Sentenza n. 1889/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 146/2024 pubblicata in data 10 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 5 ottobre 2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 11 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva liquidato somme dovute a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I due docenti hanno proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, pubblicata il 10 maggio 2024, notificata il 5 ottobre 2024 e passata in giudicato l’11 maggio 2025. Il primo ha chiesto il pagamento di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022; il secondo di 3.000 euro per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla sentenza ottemperanda fino al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito in quella pronuncia. Il Ministero si è formalmente opposto. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto la condanna al pagamento delle somme liquidate.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; al momento del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’omessa ottemperanza non era contestata. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è considerato compreso in quello già percepito per le funzioni istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere 2.000 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore delle parti ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il titolo e può fissare un termine per adempiere, predisponendo anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
La proposizione del ricorso di ottemperanza è stata ritenuta procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 93 c.p.c.
Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento e la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato.
- Per assicurare l’effettività del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza, fissando il termine per l’attività sostitutiva e consentendogli di delegare le funzioni nei limiti indicati.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.
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