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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11467/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per maggiori imposte di successione con rettifica del valore delle quote societarie del de cuius e contestazione della mancata indicazione di crediti da finanziamento soci. La CTR aveva dato ragione all'Agenzia ritenendo vincolante il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e non ammettendo prova contraria del contribuente né l'effetto delle vicende societarie sopravvenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che il contribuente possa offrire prova contraria al valore desunto dall'ultimo bilancio approvato e possa dimostrare eventi sopravvenuti all'approvazione del bilancio e anteriori al decesso che abbiano mutato il valore delle partecipazioni. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo, affermando che l'amministrazione può tenere conto di mutamenti successivi purché anteriori all'apertura della successione e che i crediti non sono esclusi dall'attivo ereditario se non risultano contestati giudizialmente alla data di apertura della successione o cadono nelle altre ipotesi tassative dell'art.12. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata per nuovo esame nei limiti dei motivi accolti, con disposizione sulla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 346 del 1990, art.16

    La base imponibile relativamente alle azioni e alle quote societarie si determina in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

    Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio è vincolante come criterio legale, ma sia l'Amministrazione sia il contribuente possono offrire prova contraria e allegare eventi successivi all'approvazione del bilancio e anteriori alla morte che modifichino il valore

  • d.lgs. n. 346 del 1990, art.12

    Sono esclusi dall'attivo ereditario, tra l'altro, i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione e i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione.

    La norma esclude dall'attivo solo i crediti effettivamente contestati in giudizio alla data di apertura della successione o rientranti nelle ipotesi tassative; la mera inesigibilità o la postergazione del credito non sono sufficienti per l'esclusione

  • d.lgs. n. 346 del 1990, art.18

    Fissa i criteri per la determinazione dell'ammontare dei crediti (fruttiferi, infruttiferi o in natura) e non disciplina l'esigibilità dei crediti ai fini della base imponibile

  • d.lgs. n. 346 del 1990, art.34

    Rinvio all'art.16 per la determinazione del valore delle partecipazioni e previsione che l'ufficio possa tener conto di accertamenti relativi ad altre imposte e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche

  • Codice di Procedura Civile, art.360, n.3

    Motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; utilizzato per censurare la mancata valutazione della possibilità per il contribuente di offrire prova contraria al dato contabile

  • Codice di Procedura Civile, art.360, n.5

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; invocato rispetto alla non valutazione della perizia prodotta dalla contribuente

  • Costituzione, art.111

    Richiamato per affermare il principio del giusto processo e della parità delle parti, che impone di riconoscere al contribuente la possibilità di offrire prova contraria alle risultanze contabili

  • Codice Civile, art.2467

    Richiamato in riferimento alla postergazione dei crediti; la mera postergazione non esclude il credito dall'attivo ereditario ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 346/1990

Massime di principio

  • Il valore delle partecipazioni per l'imposta di successione va di regola calcolato sull'ultimo bilancio approvato, ma tale valore non è assoluto: sia l'Amministrazione sia il contribuente possono offrire prova contraria.
  • Il contribuente può presentare perizie e altri elementi di prova per dimostrare l'inattendibilità del bilancio o eventi sopravvenuti tra l'approvazione del bilancio e l'apertura della successione che abbiano ridotto il valore delle partecipazioni.
  • L'Amministrazione può tener conto di mutamenti intervenuti dopo l'ultimo bilancio purché siano anteriori all'apertura della successione; non può invece fondare la valutazione su documenti anteriori all'ultimo bilancio in luogo dello stesso.
  • I crediti del de cuius non sono automaticamente esclusi dall'attivo per mera difficoltà di esazione o per la sola postergazione: l'esclusione opera solo per i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione o nelle altre ipotesi tassative previste dall'art.12.
  • In controversie simili è fondamentale produrre per tempo e in modo dettagliato perizie, documentazione post-bilancio e prova dei fatti sopravvenuti, nonché prospettare eventuali contestazioni giudiziali dei crediti alla data di apertura della successione.

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