Sentenza del 12/01/2016 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento - Riqualificazione - Cessione ramo d'azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione è stata ritenuta legittima: l'Ufficio poteva considerare unitariamente gli atti e tassare l'operazione secondo la sua sostanza economica, come cessione di ramo d'azienda, anziché secondo la forma del conferimento. La parte non ha dimostrato l'esistenza di ragioni economiche legittime idonee a giustificare lo strumento negoziale utilizzato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicata a un'operazione formalmente strutturata come conferimento di ramo d'azienda, seguito da aumento di capitale e successiva cessione. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione come cessione diretta di ramo d'azienda, ritenendo che la sequenza negoziale fosse stata predisposta sin dall'origine per trasferire il ramo e ottenere un risparmio fiscale. In particolare, il breve intervallo tra la costituzione della società, l'aumento di capitale e la cessione è stato considerato indice dell'assenza di autonome ragioni economiche e della natura elusiva dell'operazione.
Norme richiamate
Imposta di registro e principio di riqualificazione dell'atto secondo la sostanza economica
L'Amministrazione può qualificare l'operazione in base agli effetti giuridici ed economici complessivi perseguiti, anche quando le parti abbiano utilizzato una pluralità di atti formalmente distinti.
Normativa antielusiva e abuso del diritto
Un'operazione priva di valide ragioni economiche e diretta essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale può essere disconosciuta o riqualificata, soprattutto quando la sequenza negoziale riveli che il trasferimento dell'azienda era l'obiettivo originario.
Massime di principio
- La forma giuridica scelta dalle parti non è decisiva se una sequenza di atti, valutata complessivamente, produce sostanzialmente gli effetti di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
- La vicinanza temporale tra costituzione societaria, conferimento o aumento di capitale e successivo trasferimento del ramo costituisce un importante indice della preordinazione dell'operazione.
- In presenza di una struttura fiscalmente vantaggiosa, il contribuente deve poter dimostrare ragioni economiche concrete, autonome e documentate, diverse dal solo risparmio d'imposta.
- La riqualificazione è più probabile quando l'operazione intermedia non ha una funzione economica effettiva e appare costruita esclusivamente per ottenere un trattamento fiscale più favorevole.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare l'intera operazione, i tempi degli atti, i rapporti tra i soggetti coinvolti, la sostanza del trasferimento e la documentazione delle ragioni economiche.
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