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Circolare

Circolare numero 196 del 28-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per tre diversi Fondi speciali di previdenza, le condizioni di ammissione, i termini, le modalità di calcolo e di versamento dei contributi volontari, nonché gli effetti della decadenza e i casi di rimborso delle contribuzioni indebite. Vengono inoltre definite le istruzioni contabili per la registrazione dei versamenti, i conti da utilizzare e i modelli di autorizzazione da inviare agli interessati. Il documento chiarisce che la gestione degli adempimenti è demandata alle Sedi autonome di produzione.

Prosecuzione volontaria della contribuzione ai Fondi speciali Telefonici, Elettrici e Autoferrotramvieri

Prosecuzione volontaria della contribuzione ai Fondi speciali Telefonici, Elettrici e Autoferrotramvieri

La circolare disciplina in modo organico la prosecuzione volontaria della contribuzione nei tre Fondi speciali di previdenza indicati in oggetto, demandandone la gestione alle Sedi autonome di produzione. L'intervento chiarisce i presupposti soggettivi, i termini per la domanda, le modalità di calcolo e di versamento dei contributi, gli effetti della decadenza, il rimborso dei contributi indebiti e le istruzioni contabili da osservare.

Ambito e finalità dell'istituto

L'istituto della prosecuzione volontaria è finalizzato, nei diversi Fondi, a consentire all'assicurato di completare l'anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione a carico del Fondo stesso. La circolare sottolinea che le discipline dei tre Fondi presentano elementi comuni solo parziali e, pertanto, vengono esaminate separatamente.

Fondo "Telefonici"

Per il Fondo Telefonici, la prosecuzione volontaria è disciplinata dagli articoli 12 e 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e dall'art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790. La funzione dell'istituto è il mantenimento dell'iscrizione al Fondo fino al conseguimento della pensione, ma solo fino al primo diritto a pensione che si realizzi, senza possibilità di protrarre la contribuzione oltre tale momento.

La circolare precisa che:

  • chi non ha ancora raggiunto l'età pensionabile può proseguire fino al compimento dell'età medesima o, se necessario, fino al minimo di iscrizione previsto per la pensione di vecchiaia;
  • il titolare di pensione di invalidità non può essere autorizzato alla prosecuzione volontaria per incrementare l'anzianità di iscrizione;
  • chi non raggiunge l'età pensionabile può comunque contribuire fino al raggiungimento del massimo della pensione, pari al 90% della retribuzione annua pensionabile.

Fondo "Telefonici": condizioni di ammissione

La concessione è subordinata a tre condizioni principali:

  • presentazione della domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio, a pena di decadenza;
  • possesso di almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo, comprensiva anche di periodi riscattati o ricongiunti, già maturato al momento della domanda;
  • inesistenza di un contemporaneo rapporto di lavoro soggetto a qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria e, per effetto dell'art. 27 della legge n. 1450/1956, assenza di contestuale contribuzione volontaria nell'A.G.O.

L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari è sospesa d'ufficio dal momento in cui l'iscritto presti attività lavorativa soggetta ad assicurazione nel regime generale o in una delle altre forme obbligatorie di previdenza, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi. Per gli iscritti autorizzati prima del 20 gennaio 1957, la limitazione non si applicava fino al raggiungimento di 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di iscrizione, equivalenti a 15 anni.

Fondo "Telefonici": importi, frazionamento e versamenti

Il contributo annuo volontario è pari all'ammontare dei contributi obbligatori relativi agli ultimi dodici mesi di servizio del richiedente, rapportato al periodo di prosecuzione volontaria. A tale importo si aggiunge l'addizionale dello 0,10% per Asili-nido.

La circolare consente la richiesta di contribuzione in misura ridotta, secondo l'art. 13 della legge n. 1790/1962:

  • 100% del contributo intero, con copertura di 12 mesi per ogni anno versato;
  • 75%, con copertura di 9 mesi;
  • 50%, con copertura di 6 mesi;
  • 25%, con copertura di 3 mesi.

Una volta definita la domanda e determinato l'importo, l'interessato deve essere notificato e invitato al versamento. Le Sedi devono indicare chiaramente gli importi corrispondenti alle diverse percentuali per agevolare la scelta dell'assicurato.

