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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 2008 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e Contribuente - Possibilità per l'Ufficio di fondare le contestazioni su indizi gravi precisi e concordanti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento tributario e, in particolare, la possibilità per l'Ufficio di dimostrare operazioni contestate mediante presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. L'Ufficio può utilizzare elementi presuntivi purché oggettivamente consistenti, specifici, concreti, univoci e tra loro coerenti. Il contribuente, invece, deve dimostrare l'effettiva regolarità delle operazioni commerciali; non è sufficiente richiamare la mera regolarità formale delle scritture contabili quando siano contestati documenti falsi o operazioni inesistenti.

La decisione

Il principio affermato è favorevole alla possibilità dell'Ufficio di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché basate su indizi gravi, precisi e concordanti. Una volta fornito tale quadro indiziario, spetta al contribuente provare concretamente la reale esecuzione e regolarità delle operazioni contestate. La sola presenza di fatture, registrazioni o annotazioni contabili formalmente corrette non è sufficiente a superare la contestazione.

Norme richiamate

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 5406/2016

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'Ufficio può provare le operazioni contestate mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • Cass. civ., n. 1246/2010

    Conferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di utilizzare presunzioni e indizi qualificati nell'accertamento tributario.

  • Cass. civ., n. 7931/1996

    "Gravi" sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti; "precisi" quelli specifici, concreti e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; "concordanti" quelli non confliggenti tra loro e non smentiti da dati ugualmente certi.

    La gravità riguarda la capacità dimostrativa dell'indizio, la precisione la sua univocità e la concordanza la valutazione integrata e coerente di tutti gli elementi.

  • Cass. civ., n. 18021/2009

    "La relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità."

    La presunzione non richiede una relazione assolutamente necessaria tra fatto noto e fatto ignoto, ma è sufficiente un collegamento ragionevole e verosimile.

  • Cass. civ., n. 16993/2007

    Richiamata per il principio della sufficienza di una conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile nell'uso delle presunzioni.

  • Cass. civ., n. 6465/2002

    Richiamata a sostegno dei criteri di normalità e verosimiglianza nella prova presuntiva.

  • Cass. civ., n. 8089/1996

    Richiamata per confermare che la prova presuntiva può fondarsi su un collegamento ragionevole tra fatti noti e fatti da dimostrare.

  • Cass. civ., n. 951/2009

    Stabilisce che la regolarità formale della contabilità non è sufficiente a dimostrare la reale effettuazione delle operazioni quando siano contestati documenti falsi o operazioni inesistenti.

  • Cass. civ., n. 1023/2008

    Conferma che le annotazioni contabili e la documentazione formalmente regolare non possono costituire, da sole, prova decisiva della veridicità delle operazioni contestate.

Massime di principio

  • In un accertamento tributario l'Ufficio non deve necessariamente dimostrare direttamente ogni operazione contestata: può basarsi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Gli indizi devono essere valutati complessivamente: ciascun elemento può avere una rilevanza parziale, purché gli elementi risultino coerenti e non siano contraddetti da dati certi.
  • Il collegamento presuntivo non deve essere inevitabile; è sufficiente che il fatto contestato sia una conseguenza ragionevole, normale e verosimile dei fatti accertati.
  • Quando l'Ufficio fornisce un quadro indiziario qualificato, il contribuente deve offrire una prova concreta dell'effettiva esecuzione delle operazioni, non limitandosi a produrre fatture o registrazioni contabili.
  • La regolarità formale della contabilità non prevale automaticamente sulle contestazioni di operazioni inesistenti o documenti falsi: occorre dimostrare la sostanza economica dell'operazione, ad esempio con evidenze di pagamenti, consegne, prestazioni e rapporti commerciali effettivi.

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