Regolamento (UE) 2023/944
Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro tecnico di trasparenza previsto dal MiFIR per rendere più coerente e omogenea la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, semplifica il trattamento delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rafforza la trasparenza sugli ETF, chiarisce gli obblighi per i sistemi di negoziazione ibridi e specifica meglio i dati da fornire per i calcoli di trasparenza. Sono inoltre introdotte rettifiche puntuali e una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima del 1º gennaio 2024.
Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 sugli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti finanziari analoghi.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione, alle imprese di investimento, agli internalizzatori sistematici, agli APA (dispositivi di pubblicazione autorizzati), ai CTP (fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione) e alle autorità competenti coinvolti nella trasparenza e nei calcoli di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Le modifiche incidono in particolare sulle regole relative a strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili, con un focus specifico sugli ETF, sulla trasparenza pre-negoziazione, sulla trasparenza post-negoziazione, sugli obblighi informativi verso ESMA e autorità competenti e sulla determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità. Alcune disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2024; per operazioni eseguite prima di tale data ma pubblicate o modificate successivamente, continua ad applicarsi il regime previgente indicato nell'articolo 3.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/587 in materia di trasparenza per strumenti rappresentativi di capitale
Il regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/587, che attua il MiFIR in materia di trasparenza pre e post-negoziazione per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi. La revisione risponde all'esigenza di eliminare incoerenze applicative, rafforzare la qualità dei dati e adeguare il regime alle pratiche di mercato e agli sviluppi tecnologici.
Finalità dell'intervento
Il regolamento evidenzia che l'esperienza applicativa ha mostrato divergenze nell'uso del concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, con effetti negativi sulla coerenza della trasparenza post-negoziazione e sull'aggregazione dei dati. Inoltre, la trasparenza sugli ETF era rimasta inferiore alle attese, sia in pre-negoziazione sia in post-negoziazione, con largo ricorso alle deroghe per dimensioni elevate e al differimento della pubblicazione.
Ambito soggettivo e normativo
Le modifiche riguardano le sedi di negoziazione, le imprese di investimento, gli internalizzatori sistematici, gli APA, i CTP e le autorità competenti che applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014. La disciplina si inserisce nel quadro MiFIR e richiama espressamente anche il regolamento delegato (UE) 2017/590 per la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.
Semplificazione del concetto di operazioni non price forming
Uno degli assi centrali del regolamento è l'allineamento del concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo con quello già utilizzato nel regolamento delegato (UE) 2017/590. Per questo motivo vengono soppressi vari elenchi e definizioni interni al regolamento 2017/587, in modo da evitare duplicazioni e interpretazioni difformi. In particolare, viene anche eliminata la necessità di definire le operazioni give-up/give-in e di finanziamento tramite titoli, poiché non più funzionali al nuovo impianto normativo.
Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sugli ETF
Il regolamento rafforza in modo specifico la trasparenza sugli ETF. Sul versante pre-negoziazione, un ordine ETF è considerato di dimensione elevata se pari o superiore a 3.000.000 EUR, con effetto di aumentare il numero di ordini soggetti a pubblicazione in tempo reale. Sul versante post-negoziazione, la nuova tabella 5 dell'allegato II innalza le soglie per il differimento: 15.000.000 EUR per 60 minuti e 50.000.000 EUR fino alla fine del giorno di negoziazione.
Sistemi di negoziazione ibridi
L'allegato I viene riscritto per chiarire il regime dei sistemi di negoziazione ibridi, cioè di quelli che combinano due o più tipologie di sistemi di negoziazione. Il regolamento precisa che i requisiti di trasparenza pre-negoziazione devono essere coerenti con i sistemi componenti: se la combinazione è simultanea, si applicano gli obblighi di ciascun sistema; se è sequenziale, si applicano quelli del sistema effettivamente gestito in quel momento.
Tempi di pubblicazione post-negoziazione
Il regolamento accorcia i tempi per la pubblicazione differita di talune operazioni eseguite poco prima della chiusura del mercato, prevedendo che la pubblicazione avvenga entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità. Il considerando chiarisce l'intento di evitare differimenti eccessivi, anche alla luce della maggiore rapidità consentita dagli sviluppi tecnologici.
Dati da fornire all'ESMA e alle autorità competenti
Viene introdotto un nuovo allegato IV, che stabilisce in modo dettagliato i dati da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT. L'articolo 17, paragrafo 6, impone a sedi di negoziazione, APA e CTP di trasmettere tali informazioni secondo il formato tecnico previsto; il paragrafo 7 disciplina inoltre la conversione valutaria delle dimensioni di operazione espresse in valore monetario quando lo strumento non è denominato in euro, usando il tasso BCE al 31 dicembre dell'anno precedente.
Rettifiche puntuali e autorità competente
Il regolamento corregge anche alcune formulazioni dell'articolo 9 e sostituisce integralmente l'articolo 18, chiarendo che l'autorità competente responsabile dei calcoli e della pubblicazione delle informazioni è quella del mercato più rilevante in termini di liquidità, secondo il coordinamento con MiFIR e con il regolamento delegato (UE) 2017/590.
