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Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 5969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi. Secondo l'Agenzia, il condono per ritardati o omessi versamenti si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Di conseguenza, il mancato o tardivo pagamento anche delle rate successive alla prima avrebbe dovuto determinare l'inefficacia della definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 ha natura clemenziale e si perfeziona soltanto mediante il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. L'omesso o tardivo versamento di una rata comporta quindi l'inefficacia dell'istanza e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate. Quanto all'IVA, la Corte ha inoltre richiamato l'incompatibilità della disciplina condonistica con il diritto dell'Unione europea, con conseguente riespansione del potere accertativo dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute.

    La disposizione disciplina una definizione clemenziale degli omessi o tardivi versamenti indicati dal contribuente e non prevede la conservazione degli effetti del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45

    Ha modificato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002, confermando la struttura della definizione agevolata dei versamenti omessi o tardivi.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni prevedono altre forme di condono, di natura premiale, e in alcuni casi mantengono determinati effetti della definizione anche in presenza di mancato pagamento delle rate successive. Tali regole non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273

    La disciplina europea sull'IVA impedisce condoni che comportino una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili e alle sanzioni, imponendo la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le disposizioni, sostituite dalla direttiva 2006/112/CE, sono state richiamate quale precedente disciplina europea armonizzata in materia di IVA, incompatibile con condoni generalizzati.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale e tempestivo e non contiene una clausola che salvi gli effetti del condono in caso di rate successive non pagate, il mancato o tardivo versamento di una rata può comportare la perdita dell'intero beneficio.
  • Non è possibile applicare automaticamente a una specifica forma di condono le regole previste per altre sanatorie: occorre verificare la struttura, la finalità e il testo della singola disposizione.
  • Le definizioni relative a somme già dichiarate dal contribuente possono avere natura clemenziale e richiedere il pagamento completo dell'importo dovuto, senza che l'Amministrazione debba effettuare una nuova liquidazione o un accertamento straordinario.
  • In materia di IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate e, se incompatibili con il diritto dell'Unione europea, disapplicate; l'Amministrazione può quindi recuperare l'imposta e applicare le sanzioni dovute.
  • In caso di inefficacia della definizione agevolata, l'Amministrazione recupera l'imposta originaria secondo le regole ordinarie, invece di limitarsi a iscrivere a ruolo le sole rate non pagate.

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