Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-710/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2024. — JCDecaux Street Furniture Belgium SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della JCDecaux Street Furniture Belgium – Supporti pubblicitari installati nel territorio della città di Bruxelles (Belgio) – Mancato pagamento dei canoni di locazione e delle tasse applicabili a tali supporti – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero di tale aiuto – Nozione di “vantaggio” – Determinazione del quadro giuridico applicabile – Metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare. — Causa C-710/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l'impugnazione di JCDecaux contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione su un aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso dal Belgio. Viene ribadito che il vantaggio economico, ai fini dell'articolo 107 TFUE, si valuta in modo oggettivo e non dipende dalla finalità compensativa perseguita dall'amministrazione. La Corte esclude sia la contraddittorietà della motivazione sia lo snaturamento dei fatti e del diritto applicabile, confermando anche il metodo di calcolo dell'importo da recuperare.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: se la prosecuzione gratuita dello sfruttamento di supporti pubblicitari oltre le date contrattuali integri un "vantaggio" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e come vada calcolato l'importo da recuperare.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto o una motivazione contraddittoria nel confermare la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato il mancato pagamento di canoni e tasse per il mantenimento e l'utilizzo di supporti pubblicitari oltre le date previste, e se, ai fini del recupero, dovesse tenersi conto di un asserito meccanismo di compensazione per i costi e il danno derivanti dalla rimozione anticipata di altri supporti; inoltre, se il Tribunale abbia snaturato i fatti e il quadro giuridico applicabile.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato, il vantaggio economico va apprezzato in modo oggettivo e in funzione dei suoi effetti, senza che la finalità compensativa invocata dallo Stato membro o dall'impresa beneficiaria escluda la qualificazione della misura come aiuto. Pertanto, la prosecuzione gratuita dello sfruttamento di supporti pubblicitari oltre le date previste, in assenza di canoni e tasse dovuti, può costituire un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e giustificare il recupero dell'intero importo corrispondente ai canoni e alle tasse non pagati, se non risulta che l'autorità pubblica abbia previamente e concretamente determinato una compensazione del danno asserito secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza. La Corte respinge inoltre le censure di snaturamento e conferma che il metodo di calcolo adottato dalla Commissione non era viziato per omessa considerazione di una presunta compensazione.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte

Aiuto di Stato a favore di JCDecaux Street Furniture Belgium SA per il mancato pagamento di canoni e tasse su supporti pubblicitari

Si tratta di un'impugnazione proposta da JCDecaux contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione 2019/2120, relativa a un aiuto di Stato asseritamente concesso dal Belgio mediante il mancato pagamento di canoni di locazione e tasse sui supporti pubblicitari installati nel territorio della città di Bruxelles. La Corte di giustizia, Prima Sezione, esamina in particolare la nozione di "vantaggio" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e il metodo di calcolo dell'importo da recuperare.

Fatti e sviluppo del rapporto contrattuale

Nel 1984 la città di Bruxelles e JCDecaux avevano stipulato un contratto per l'installazione e la gestione di pensiline e MUPI, con possibilità di sfruttamento pubblicitario. In base a quel contratto, JCDecaux non pagava canoni o tasse per tali supporti, ma forniva in cambio alcuni vantaggi in natura alla città. Nel 1995 il contratto fu risolto e, nel 1998, il Comune bandì una gara d'appalto che portò al contratto del 1999, con un nuovo regime economico: la città diveniva proprietaria dei nuovi MUPI e JCDecaux doveva pagare un canone mensile e tasse per l'utilizzo pubblicitario.

L'allegato 10 del capitolato indicava tuttavia 282 pensiline e 198 MUPI già rientranti nel contratto del 1984, per i quali JCDecaux conservava un diritto di sfruttamento fino a date di rimozione predeterminate. Alcuni di questi supporti furono rimossi prima del termine, altri continuarono a essere sfruttati oltre le date previste senza che la città di Bruxelles pretendesse il pagamento di canoni o tasse. La Commissione, su denuncia di Clear Channel Belgium SPRL, avviò il procedimento formale nel 2015 e nel 2019 adottò la decisione controversa, qualificando l'omesso pagamento come aiuto di Stato illegale e incompatibile.