Struttura tecnica degli allegati
Gli allegati tecnici risultano fortemente dettagliati: la tabella dei sistemi di negoziazione identifica le informazioni da rendere pubbliche per aste continue, quote driven, aste periodiche, request for quote, sistemi ibridi e altri sistemi; la tabella post-negoziazione elenca campi come data e ora di negoziazione, codice strumento, prezzo, quantitativo, sede di esecuzione, data e ora di pubblicazione e codice identificativo dell'operazione, oltre a numerosi indicatori (ad esempio BENC, NPFT, PORT, CONT, ACTX, SDIV, LRGS, RFPT, NLIQ, OILQ, PRIC, ALGO, SIZE, ILQD, RPRI, CANC, AMND, DUPL).
Disposizioni transitorie ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma alcune modifiche si applicano solo dal 1º gennaio 2024. Per le operazioni eseguite prima di tale data, ma pubblicate o modificate dopo, continua ad applicarsi il vecchio regime di cui agli articoli 2, 6 e 13 e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 nella versione vigente al 31 dicembre 2023.
Disposizioni principali
Soppressione di definizioni e allineamento al regime MiFIR/MiFIR reporting
Sono soppresse talune definizioni e categorie non più necessarie nel regolamento delegato (UE) 2017/587, in particolare i riferimenti alle operazioni give-up/give-in e alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Viene inoltre allineato il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo al regolamento delegato (UE) 2017/590, così da evitare interpretazioni divergenti e duplicazioni rispetto alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.
Esenzione per operazioni non soggette a segnalazione ex art. 26 MiFIR
Negli articoli 2 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/587 viene inserito, in sostituzione di precedenti elenchi, il richiamo alle operazioni che non costituiscono operazioni ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590. L'obiettivo è uniformare il perimetro delle esclusioni e migliorare coerenza e qualità dei dati.
Rafforzamento della trasparenza sugli ETF
Per gli ETF è innalzata la soglia di dimensione elevata ai fini della trasparenza pre-negoziazione: un ordine è considerato di dimensione elevata se pari o superiore a 3.000.000 EUR. Inoltre, per la trasparenza post-negoziazione differita, la tabella 5 dell'allegato II sostituisce le soglie precedenti e prevede differimento di 60 minuti per operazioni pari o superiori a 15.000.000 EUR e differimento fino alla fine del giorno di negoziazione per operazioni pari o superiori a 50.000.000 EUR.
Obblighi per i sistemi di negoziazione ibridi
L'allegato I viene riformulato per chiarire gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili ai sistemi di negoziazione ibridi. I requisiti devono corrispondere, a seconda dei casi, a quelli del sistema o dei sistemi combinati: se le modalità sono simultanee, si applicano gli obblighi di ciascun tipo di sistema; se sono sequenziali, si applicano quelli del sistema gestito in quel momento.
Riduzione dei tempi di pubblicazione differita post-negoziazione
L'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), è modificato per prevedere che, per le operazioni non contemplate dalla lettera a), la pubblicazione differita avvenga entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, in sostituzione di un termine più tardivo. Il considerando indica che, per alcune operazioni eseguite meno di 2 ore prima della fine del giorno di negoziazione, il termine non può andare oltre le ore 9:00 locali del giorno successivo.
Specificazione dei dati da fornire a ESMA e autorità competenti
L'articolo 17 è integrato con un nuovo paragrafo 6, che impone a sedi di negoziazione, APA e CTP di fornire le informazioni richieste dall'articolo 22 MiFIR secondo l'allegato IV introdotto dal regolamento. Il nuovo paragrafo 7 disciplina la conversione in valuta per le dimensioni di operazione espresse in valore monetario quando lo strumento non è denominato in euro, usando il tasso di cambio di riferimento BCE al 31 dicembre dell'anno precedente.
Rettifiche al testo del regolamento delegato (UE) 2017/587
Vengono corrette alcune disposizioni, tra cui l'articolo 9, lettera b), relativo a modalità tecniche equivalenti per i dispositivi di pubblicazione autorizzati, e l'articolo 18, che individua l'autorità competente responsabile dei calcoli e della pubblicazione delle informazioni ex articoli 4, 7, 11 e 17: si tratta dell'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità ai sensi dell'articolo 26 MiFIR e dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L'allegato I è sostituito per descrivere i tipi di sistemi di negoziazione e le informazioni da rendere pubbliche in pre-negoziazione; l'allegato II sostituisce la tabella sulle soglie di pubblicazione differita per gli ETF; l'allegato III del regolamento diventa un nuovo allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/587, contenente i dati da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT. L'allegato IV dettaglia anche formati dati, campi, indicatori di trasparenza post-negoziazione e ulteriori specifiche tecniche.
Disposizione transitoria
Gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587, nella versione applicabile al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1º gennaio 2024. La norma mira a garantire continuità e certezza del diritto per le operazioni pregresse pubblicate o modificate dopo tale data.
Entrata in vigore e decorrenza delle modifiche principali
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le modifiche di cui all'articolo 1, punti 2, 3, 5 e 8, si applicano dal 1º gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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