Il pagamento avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare cui la contribuzione si riferisce. Il primo pagamento deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre in cui viene notificata l'autorizzazione. È inoltre possibile regolarizzare, entro lo stesso termine del primo pagamento, il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il trimestre già decorso alla data dell'autorizzazione.

I versamenti devono avvenire nei termini previsti per evitare interessi al tasso legale. In ogni caso, non possono essere effettuati oltre un anno dalla notifica né sospesi per più di un anno, a pena di decadenza. In caso di revoca per decadenza, se l'assicurato non ha raggiunto l'anzianità minima per il diritto a pensione, si procede alla costituzione della posizione assicurativa nell'A.G.O. ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1450/1956.

Fondo "Elettrici"

Per il Fondo Elettrici, la materia è regolata dall'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, come modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53. La prosecuzione volontaria può essere concessa a chi:

  • abbia maturato almeno un anno di contribuzione al Fondo;
  • presenti domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio alla qualifica di dirigente, che comporta la cessazione dell'iscrizione obbligatoria al Fondo.

La facoltà è stata estesa anche ai lavoratori ancora in servizio nei confronti dei quali l'azienda disponga una sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dei contratti collettivi vigenti, purché abbiano maturato un anno di contribuzione e presentino domanda entro un anno dalla data di sospensione.

La prosecuzione volontaria è diretta al raggiungimento dei requisiti contributivi per il pensionamento. La circolare chiarisce che la disciplina mira a consentire la prosecuzione fino al primo diritto a pensione, per anzianità o vecchiaia, che si realizzi in base alla normativa speciale e a quella introdotta dalla riforma previdenziale.

Fondo "Elettrici": incompatibilità e rapporti con l'A.G.O.

Per gli stessi periodi di tempo e per il medesimo rapporto di lavoro è preclusa sia la doppia assicurazione IVS nel Fondo e nell'A.G.O., sia la contemporanea prosecuzione volontaria nei due regimi. È inoltre esclusa la contribuzione volontaria nell'A.G.O. durante i periodi di iscrizione obbligatoria al Fondo, in forza del divieto contenuto nell'art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

Viceversa, un soggetto iscritto obbligatoriamente nell'A.G.O. o in altre gestioni autonome può contribuire volontariamente al Fondo speciale, anche se contestualmente iscritto obbligatoriamente ad altri regimi.

Fondo "Elettrici": determinazione del contributo e aggiornamenti

Il contributo trimestrale corrisponde a quello che l'azienda avrebbe dovuto versare per un lavoratore in servizio della stessa categoria e con la stessa anzianità del prosecutore al momento della cessazione o sospensione dal servizio, oppure del passaggio alla qualifica di dirigente. La retribuzione di riferimento è teorica, cioè quella che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, tenendo conto dell'evoluzione contrattuale e normativa.

Le retribuzioni necessarie per il calcolo devono essere richieste alle aziende di appartenenza, anno per anno o per il periodo da coprire. Sul relativo importo si applica l'aliquota complessiva del Fondo, maggiorata dello 0,10% per Asili-nido, e il risultato viene rapportato al trimestre.

I versamenti si effettuano:

  • in unica soluzione, entro 30 giorni dalla richiesta, per i trimestri già decorsi alla data della stessa;
  • con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ogni trimestre solare, per i contributi correnti.

Se intervengono variazioni dell'aliquota contributiva o rinnovi contrattuali con efficacia retroattiva, le SAP devono ricalcolare gli importi, richiedere i conguagli relativi ai periodi pregressi e comunicare il nuovo importo dovuto per i trimestri futuri. È indicato che tali aggiornamenti siano eseguiti, di regola, con acquisizione annuale dei dati dalle aziende di appartenenza, salvo casi particolari.

I versamenti tardivi producono interessi al tasso legale. La decadenza si verifica se i versamenti vengono sospesi per più di un anno; la norma è interpretata dalla circolare nel senso che la decadenza consegue anche all'omesso o ritardato pagamento protratto per un anno, ancorché decorrente dalla richiesta originaria. I versamenti parziali non decaduti restano validi e sono accreditati nella posizione assicurativa in misura corrispondente, e l'avvenuta decadenza deve essere notificata all'interessato.

