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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19053/2021 del 06/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto al Laboratorio un credito per prestazioni "extra budget" effettuate nel novembre 2007, rideterminandone l'importo a euro 10.060,03. La ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme sul decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.) e della normativa regionale (decreti dell'assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 2594/22/11/2007 e n. 912/21/4/2008), sostenendo che il Laboratorio aveva esaurito il budget assegnato e che, per effetto della rideterminazione del budget e del divieto previsto dal decreto regionale, l'Azienda non poteva procedere alla liquidazione delle prestazioni extra budget. Si contestava altresì la decisione della Corte d'appello di considerare inammissibile come "nuova" la doglianza relativa alla negoziazione per la rideterminazione del budget.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione di nullità della procura (lacking data) e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché verifichi: (i) che l'Azienda aveva effettivamente invitato il Laboratorio a negoziare la rideterminazione del budget (quindi la doglianza non era "nuova" in appello) e (ii) la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 5 del decreto n. 2594/2007, ossia se il Laboratorio avesse prodotto un fatturato tale da dare diritto alla liquidazione delle prestazioni fino alla pubblicazione del decreto (tenuto conto delle decurtazioni per gli extra budget). In sintesi: cassazione della decisione impugnata e rinvio per nuovo esame; decisione favorevole alla ricorrente in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, artt. 633 e ss.

    Riferimento alla procedura per il decreto ingiuntivo e al giudizio di opposizione; contestazione sulla liquidità ed esigibilità del credito al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma richiamata come riferimento per il vizio di motivazione e la falsa applicazione della legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • Decreto dell'assessore alla sanità Regione Siciliana n. 2594 del 22/11/2007, art. 4

    "rispetto ai budget rideterminati per il 2007 è fatto divieto in ogni caso alle aziende sanitarie di procedere alla liquidazione del fatturato eventualmente presentato dalle strutture preaccreditate per prestazioni in extra budget; è consentito a tali strutture, ove abbiano richieste di attività assistenziali extra budget, di fornire le medesime con tariffe sociali corrispondenti agli importi tariffari abbattuti del 60%, per cui l'onere per l'assistito che ritiene di scegliere quella struttura sarà pari al 40% dell'importo tariffario"

    La Corte ha ritenuto che il divieto di liquidazione previsto dall'art. 4 opera rispetto ai budget rideterminati per il 2007; pertanto, quando il budget è stato rideterminato per la struttura, l'Azienda non può procedere automaticamente alla liquidazione delle prestazioni extra budget.

  • Decreto dell'assessore alla sanità Regione Siciliana n. 2594 del 22/11/2007, art. 5

    "in fase di applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, qualora nel corso dell'anno 2007 le strutture preaccreditate abbiano prodotto un fatturato che va remunerato, secondo le disposizioni del tempo vigenti, con importi maggiori, le medesime hanno titolo alla liquidazione, tenuto conto delle decurtazioni per gli extra budget, delle prestazioni effettuate fino alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della regione siciliana del presente decreto"

    L'art. 5 non consente una liquidazione automatica delle prestazioni extra budget: occorre verificare il presupposto che il fatturato prodotto sia effettivamente tale da dare diritto, secondo le norme allora vigenti, a una liquidazione con importi maggiori. La Corte ha censurato la Corte d'appello per non avere accertato questo presupposto prima di autorizzare la liquidazione (seppur decurtata).

  • Decreto dell'assessore alla sanità Regione Siciliana n. 912 del 21/4/2008

    Citato come normativa regolamentare di riferimento in materia di budget e remunerazione delle strutture accreditate; non è stata riportata una citazione testuale nella motivazione ma è richiamato nel quadro normativo.

Massime di principio

  • La mera presentazione di fatture per prestazioni "extra budget" non comporta automaticamente il diritto alla liquidazione: va verificato se il budget è stato rideterminato e se sussistono le condizioni previste dalla normativa regionale (art. 5 del decreto n. 2594/2007).
  • Quando la normativa regionale contiene un divieto di liquidazione (art. 4) e una deroga subordinata (art. 5), entrambe le disposizioni devono essere interpretate congiuntamente: l'automatismo favorevole al fornitore non è garantito se non è dimostrato il presupposto normativo richiesto.
  • L'onere della prova circa il superamento del budget o la sussistenza del presupposto per la liquidazione grava sulla parte che intende ottenere il pagamento; il giudice di merito deve accertare tale circostanza prima di pronunciare la condanna al pagamento.
  • Le doglianze riguardanti negoziazioni o comunicazioni amministrative possono essere rilevanti anche se sviluppate in corso di giudizio se risultano dagli atti di primo grado (memorie o documenti depositati): non sempre sono da considerare "nuove" se emergono nella fase appellare.
  • La procura alle liti apposta su foglio separato, se materialmente congiunta all'atto e risultante dalla copia notificata, non è automaticamente nulla per la mancanza della data; va valutata la connessione materiale con l'atto cui si riferisce.

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