Regolamento (UE) 2023/945
Regolamento delegato (UE) 2023/945 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio e puntuale il quadro tecnico degli obblighi di trasparenza previsti da MiFIR per gli strumenti non rappresentativi di capitale. Interviene per chiarire criteri e formati di pubblicazione, uniformare le regole di classificazione e di segnalazione, correggere incoerenze interpretative e adeguare la disciplina all’evoluzione delle prassi di mercato e della tecnologia. Le modifiche riguardano sia la trasparenza pre-negoziazione sia quella post-negoziazione, oltre ai dati necessari per i calcoli di trasparenza, alle soglie di liquidità e agli indicatori di differimento. Sono previste regole transitorie per le operazioni anteriori al 1° gennaio 2024.
Modifica le norme tecniche di regolamentazione del regolamento delegato (UE) 2017/583 in materia di trasparenza pre- e post-negoziazione per operazioni su strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e alle imprese di investimento che pubblicano o comunicano dati relativi a operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale ai fini degli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Incide in particolare su obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, sui dati di riferimento e sui dati quantitativi per i calcoli di trasparenza, nonché sulla classificazione di liquidità e sulle soglie LIS/SSTI per varie classi di strumenti (obbligazioni, derivati, quote di emissione e altri strumenti derivati). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; talune modifiche si applicano dal 1° gennaio 2024, mentre per operazioni eseguite prima di tale data continua ad applicarsi il vecchio testo dell’articolo 12 e degli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583.
Regolamento delegato (UE) 2023/945 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/583, che completa MiFIR in materia di trasparenza per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. La finalità dichiarata è correggere incoerenze applicative emerse nell’esperienza di mercato, armonizzare le prassi di pubblicazione e adeguare gli standard tecnici all’evoluzione tecnologica e delle modalità di negoziazione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la necessità di semplificare e chiarire il regime di segnalazione e pubblicazione, soprattutto per le operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, per i sistemi ibridi e per i dati pubblici relativi a prezzo, quantità e importo nozionale. Il regolamento si fonda su un progetto di norme tecniche elaborato da ESMA, che ha svolto consultazioni pubbliche e analisi di impatto.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano sedi di negoziazione, APA, CTP e imprese di investimento che effettuano pubblicazioni o comunicazioni nell’ambito della trasparenza pre- e post-negoziazione. Il perimetro materiale include strumenti non rappresentativi di capitale e le relative classi: obbligazioni, SFP, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, su strumenti rappresentativi di capitale, su merci, su tassi di cambio, su crediti, derivati C10, CFD, quote di emissione e derivati su quote di emissione.
Trasparenza post-negoziazione e allineamento con MiFIR
L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/583 viene sostituito per escludere dall’obbligo di trasparenza post-negoziazione, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, MiFIR, le operazioni già escluse dall’obbligo di segnalazione al regolamento delegato (UE) 2017/590, articolo 2, paragrafo 5. La modifica mira a eliminare difformità interpretative sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo e a rendere coerente il regime di reporting e quello di pubblicazione.
Calcoli di trasparenza e periodicità di pubblicazione
L’articolo 13 è rivisto per chiarire che i dati utilizzati per i calcoli sono raccolti secondo l’allegato V. Le autorità competenti devono pubblicare i risultati dei calcoli entro il 30 aprile di ogni anno; i calcoli si applicano dal primo lunedì di giugno successivo alla pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell’anno seguente. Per le obbligazioni, eccetto ETC ed ETN, è introdotta una scansione trimestrale: pubblicazione il primo lunedì di febbraio, maggio, agosto e novembre, con applicazione dal terzo lunedì di tali mesi.
Trasparenza pre-negoziazione e sistemi ibridi
L’allegato I viene sostituito per descrivere, per ciascuna tipologia di sistema di negoziazione, le informazioni da rendere pubbliche prima della negoziazione. Per i sistemi ibridi, il regolamento specifica che i requisiti di trasparenza devono corrispondere a quelli applicabili ai singoli sistemi che li compongono. Questo vale sia per i sistemi che operano simultaneamente sia per quelli che si alternano in successione.
Dati post-negoziazione: contenuto, formati e indicatori
L’allegato II è profondamente riscritto. Vengono dettagliati i campi da pubblicare per ogni operazione: data e ora, ISIN, prezzo, codice di valuta, misura del prezzo, quantitativo, importo nozionale, sede di esecuzione, sede di pubblicazione, identificativo dell’operazione e indicazione se l’operazione è da compensare. Per le obbligazioni il prezzo va espresso di regola in percentuale; per i CDS il prezzo è espresso in punti base. È inoltre disciplinata la comunicazione delle operazioni di portafoglio con il nuovo indicatore “PORT”, utile a riconoscere operazioni simultanee su cinque o più strumenti eseguite dallo stesso cliente a un prezzo unico di lotto.