Fondo "Autoferrotramvieri"

Per il Fondo Autoferrotramvieri, il personale iscritto può versare contributi volontari al termine del rapporto di lavoro per coprire i periodi carenti di contribuzione obbligatoria. La disciplina è dettata dagli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830, e dall'art. 36 della legge n. 889/1971.

La facoltà è subordinata a due presupposti:

  • presenza di almeno cinque anni di contribuzione presso il Fondo;
  • presentazione della domanda entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo di iscrizione a carico dell'azienda, cioè dalla data di esonero o dimissioni dal servizio.

La circolare rinvia, per gli altri aspetti e in particolare per le condizioni preclusive, alla precedente circolare n. 194 del 10 agosto 1993.

Fondo "Autoferrotramvieri": importo, rivalutazione e scadenze

Il contributo volontario è calcolato applicando l'aliquota contributiva prevista per il personale in servizio alla retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi di servizio. Tale retribuzione deve essere determinata con gli stessi criteri e limiti previsti per i casi di pensionamento e non coincide con la retribuzione imponibile utilizzata per i contributi ordinari.

La retribuzione pensionabile deve essere adeguata d'ufficio annualmente in base alle variazioni dell'indice del costo della vita, con conseguente conguaglio dei contributi. I conguagli devono essere pagati entro sei mesi dalla notifica della richiesta dell'Istituto, a pena di decadenza. Le variazioni sono comunicate annualmente con circolare della Direzione Generale.

Il contributo volontario è versato con periodicità mensile, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. I ritardi comportano l'applicazione degli interessi al tasso legale; la circolare richiama inoltre, nel testo della lettera-tipo, che la sospensione dei versamenti per più di sei mesi comporta la decadenza dalla facoltà di prosecuzione volontaria.

Rimborso dei contributi indebiti

Per tutti e tre i Fondi, qualora siano accertati contributi versati in violazione della normativa e quindi indebiti, le somme devono essere rimborsate senza corresponsione di interessi.

Istruzioni contabili

La circolare fornisce un'articolata disciplina contabile per la gestione dei versamenti volontari.

I versamenti devono essere effettuati tramite bollettino di conto corrente postale previsto per le "riscossioni varie", con causali distinte:

  • "V.V. Fondo EL" per il Fondo Elettrici;
  • "V.V. Fondo ET" per il Fondo Autoferrotramvieri;
  • "V.V. Fondo TT" per il Fondo Telefonici.

Le somme riscosse sono imputate ai conti di transito di nuova istituzione:

  • ELR 52/52 per il Fondo Elettrici;
  • ETR 52/52 per il Fondo Autoferrotramvieri;
  • TLR 52/52 per il Fondo Telefonici.

Tali conti sono assistiti dalla causale di mod. FL02 10501 "Versamenti Volontari". Le riscossioni provenienti da TEF, inizialmente imputate al conto GPA 52/99, devono essere stornate ai conti di nuova istituzione.

Gli interessi legali per ritardato versamento vanno registrati al conto GPA 23/99 "Interessi attivi diversi". In caso di rimborso, si utilizzano i conti ELR/ETR/TLR 34/00 per la quota IVS e GTT 34/00 per la quota relativa all'addizionale dello 0,10% destinata agli Asili-nido.

Registro mod. F.S. Vol. e chiusura di esercizio

L'Ufficio gestione posizioni assicurative deve predisporre annualmente il registro mod. F.S. Vol., nel quale annotare i dati relativi ai versamenti dopo la ricezione della documentazione attestante il pagamento.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Ufficio deve:

  • chiudere il registro totalizzando le colonne;
  • verificare la concordanza tra il saldo dei conti ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52 e i totali delle rispettive colonne del registro;
  • predisporre un biglietto contabile mod. SC3 in triplice copia con registrazione in partita doppia.

La scrittura contabile prevede il movimento a debito dei conti di transito ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52 e a credito dei conti ELR 22/20, ETR 22/20, TLR 22/20 e GTT 22/77 secondo gli importi indicati nei rispettivi totali. Due copie del mod. SC3 vanno inviate all'Ufficio competente per la contabilita', che registra l'operazione e restituisce una copia con gli estremi della registrazione. Le Sedi devono verificare che, dopo la registrazione, i conti di transito risultino chiusi a pareggio, poiché esclusi dalle operazioni automatizzate di ripresa in carico dei saldi.

