Cassazione Penale, Sentenza n. 15091/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2023 con cui il Tribunale di Padova non ha convalidato l'arresto di Gianni Cappon. Il Procuratore deduce erronea applicazione dell'art. 381, comma 4, c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha valutato in modo errato l'efficacia delle condotte di Cappon nei confronti dei Carabinieri (spinte e tentativo di mordere) trascurando che tali condotte hanno costretto i militari ad applicare le manette di sicurezza e hanno quindi reso più difficoltoso il loro intervento. La Procura ha inoltre richiamato precedenti condotte aggressive e procedimenti penali emersi dagli atti.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il Tribunale, nella convalida dell'arresto, si doveva limitare a valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'intervento, e non a sostituirsi con una autonoma valutazione di merito sulle conseguenze fattuali delle condotte dell'indagato. È stato ribadito che per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente l'uso di violenza o minaccia, indipendentemente dall'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale. Poiché il verbale di arresto documentava modalità e pericolosità tali da giustificare l'operato della polizia, l'ordinanza di ostativa alla convalida è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Citato tra le imputazioni contestate all'indagato; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Corte.
art. 337 cod. pen.
Citado come parte della qualificazione del fatto per cui Cappon è indagato (in combinazione con art. 81); la Corte non approfondisce la norma ma conferma che le condotte possono integrare resistenza o violenza verso pubblici ufficiali.
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Procura come erroneamente applicata dal Tribunale; la Corte osserva che il giudice di convalida non può sostituirsi alla polizia giudiziaria con una autonoma valutazione degli effetti successivi delle condotte, ma deve valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato sulla base degli elementi disponibili al momento dell'intervento.
art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato tra i termini procedurali che il giudice deve verificare nella convalida dell'arresto; la Corte ricorda che il giudizio è limitato alla legittimità e ragionevolezza dell'operato della polizia rispetto allo stato di flagranza.
art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale rilevante nella verifica dei presupposti dell'arresto nella fase di convalida.
art. 380 e 381 cod. proc. pen.
Norme sui casi di arresto in flagranza e relative ipotesi che legittimano l'arresto; la Corte afferma che il giudice deve valutare se, ex ante e con le informazioni disponibili, fosse ipotizzabile uno dei reati previsti da tali articoli.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando il riesame sarebbe superfluo; applicata per disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
art. 612-bis, 582, 577, 651 cod. pen.
Richiamate negli atti per segnalare precedenti e posizioni procedurali dell'indagato (es. indagini per atti persecutori, lesioni, minacce, ingiurie ecc.); la Corte osserva tali elementi ma sottolinea che, ai fini della convalida, rileva soprattutto ciò che era conoscibile alla polizia al momento dell'intervento.
Massime di principio
- Nella convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria in relazione agli elementi disponibili al momento dell'intervento, senza sostituirsi a valutazioni di merito consolidate successivamente.
- Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio; non è necessario che tale condotta abbia effettivamente impedito l'azione del pubblico ufficiale.
- Informazioni acquisite dopo l'intervento (es. esiti di visite mediche o sviluppi istruttori) non dovrebbero essere utilizzate per negare la convalida se, al momento dell'arresto, la polizia aveva un ragionevole fondamento per intervenire.
- L'esistenza di problematiche di salute mentale dell'arrestato è un elemento da considerare, ma non esclude automaticamente la legittimità dell'arresto se la polizia, con l'ordinaria diligenza, riteneva che non fosse inidonea la capacità di intendere e di volere o che sussistesse comunque pericolo per l'incolumità altrui.
- Quando il verbale di arresto documenta in modo congruo modalità della condotta e pericolosità tali da giustificare l'intervento, il giudice di convalida dovrebbe convalidare l'arresto; l'annullamento senza rinvio è appropriato se è superfluo un nuovo esame di merito.
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