Indicatori di pubblicazione e differimento
La tabella degli indicatori della trasparenza post-negoziazione viene ampliata e precisata. Sono confermati o introdotti indicatori per operazioni con parametro di riferimento, agency cross, operazioni non price forming, LIS, strumenti illiquidi, SSTI, operazioni a pacchetto, scambio di sottostante fisico, annullamenti, modifiche e operazioni di portafoglio. Rimangono distinti anche gli indicatori di differimento collegati alle forme di pubblicazione limitata, aggregata o successivamente completata.
Classificazione di liquidità e soglie per classi di strumenti
L’allegato III è il cuore sostanziale della revisione. Vengono aggiornate le definizioni delle classi non aventi un mercato liquido e le soglie di ADNA, ADA, numero medio giornaliero di operazioni, importi nozionali e altri parametri per stabilire la liquidità o l’illiquidità degli strumenti. Per varie classi sono definite sottoclassi specifiche, con segmentazioni per tipo di sottostante, valuta nozionale, scaglione di scadenza, tipo di contratto, tipo di consegna o altre caratteristiche tecniche.
Obbligazioni, ETC ed ETN
Per le obbligazioni sono aggiornate le soglie e la classificazione delle obbligazioni sovrane, pubbliche, convertibili, garantite, societarie e delle altre obbligazioni. Per ETC ed ETN si conferma la soglia quantitativa specifica di 500.000 euro di ADT e 10 operazioni medie giornaliere per la classificazione di illiquidità. La disciplina tiene anche conto delle fasi di mercato per alcune categorie, come le obbligazioni garantite e societarie.
Derivati su tassi di interesse e swaption
La sezione dedicata ai derivati su tassi di interesse introduce segmentazioni dettagliate per future, forward, FRA, opzioni, swaption e swap multivaluta o monovaluta nelle diverse combinazioni fixed/floating e OIS. Sono fissate soglie di ADNA e numero di operazioni, con classi che in molti casi risultano considerate liquide o illiquide in base alla sottoclasse. È confermata la struttura per scaglioni di scadenza e la rilevanza di parametri come il tasso sottostante, la durata e il tipo di swap.
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
Per gli equity derivatives sono elencate sottoclassi quali opzioni e future/forward su indici azionari, azioni, dividendi, volatilità ed ETF, nonché swap e swap di portafogli con parametri di performance, dividendo, varianza o volatilità. Alcune sottoclassi, come opzioni e future/forward su indici azionari, azioni, dividendi e ETF, sono considerate liquide; altre restano soggette a ulteriori criteri di liquidità o sono classificate come non liquide se non rientrano nelle fattispecie elencate.
Derivati su merci e derivati C10
Per i derivati su merci vengono specificate sottoclassi per metalli, prodotti energetici, merci agricole e altre categorie, con ulteriori segmentazioni per tipo di merce, sottotipo, valuta nozionale, luogo di consegna/regolamento e scaglione di scadenza. I derivati C10 includono anche derivati su carico e altri strumenti particolari, con soglie e classificazioni aggiornate; gli altri derivati C10 sono considerati non liquidi.
Derivati su tassi di cambio
La disciplina dei FX derivatives distingue con precisione forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili. Gli NDF/NDO e gli strumenti consegnabili sono trattati separatamente per scadenza e coppia valutaria; il regolamento chiarisce che i derivati su tassi di cambio non consegnabili sono non liquidi, così come i deliverable instruments elencati nella tabella, salvo classificazioni specifiche per segmento.
Derivati su crediti
Per i CDS su indice e su singolo nome, nonché per le opzioni su CDS, il regolamento introduce criteri articolati basati su indice sottostante, entità di riferimento, status on the run/off the run, valuta nozionale e scaglione di scadenza. Sono previste soglie di liquidità e, per alcune sottoclassi, soglie distinte per pre-negoziazione LIS/SSTI e post-negoziazione. Gli altri derivati su crediti non ricompresi nelle sottoclassi tipizzate sono considerati non aventi un mercato liquido.
Quote di emissione e derivati su quote di emissione
Per le quote di emissione e i relativi derivati sono fissate soglie basate su tonnellate di CO2 equivalente e numero di operazioni giornaliere. Sono distinte EUA, EUAA, CER, ERU e altre quote. Analogamente, i derivati su emission allowances sono segmentati in base al tipo di sottostante e seguono soglie identiche o corrispondenti.
Dati di riferimento e dati quantitativi
Gli allegati IV e V introducono e aggiornano la codifica dei dati necessari ai fini dei calcoli di trasparenza e della determinazione di mercato liquido, soglie LIS e SSTI. Sono disciplinati i formati di ISIN, MIC, LEI, codici valuta, date, strumenti e classificazioni di sottostante. L’allegato V prescrive inoltre i dati quantitativi giornalieri da fornire, inclusi numero di operazioni, volume totale, bin di dimensione operativa e aggregazioni per strumenti non rappresentativi di capitale.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punti 2, 4, 5 e 7, si applica dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni eseguite prima di tale data continuano ad applicarsi l’articolo 12 e gli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583 nella versione vigente al 31 dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Chiarimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione
L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/583 è sostituito per escludere dagli obblighi di pubblicazione ex articolo 21, paragrafo 1, MiFIR le operazioni elencate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590. La scelta mira ad allineare trasparenza post-negoziazione e disciplina della segnalazione delle operazioni, eliminando duplicazioni e interpretazioni divergenti.