Motivi di impugnazione

JCDecaux deduceva due motivi principali:

  • la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e viziata da errore di diritto perché il Tribunale avrebbe ritenuto che lo sfruttamento dei supporti controversi costituisse un vantaggio economico, pur rilevando che tale sfruttamento derivava dal comportamento unilaterale dell'impresa e non da una decisione delle autorità pubbliche;
  • il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e il quadro normativo applicabile, assumendo erroneamente che la prosecuzione dello sfruttamento oltre le date dell'allegato 10 rientrasse nel contratto del 1999 e implicasse il risparmio di canoni e tasse dovuti ai sensi di tale contratto.

Ricevibilità delle censure

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che, in impugnazione, sono sindacabili la qualificazione giuridica dei fatti e la contraddittorietà della motivazione, mentre resta preclusa una nuova valutazione dei fatti salvo snaturamento. Nel caso di specie, JCDecaux non stava introducendo una nuova questione sull'imputabilità allo Stato, ma contestava la coerenza logica della motivazione del Tribunale rispetto alla sentenza della cour d'appel de Bruxelles. Di conseguenza, il primo motivo è stato ritenuto ricevibile.

Nozione di vantaggio economico e irrilevanza della finalità compensativa

La Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui la nozione di vantaggio economico, ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha natura oggettiva e si fonda sugli effetti della misura, non sulle intenzioni o sulle giustificazioni delle autorità pubbliche. Pertanto, il fatto che la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi fosse presentata come forma di compensazione per i costi e il danno derivanti dalla rimozione anticipata di altri supporti non escludeva che essa integrasse un vantaggio economico.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per sottrarre una misura alla qualificazione di aiuto, lo Stato membro deve aver adottato, prima o contestualmente alla concessione del vantaggio, una decisione chiara e fondata su elementi oggettivi e verificabili che consenta di qualificare l'intervento come compensazione del danno. Il Tribunale aveva però constatato che nel fascicolo non risultava alcuna analisi concreta del danno subito da JCDecaux né dell'entità del beneficio tratto dalla prosecuzione dello sfruttamento, né una reale attuazione di un meccanismo di compensazione da parte della città di Bruxelles.

Metodo di calcolo dell'importo da recuperare

Quanto al recupero, la Corte approva il fatto che la Commissione abbia preso come base l'importo dei canoni di locazione e delle tasse non pagati sui supporti controversi. Poiché la pretesa finalità compensativa non poteva mettere in discussione la sussistenza del vantaggio economico, il Tribunale non era tenuto a invalidare il metodo di calcolo adottato dalla Commissione per tener conto di una compensazione non dimostrata in modo adeguato. Il recupero dell'aiuto resta quindi riferito all'importo corrispondente ai benefici fiscalmente ed economicamente non corrisposti.

Snaturamento dei fatti e del quadro giuridico

La Corte esamina anche il secondo motivo, con cui JCDecaux denunciava uno snaturamento delle prove e del diritto belga. La prima parte del motivo viene dichiarata irricevibile, perché la ricorrente non dimostra in modo manifesto che le constatazioni del Tribunale sulla necessità, dopo le date previste dall'allegato 10, di sostituire i supporti controversi con nuovi supporti soggetti al regime del contratto del 1999 siano inesatte.

La seconda parte è respinta nel merito o dichiarata inidonea, poiché le censure relative ai regolamenti tributari della città di Bruxelles e alle sentenze interne richiamate non incidono sulla valutazione di aiuto di Stato svolta dal Tribunale. Anche l'argomento secondo cui un'impresa concorrente avrebbe beneficiato di esenzioni in altri comuni è ritenuto irrilevante rispetto alla posizione specifica di JCDecaux.

Decisione e spese

Poiché nessun motivo di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente il ricorso. JCDecaux viene condannata alle spese della Commissione; Clear Channel Belgium SPRL, interveniente non ricorrente, sopporta le proprie spese nel giudizio di impugnazione.

Principio desumibile dalla pronuncia

La sentenza conferma che, in materia di aiuti di Stato, una misura può costituire un vantaggio anche quando sia concepita come compensazione di un danno contrattuale asserito, se manca una decisione pubblica concreta, preventiva e verificabile che ne dimostri la reale funzione compensativa e il collegamento con il danno invocato. La mera gratuità o il mancato pagamento di canoni e tasse, accompagnati dalla prosecuzione di uno sfruttamento economico oltre il termine previsto, possono dunque fondare sia la qualificazione di aiuto sia il recupero dell'importo corrispondente.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statorecupero degli aiutidiritto dell'unione europea processualecontratti pubblici e concessioni pubblicitarieautonomia fiscale locale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.