Allegati, modelli e trasferimento delle pratiche

Alla circolare sono allegati fac-simile di lettere di autorizzazione per i tre Fondi, da riprodurre secondo necessità in attesa di eventuali procedure automatizzate. Le SAP che trattano le pratiche devono inviare agli interessati, insieme alla lettera di autorizzazione, un congruo numero di bollettini di c/c postale.

Le domande di prosecuzione volontaria ancora sospese devono essere trasferite alle SAP di residenza dei richiedenti per l'istruttoria e la definizione. Le posizioni dei prosecutori volontari che versano presso la Sede Centrale saranno assegnate, appena possibile, alle SAP territorialmente competenti, con comunicazione dei dati necessari per consentire la futura riscossione dei versamenti.

Modelli di comunicazione all'interessato

I fac-simile allegati precisano il contenuto essenziale delle lettere di autorizzazione, con indicazione:

  • del periodo assicurativo utile ai fini del diritto e della misura della pensione;
  • dell'importo annuale o mensile dovuto, anche in misura percentuale ridotta;
  • delle rate e delle scadenze di pagamento;
  • della possibilità di regolarizzare il periodo pregresso;
  • dell'obbligo di rispettare i termini per evitare interessi e decadenza;
  • della revoca automatica dell'autorizzazione in caso di mancati versamenti per il periodo previsto dalla relativa disciplina.

Punti principali

Competenza delle Sedi autonome di produzione

Gli adempimenti in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione ai Fondi speciali sono attribuiti alle Sedi autonome di produzione, che devono istruire le domande, determinare gli importi, notificare le autorizzazioni e gestire i versamenti e gli eventuali conguagli.

Fondo Telefonici: finalità, requisiti e limiti

La prosecuzione volontaria, prevista dagli articoli 12 e 13 della legge n. 1450/1956 e dall'art. 13 della legge n. 1790/1962, serve a mantenere l'iscrizione fino al conseguimento della pensione. È ammessa solo entro i limiti del primo diritto a pensione; non è consentita al titolare di pensione di invalidità per incrementare l'anzianità di iscrizione. La domanda va presentata entro un anno dalla cessazione dal servizio, con almeno un anno di iscrizione al Fondo e senza contemporaneo rapporto di lavoro soggetto ad altra previdenza obbligatoria o contribuzione volontaria in A.G.O.

Fondo Telefonici: importi, periodicità e decadenza

Il contributo annuo corrisponde ai contributi obbligatori degli ultimi dodici mesi di servizio, più l'addizionale dello 0,10% per Asili-nido; può essere richiesto anche nella misura del 100%, 75%, 50% o 25%, con accredito rispettivamente di 12, 9, 6 o 3 mesi per ogni anno versato. I versamenti sono trimestrali e scadono il giorno 20 del mese successivo al trimestre; il primo versamento e l'eventuale regolarizzazione del periodo tra cessazione e autorizzazione devono avvenire entro il medesimo termine del primo trimestre utile. La contribuzione non può essere versata o sospesa oltre un anno dalla notifica, pena decadenza, con eventuale costituzione della posizione assicurativa in A.G.O.

Fondo Elettrici: condizioni di accesso e divieti di cumulo

La prosecuzione volontaria è concessa a chi abbia almeno un anno di contribuzione e presenti domanda entro un anno dalla cessazione del servizio o dal passaggio alla qualifica di dirigente. È estesa anche ai lavoratori ancora in servizio nei casi di sospensione del rapporto di lavoro disposta dall'azienda, purché la domanda sia presentata entro un anno dalla sospensione. È esclusa la contemporanea contribuzione volontaria nel Fondo e nell'A.G.O. per gli stessi periodi e con lo stesso rapporto di lavoro; durante l'iscrizione obbligatoria al Fondo è comunque preclusa la contribuzione volontaria in A.G.O.

