Circolare numero 202 del 30-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra il messaggio del 1.10.1993 e chiarisce gli effetti del DPR 14.4.1993, n. 203 sull’inquadramento previdenziale degli animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica. Viene distinto il trattamento per i periodi anteriori e successivi al 1.7.1993: prima di tale data restano dovute tutte le assicurazioni e contribuzioni previste per il settore dell’impresa datrice di lavoro; dal 1.7.1993 gli animatori sono iscritti all’ENPALS ed esclusi dall’assicurazione IVS INPS, fermo restando il versamento di altre contribuzioni, con specifiche regole per lavoro subordinato e per i contributi tipici dello spettacolo.
Iscrizione ENPALS degli animatori turistici e regime contributivo dal 1.7.1993
Regime previdenziale degli animatori turistici
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento previdenziale e assicurativo degli animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica, a seguito del messaggio n. 23217 del 1.10.1993 e del DPR 14.4.1993, n. 203. Il provvedimento ha introdotto, con decorrenza dal 1.7.1993, l’iscrizione all’ENPALS per tali lavoratori, delineando al contempo il regime contributivo applicabile sia ai periodi anteriori sia a quelli successivi alla data di decorrenza.
Inquadramento della figura e natura del rapporto
Gli animatori turistici sono individuati come coloro che, nell’ambito di strutture ricettive connesse al turismo, organizzano giochi, gare e spettacoli per i clienti. La circolare sottolinea che, in linea tendenziale, la loro attività è riconducibile al lavoro dipendente, in ragione della soggezione al potere direttivo e organizzatorio dell’impresa.
Periodi anteriori al 1.7.1993
Per i periodi antecedenti al 1.7.1993, gli animatori turistici che hanno svolto lavoro subordinato erano assoggettati presso l’Istituto a tutte le forme di assicurazione e contribuzione previste dalle norme del settore di appartenenza del datore di lavoro. Non viene quindi introdotta alcuna deroga retroattiva per tali periodi.
Regime dal 1.7.1993: iscrizione ENPALS ed esclusione IVS
Dal 1.7.1993 gli animatori turistici risultano iscrivibili all’ENPALS e, per tale motivo, sono esclusi dall’assicurazione IVS gestita dall’Istituto. La circolare precisa però che l’esclusione dall’IVS non esaurisce gli obblighi contributivi, poiché permangono alcune contribuzioni dovute secondo regole differenziate.
Contribuzioni dovute in caso di rapporto subordinato
Quando la prestazione è di natura subordinata, restano dovuti, secondo le regole ordinarie, i contributi per:
- trattamenti di famiglia (ex CUAF),
- assicurazione contro la tubercolosi,
- assicurazione contro la disoccupazione,
- contributo ex ENAOLI,
- contributo al Fondo di garanzia per il TFR.
Tali importi devono essere calcolati sulla retribuzione imponibile individuata ai sensi dell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, e successive modificazioni, nel rispetto dei minimali di retribuzione giornaliera vigenti, indicati dalla circolare in L. 54.886 per il 1993 e L. 57.223 per il 1994.
Contribuzioni dovute a prescindere dalla natura autonoma o subordinata
Indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, sono dovuti:
- contributi SSN,
- contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità,
- contributo ex GESCAL.
Per questi versamenti si applicano le norme proprie dei lavoratori dello spettacolo. La circolare precisa inoltre, richiamando la circolare del 21.5.1980 n. 134363 (parte II), che gli animatori turistici devono essere ricompresi nel primo gruppo dell’elenco allegato a تلك circolare.
Malattia, maternità e rapporti a tempo determinato
L’aliquota per le prestazioni economiche di malattia è pari al 2,22% ed è dovuta solo se, in base ad accordo collettivo o individuale, al lavoratore non sia garantita l’intera retribuzione durante la malattia. Anche i contributi richiamati per le lettere a) e b) sono calcolati sulla retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969, nel rispetto dei minimali.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini del contributo SSN e dei contributi per malattia e maternità, si applica il massimale di retribuzione giornaliera di L. 130.000, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.1987 n. 536, convertito nella legge 29.2.1988, n. 48.
Punti principali
Inquadramento della categoria e decorrenza
Il DPR 14.4.1993, n. 203 dispone, con decorrenza dal 1.7.1993, l’iscrizione all’ENPALS degli animatori impiegati in strutture ricettive connesse all’attività turistica. Si tratta di lavoratori che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti. La circolare osserva che la prestazione, almeno tendenzialmente, è riconducibile al lavoro dipendente per la soggezione al potere direttivo e organizzatorio dell’impresa.
Periodi anteriori al 1.7.1993
Per il lavoro subordinato svolto prima del 1.7.1993, gli animatori turistici erano soggetti presso l’Istituto a tutte le forme di assicurazione e contribuzione previste dalle norme applicabili al settore di appartenenza dell’impresa datrice di lavoro.
Periodi successivi al 1.7.1993: iscrizione ENPALS ed esclusione IVS
Per i periodi dal 1.7.1993 in poi, gli animatori turistici sono iscrivibili all’ENPALS e sono esclusi dall’assicurazione IVS gestita dall’Istituto. Restano tuttavia dovute altre contribuzioni, secondo precisazioni distinte in base alla natura del rapporto e alla tipologia di contributo.
Contribuzioni dovute in caso di lavoro subordinato
In presenza di attività lavorativa subordinata sono dovuti, secondo le norme comuni, i contributi per trattamenti di famiglia (ex CUAF), assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione, contributo ex ENAOLI e contributo al Fondo di garanzia per il TFR. Tali contribuzioni vanno calcolate sulla retribuzione imponibile determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, nel rispetto dei minimali vigenti: non inferiori a L. 54.886 giornaliere per il 1993 e a L. 57.223 giornaliere per il 1994.
Contribuzioni dovute indipendentemente dalla natura del rapporto
A prescindere dal fatto che la prestazione sia autonoma o subordinata, sono dovuti il contributo SSN, i contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità e quello ex GESCAL, secondo le regole proprie dei lavoratori dello spettacolo. La circolare precisa che gli animatori turistici rientrano nel primo gruppo dell’elenco allegato alla circolare del 21.5.1980 n. 134363 (parte II).
Malattia, maternità e massimale per il tempo determinato
L’aliquota per le prestazioni economiche di malattia, pari al 2,22%, è dovuta se al lavoratore non sia garantita, per accordo collettivo o individuale, l’intera retribuzione durante la malattia. I contributi di cui alle lettere a) e b) sono dovuti sulla retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, nel rispetto dei minimali. Per i rapporti a tempo determinato, ai fini del contributo SSN e di quelli per malattia e maternità, si applica il massimale di retribuzione giornaliera di L. 130.000 ai sensi dell’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.1987 n. 536, convertito dalla legge 29.2.1988, n. 48.
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