Circolare numero 206 del 1-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama la proroga del termine al 31 luglio 1994 per accedere al condono previdenziale e assistenziale, già disciplinato dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. n. 465/1993 e richiamato dall'art. 21 del nuovo provvedimento di legge. Per i criteri applicativi generali si rinvia alla circolare n. 147 del 12 maggio 1994. Il documento fornisce però un chiarimento specifico sul pagamento rateale: il diritto di mora del 4% va calcolato una sola volta sul debito contributivo oggetto di regolarizzazione, costituito esclusivamente dai contributi omessi, e rappresenta un aggravio secco distinto dagli interessi di differimento dell'8% annuo.
Proroga del termine per il condono previdenziale e assistenziale e chiarimenti sul diritto di mora del 4% in caso di pagamento rateale
Condono previdenziale e assistenziale: proroga e chiarimenti sul diritto di mora
La circolare interviene sul condono previdenziale e assistenziale già disciplinato dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito con modificazioni dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 21. Il nuovo provvedimento di legge, all'art. 21, reitera la previsione già contenuta nell'art. 76 del D.L. n. 257 richiamato nel testo, confermando il differimento del termine al 31 luglio 1994 per poter fruire dell'agevolazione.
Ambito applicativo e rinvio alle istruzioni precedenti
Per i criteri applicativi della disposizione, la circolare non introduce una disciplina nuova in via generale, ma rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 147 del 12 maggio 1994. Tale rinvio vale per l'impianto complessivo del condono, con l'unica eccezione dei chiarimenti forniti nel documento in tema di pagamento rateale e di calcolo del diritto di mora del 4%.
Pagamento rateale e diritto di mora del 4%
La circolare scioglie la riserva già formulata nella circolare n. 147 circa le modalità di calcolo del diritto di mora del 4% previsto per la seconda e la terza rata del condono, da versare rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 30 novembre 1994. Viene precisato che il diritto di mora:
- deve essere calcolato una sola volta;
- deve essere applicato sul debito contributivo complessivo incluso nella seconda e nella terza rata;
- riguarda esclusivamente i contributi omessi per i quali viene richiesta l'agevolazione contributiva.
Natura dell'onere aggiuntivo
Il documento qualifica il diritto di mora del 4% come un aggravio aggiuntivo "secco". Ciò lo distingue dagli interessi di differimento dell'8% annuo, per i quali la legge prevede invece una commisurazione su base annua. La precisazione serve a delimitare correttamente la base di calcolo e ad evitare applicazioni estensive non previste dalla disposizione.
Punti principali
Proroga del termine per il condono
Viene confermato il differimento al 31 luglio 1994 del termine per usufruire del condono previdenziale e assistenziale. La disposizione richiama l'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito con modificazioni dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 21, e ne riproduce il contenuto all'art. 21 del nuovo provvedimento.
Rinvio alla circolare n. 147 del 12 maggio 1994
Per tutti i criteri applicativi della disciplina del condono si confermano le istruzioni già fornite con la circolare n. 147 del 12 maggio 1994, salvo quanto precisato dalla presente circolare in materia di calcolo del diritto di mora del 4% in caso di pagamento rateale.
Chiarimenti sul pagamento rateale
Per i contribuenti che scelgono il pagamento rateale delle partite debitorie oggetto di regolarizzazione agevolata, il diritto di mora del 4% previsto sulla seconda e sulla terza rata deve essere calcolato una sola volta sul debito contributivo. Le scadenze indicate sono il 30 settembre 1994 per la seconda rata e il 30 novembre 1994 per la terza rata.
Base di calcolo del diritto di mora
Il debito contributivo su cui applicare il 4% deve essere inteso come costituito soltanto dai contributi omessi per i quali viene richiesta l'agevolazione contributiva. Il calcolo non va quindi esteso ad altre componenti estranee ai contributi oggetto del condono.
Natura dell'aggravio del 4%
La circolare precisa che il 4% costituisce un aggravio aggiuntivo secco, distinto dagli interessi di differimento dell'8% annuo. A differenza di questi ultimi, la norma non prevede una commisurazione su base annua del diritto di mora.
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