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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di riduzione proposta in riassunzione dall'erede testamentaria di un soggetto deceduto in corso di causa, nei confronti della cognata e del nipote, quali coeredi dell'altro coerede indicato in sentenza. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 1/9/2021, ma non aveva depositato tempestivamente la copia della relata di notifica o, in caso di notifica via PEC, le copie dei messaggi di spedizione e ricezione richieste dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., limitandosi a produrre la sentenza con attestazione di conformità. La Corte osserva che la mancata produzione non è sanata dalla mancata contestazione delle controparti, che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e che non è possibile evitare la sanzione facendo leva sulla sola data di pubblicazione della sentenza, perché la prima notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine utile rispetto a tale data. La successiva dimostrazione della tempestiva notifica non vale, perché la procedibilità è verifica preliminare rispetto all'ammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e, conseguentemente, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente. Inoltre, applicando l'art. 380-bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore di ciascun controricorrente e di un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Dà infine atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata tempestiva produzione della copia della notificazione della sentenza impugnata, o della documentazione equivalente nel caso di notifica via PEC, determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione rileva ai fini della verifica della tempestività del ricorso, ma la verifica presuppone comunque l'adempimento degli oneri di produzione previsti dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Quando la decisione finale è conforme alla proposta accelerata, si applica la disciplina che richiama le conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità tra proposta e decisione finale consente di ravvisare un'ipotesi di abuso del processo e giustifica la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore delle controparti e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    La sanzione dell'improcedibilità per mancata produzione della documentazione richiesta non viola il diritto di difesa né il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione processuale è ritenuta compatibile con il diritto a un equo processo perché collegata a un adempimento preliminare e non eccessivamente oneroso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione tempestiva della copia della sentenza impugnata con la prova della notificazione, ove la sentenza sia stata notificata, è onere autonomo del ricorrente e la sua omissione comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è sanata né dalla mancata contestazione delle controparti né dalla successiva dimostrazione della tempestività della notifica del ricorso.
  • La verifica della procedibilità precede logicamente e giuridicamente quella dell'ammissibilità del ricorso: se manca la documentazione richiesta, la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
  • La sanzione processuale dell'improcedibilità per difetto di deposito della relata o della documentazione PEC è compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, perché funzionale al controllo della tempestività e del passaggio in giudicato della decisione.
  • La conformità tra proposta accelerata e decisione finale può giustificare l'applicazione della disciplina sulla responsabilità aggravata, quale presidio contro l'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaAbuso del diritto

Testo integrale

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