Regolamento (UE) 2023/114
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 della Commissione del 16 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i termini di approvazione di dodici sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si giustifica con ritardi nella procedura di rinnovo non imputabili ai richiedenti e, per alcune sostanze, con la necessità di completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino. Il regolamento entra in vigore rapidamente, il terzo giorno successivo alla pubblicazione, per evitare vuoti di approvazione.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin, già inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura incide sui periodi di approvazione nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Le proroghe sono funzionali a consentire il completamento delle procedure di rinnovo in corso, incluse le valutazioni sulle proprietà di interferente endocrino per alcune sostanze.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 interviene sul quadro delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura è adottata per evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, ritardi che la Commissione qualifica come non imputabili ai richiedenti.
Ambito normativo e contesto
Il regolamento riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, cioè benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin. Il considerando richiama il fatto che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che continua ad applicarsi per il rinnovo delle sostanze attive in forza dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, nonostante la sua abrogazione.
Ragioni della proroga
La Commissione evidenzia che la procedura decisionale di rinnovo ha subito un ritardo tale da rendere probabile la scadenza delle approvazioni prima della decisione finale. Per alcune sostanze, in particolare fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram e pyraclostrobin, la proroga è anche necessaria per completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 844/2012.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato nei seguenti termini:
- parte A: mecoprop-P, pyraclostrobin e metiram sono prorogati al 31 gennaio 2024; flutolanil, fluazinam e mepiquat al 29 febbraio 2024; ciflufenamid al 31 marzo 2024; buprofezin al 31 gennaio 2024;
- parte B: fosfano è prorogato al 31 marzo 2024;
- parte E: metsulfuron-metile è prorogato al 31 marzo 2024; benzovindiflupyr al 2 marzo 2024; lambda-cialotrina al 31 marzo 2024.
Effetti sui successivi atti di rinnovo o non rinnovo
Il regolamento disciplina anche il coordinamento con eventuali futuri atti della Commissione. Se l’approvazione di una sostanza non viene rinnovata, la scadenza dovrà coincidere con quella prevista prima di questo regolamento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece l’approvazione viene rinnovata, la Commissione dovrà fissare, in base alle circostanze, la data di applicazione più vicina possibile.
Entrata in vigore
Per evitare l’ulteriore avvicinarsi della scadenza di talune approvazioni, il regolamento prevede un’entrata in vigore accelerata: il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, produce effetti immediati e uniformi in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare i periodi di approvazione di alcune sostanze attive, così da consentire il completamento delle valutazioni e l’adozione delle decisioni sul rinnovo.
Motivi della proroga
Le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Poiché la procedura decisionale ha subito ritardi non dipendenti dai richiedenti, le approvazioni rischiavano di scadere prima della decisione sul rinnovo. Per fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram e pyraclostrobin la proroga serve anche a completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Nuove scadenze di approvazione
Sono prorogate le date di scadenza nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011: mecoprop-P, pyraclostrobin e metiram al 31 gennaio 2024; flutolanil, fluazinam e mepiquat al 29 febbraio 2024; ciflufenamid al 31 marzo 2024; buprofezin al 31 gennaio 2024; fosfano al 31 marzo 2024; metsulfuron-metile al 31 marzo 2024; benzovindiflupyr al 2 marzo 2024; lambda-cialotrina al 31 marzo 2024.
Effetti sulle procedure di rinnovo
Il regolamento precisa che, se successivamente verrà adottato un atto che non rinnova l’approvazione di una sostanza attiva, la Commissione dovrà fissare la data di scadenza alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece verrà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione dovrà stabilire la data di applicazione più vicina possibile in funzione delle circostanze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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