formule per lattanti 0,23 g/l; formule di proseguimento 0,28 g/l; alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia 0,28 g/l o 0,28 g/kg; bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia 0,28 g/l; alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia entro le esigenze nutrizionali specifiche e comunque non oltre 0,23 g/l o 0,28 g/kg; alimenti a fini medici speciali per altri destinatari secondo le esigenze nutrizionali; integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, 0,7 g/giorno.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da usare in ეტichetta è "sale sodico di 3’-sialil-lattosio". Per gli integratori alimentari contenenti 3’-SL l’etichetta deve indicare che: a) non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; b) non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio.

Specifiche tecniche e composizione

L’allegato definisce il prodotto come polvere o agglomerato purificati, di colore bianco-biancastro, ottenuti mediante processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 3’-sialil-lattulosio e acido sialico. Sono indicati denominazione chimica, formula C23H38NO19Na, massa molecolare 655,53 Da e numero CAS 128596-80-5, nonché la fonte di produzione costituita da due ceppi geneticamente modificati di E. coli BL21(DE3).

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareintegrazione alimentaretutela dei dati e proprietà industriale

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