Fondo Elettrici: calcolo del contributo e aggiornamenti

Il contributo trimestrale è pari a quello dovuto per un lavoratore in servizio della stessa categoria e anzianità, calcolato sulla retribuzione teorica che sarebbe stata percepita, comprensiva dell'evoluzione contrattuale e delle variazioni normative. La base retributiva va acquisita dalle aziende e il contributo è determinato applicando l'aliquota complessiva del Fondo, aumentata dello 0,10% per Asili-nido. In caso di variazione dell'aliquota o di rinnovi contrattuali con effetti retroattivi, le Sedi devono ricalcolare gli importi, richiedere i conguagli e comunicare i nuovi importi per i trimestri successivi.

Fondo Elettrici: termini di pagamento e decadenza

I contributi scaduti alla data della richiesta vanno versati in unica soluzione entro 30 giorni; quelli correnti hanno cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ogni trimestre. Il ritardo comporta interessi al tasso legale. La sospensione dei versamenti per più di un anno, oppure l'omesso o ritardato pagamento protratto per un anno, determina decadenza; i versamenti parziali validamente eseguiti restano efficaci e sono accreditati in tutto o in parte, e l'intervenuta decadenza deve essere notificata all'interessato.

Fondo Autoferrotramvieri: presupposti e domanda

Il personale iscritto può continuare volontariamente la contribuzione al termine del rapporto di lavoro per coprire periodi privi di contribuzione obbligatoria. La facoltà è regolata dagli articoli 25 e seguenti della legge n. 830/1961 e dall'art. 36 della legge n. 889/1971. È necessario avere almeno cinque anni di contribuzione al Fondo e presentare la domanda entro sei mesi dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione a carico dell'azienda (esonero o dimissioni).

Fondo Autoferrotramvieri: calcolo, conguagli e scadenze

Il contributo volontario mensile è calcolato sull'aliquota contributiva prevista per il personale in servizio sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi, determinata con criteri e limiti previsti per il pensionamento e poi adeguata annualmente in base al costo della vita, con conseguenti conguagli. I conguagli devono essere pagati entro sei mesi dalla notifica della richiesta dell'Istituto, a pena di decadenza. I versamenti ordinari sono mensili, con scadenza il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza; i ritardi producono interessi al tasso legale.

Rimborso di contribuzione indebita

Per tutti e tre i Fondi, i contributi versati in violazione della normativa e quindi indebiti devono essere rimborsati senza riconoscimento di interessi.

Istruzioni contabili e conti da utilizzare

I versamenti volontari devono essere effettuati con bollettino di c/c postale per le "riscossioni varie" e con causali precompilate distinte: "V.V. Fondo EL", "V.V. Fondo ET" e "V.V. Fondo TT". Le somme sono imputate ai conti di transito ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52, con registrazione della causale di mod. FL02 10501 "Versamenti Volontari"; gli interessi legali vanno al conto GPA 23/99. Per i rimborsi si usano i conti ELR/ETR/TLR 34/00 per la quota IVS e GTT 34/00 per l'addizionale dello 0,10%.

Gestione del registro e chiusura contabile

L'Ufficio gestione posizioni assicurative deve tenere annualmente il registro mod. F.S. Vol., annotando i dati dopo la ricezione della documentazione di versamento. A fine esercizio deve chiudere il registro, verificare la concordanza con i saldi dei conti di transito e predisporre il mod. SC3 in triplice copia per la contabilizzazione definitiva nei conti ELR/ETR/TLR 22/20 e GTT 22/77. Le Sedi devono verificare che i conti ELR 52/52, ETR 52/52 e TLR 52/52 risultino chiusi a pareggio.

Allegati e modelli di autorizzazione

Sono allegati fac-simile di lettere di autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i tre Fondi, da riprodurre secondo necessità in attesa di eventuali procedure automatizzate. Le Sedi devono inviare agli interessati, insieme all'autorizzazione, un congruo numero di bollettini di c/c postale.

Trasferimento delle pratiche e delle posizioni in gestione

Le domande di prosecuzione volontaria ancora sospese devono essere trasferite alle SAP di residenza dei richiedenti per istruttoria e definizione. Le posizioni dei prosecutori volontari che versano presso la Sede Centrale saranno successivamente assegnate alle SAP territorialmente competenti, con comunicazione dei dati necessari per la futura riscossione.

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