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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, alla sentenza n. 836/2023 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza (R.G. n. 3676/2022);

Giustizia amministrativa202500650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto un credito pecuniario e il diritto alla valutazione dell’intero servizio prestato ai fini del punteggio nelle graduatorie per il reclutamento del personale A.T.A.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.754,84 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, al pagamento delle spese di lite e alla valutazione dell’intero servizio prestato ai fini del punteggio nelle graduatorie per il reclutamento del personale A.T.A. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 14 maggio 2024, era passata in giudicato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze contro le pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali, non essendo stata fornita dall’amministrazione la prova dell’avvenuto pagamento o dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento e l’esecuzione integrale del giudicato. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla condanna della pubblica amministrazione alla penalità di mora, secondo i criteri indicati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; la loro valutazione è rimessa al giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 15/2014

    “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”

    Il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente se le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici giustifichino il diniego o la mitigazione dell’astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta subordinandone l’intervento all’ulteriore scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una formale richiesta della parte vittoriosa.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il Commissario deve adottare gli atti contabili e organizzativi necessari a rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa dal giudice dell’ottemperanza quando ricorrano ragioni ostative, tra cui, in concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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