Cadenza dei calcoli di trasparenza e pubblicazione dei risultati
L’articolo 13 è modificato prevedendo che i dati per i calcoli siano raccolti conformemente all’allegato V. Le autorità competenti devono pubblicare i risultati dei calcoli per ciascuno strumento finanziario e per ciascuna classe entro il 30 aprile di ogni anno; i risultati si applicano dal primo lunedì di giugno fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell’anno successivo. Per le obbligazioni, diverse da ETC ed ETN, è introdotta una pubblicazione trimestrale dei calcoli al primo lunedì di febbraio, maggio, agosto e novembre, con applicazione dal terzo lunedì dello stesso mese.
Trasparenza pre-negoziazione per i sistemi ibridi
L’allegato I è riscritto per specificare le informazioni da pubblicare in funzione della tipologia di sistema di negoziazione. Per i sistemi ibridi, gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione sono allineati a quelli dei singoli sistemi che compongono il sistema ibrido, sia quando i sistemi operano simultaneamente sia quando operano in successione.
Uniformazione dei dati di pubblicazione post-negoziazione
L’allegato II è sostituito per precisare campi, formati e codifiche delle informazioni pubbliche sulle operazioni: data e ora, codice strumento, prezzo, quantità, importo nozionale, sede di esecuzione, sede di pubblicazione, codice operazione e indicatore di compensazione. Viene chiarito che il prezzo delle obbligazioni è in linea di principio espresso in percentuale, salvo diversa convenzione di mercato, e che per i CDS il prezzo è espresso in punti base ricevuti dal venditore della protezione. È introdotto anche l’indicatore delle operazioni di portafoglio (“PORT”).
Nuovi indicatori di trasparenza e differimento
La tabella degli indicatori dell’allegato II viene aggiornata per includere e chiarire gli indicatori relativi alle operazioni con parametro di riferimento (“BENC”), agency cross (“ACTX”), operazioni non price forming (“NPFT”), grande dimensione (“LRGS”), strumenti illiquidi (“ILQD”), specific instrument size (“SIZE”), operazioni a pacchetto (“TPAC”), scambio di sottostante fisico (“XFPH”), annullamenti (“CANC”), modifiche (“AMND”) e operazioni di portafoglio (“PORT”), oltre agli indicatori supplementari di differimento per pubblicazione limitata o aggregata.
Aggiornamento delle soglie di volume e delle misure di volume
La tabella 4 dell’allegato II viene riscritta per allineare la misura del volume all’uso dell’importo nozionale per la maggior parte degli strumenti e del quantitativo in unità di misura per quote di emissione e relativi derivati. Questo impatta la classificazione delle dimensioni operative e la coerenza dei dati pubblicati.
Revisione delle classi illiquide e delle soglie di liquidità
L’allegato III è ampiamente sostituito per ridefinire le classi non aventi un mercato liquido e le metodologie di calcolo per obbligazioni, ETC/ETN, strumenti finanziari strutturati, derivati su tassi di interesse, su strumenti rappresentativi di capitale, su merci, su tassi di cambio, su crediti, derivati C10, CFD, quote di emissione e derivati su quote di emissione. Sono aggiornate le soglie quantitative e, in alcuni casi, i criteri qualitativi (ad esempio status on the run per gli indici CDS).
Chiarimenti definitori su alcuni strumenti derivati
Tra le definizioni aggiornate figura quella di “swaption” o opzione su swap, definita come contratto che conferisce il diritto, ma non l’obbligo, di stipulare uno swap a una data futura o fino a tale data.
Dati di riferimento e dati quantitativi per i calcoli di trasparenza
L’allegato IV e il nuovo allegato V stabiliscono codici, formati e dati da fornire per i calcoli di trasparenza e per la determinazione di mercato liquido, soglie LIS e SSTI. Sono disciplinati i campi per identificazione strumento, tipo di contratto, classe del sottostante, scadenza, sottotipi di obbligazioni e quote di emissione, nonché numerosi dettagli specifici per derivati su tassi di interesse, tassi di cambio, strumenti rappresentativi di capitale, CFD, crediti e emissioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 gen 2023Regolamento (UE) 2023/121
- Regolamento · 17 gen 2023Regolamento (UE) 2023/944
- Regolamento · 16 gen 2023Regolamento (UE) 2023/113
- Regolamento · 16 gen 2023Regolamento (UE) 2023/114
- Regolamento · 16 gen 2023Regolamento (UE) 2023/115
- Regolamento · 16 gen 2023Regolamento (UE) 2023/116
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →