Prescrizioni del Garante n. 117 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito l’invio, in due occasioni, da parte di un istituto scolastico di convocazioni per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) a un indirizzo e-mail estraneo ai destinatari legittimi. Le convocazioni riportavano il nominativo dell’alunno interessato e, secondo l’Autorità, costituivano comunicazione di dati personali anche relativi alla salute, non consentita al di fuori dei soggetti previsti dalla normativa di settore. Pur riconoscendo l’errore materiale, le ridotte dimensioni dell’istituto, la collaborazione prestata e l’assenza di precedenti, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha applicato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.
Ammonimento all’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma per invio erroneo di convocazioni GLO contenenti dati relativi alla salute di un alunno
Ammonimento all’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma per invio erroneo di convocazioni GLO
Il Garante ha esaminato il caso di due convocazioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica inviate per errore a un indirizzo e-mail non legittimato, con indicazione del nominativo dell’alunno interessato. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione e si è concluso con un ammonimento al titolare del trattamento, ritenendo la condotta illecita ma qualificabile come violazione minore.
Origine del procedimento e istruttoria
La segnalazione riguardava l’invio, in due diverse date, di e-mail di convocazione al GLO da parte dell’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma a una persona estranea alla scuola e al gruppo di lavoro. L’istituto ha ricondotto l’episodio a un errore materiale dovuto a omonimia, sostenendo che il destinatario fosse comunque affidabile e che le convocazioni contenessero solo informazioni generiche.
Nel corso dell’istruttoria, l’istituto ha precisato che:
- si trattava di soli due invii errati;
- nelle convocazioni non erano presenti dettagli sanitari, ma solo il riferimento al GLO;
- erano state adottate misure organizzative e tecniche, tra cui controlli della rubrica, formazione del personale, uso di iniziali e avvisi standard nelle e-mail;
- il personale risultava formato e sensibilizzato in materia di protezione dei dati.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato le definizioni di dato personale e di dato relativo alla salute di cui all’art. 4, nn. 1 e 15, GDPR. Ha inoltre ricordato che, nel settore pubblico, il trattamento è lecito se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy.
Per le categorie particolari di dati, è stato richiamato l’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e l’art. 2-sexies del Codice privacy. In materia di comunicazione dei dati, il provvedimento richiama anche la disciplina di settore, in particolare l’art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 66/2017, che limita i destinatari delle informazioni relative al GLO ai genitori dell’alunno, ai docenti della classe e ai soggetti coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo.
Valutazione del Garante sulla natura dei dati comunicati
L’Autorità ha ritenuto che la convocazione del GLO, proprio perché collegata all’inclusione scolastica di un alunno con disabilità, costituisca un’informazione idonea a rivelare dati relativi alla salute. Il fatto che la convocazione riportasse in chiaro il nominativo dell’alunno ha determinato, secondo il Garante, una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute a un soggetto non autorizzato.
Il Garante non ha accolto la tesi difensiva secondo cui l’assenza di dettagli clinici escluderebbe la qualificazione sanitaria dell’informazione: anche una comunicazione apparentemente generica può infatti far desumere dati sulla salute dell’alunno e sul suo coinvolgimento in un percorso di inclusione scolastica.
Violazioni accertate
L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6 GDPR, per difetto di base giuridica idonea alla comunicazione al destinatario errato;
- art. 9 GDPR, per trattamento di dati relativi alla salute in assenza di una valida condizione di liceità;
- artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, per mancato rispetto delle condizioni previste per la comunicazione e il trattamento di dati in ambito pubblico e di categorie particolari di dati.
Valutazione attenuante e qualificazione come violazione minore
Pur confermando l’illecito, il Garante ha considerato alcune circostanze attenuanti:
- l’istituto scolastico è un soggetto di ridotte dimensioni;
- il personale di segreteria è limitato rispetto alla crescente complessità delle procedure per gli alunni con disabilità;
- la comunicazione ha coinvolto un numero ristretto di alunni;
- l’evento è derivato da un mero errore materiale;
- il titolare ha cooperato pienamente con l’Autorità;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti o precedenti provvedimenti sanzionatori.
Sulla base di tali elementi, l’Autorità ha qualificato il caso come “violazione minore” ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, ritenendo sufficiente l’ammonimento.
Provvedimento finale e effetti
Il Garante ha quindi:
- dichiarato illecita la condotta dell’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”;
- ammonito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità;
- disposto l’annotazione nel registro interno del Garante.
L’Autorità ha inoltre escluso la necessità di ulteriori misure correttive, osservando che la condotta aveva già esaurito i propri effetti. È stato infine richiamato il diritto di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione secondo cui la persona segnalante aveva ricevuto due e-mail di convocazione a riunioni del GLO organizzato dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma, pur non essendo coinvolta nel gruppo di lavoro né nel personale della scuola. L’istituto ha attribuito l’evento a un caso di omonimia e a un mero errore materiale nell’invio.
Difese del titolare del trattamento
L’istituto ha sostenuto che nelle convocazioni non fossero presenti dati sensibili, ma solo informazioni generiche sulla convocazione del GLO, richiamando le linee guida EDPB e ENISA sul rischio e sulla nozione di destinatario affidabile. Ha inoltre evidenziato di avere adottato misure organizzative e formative, tra cui controlli sulla rubrica e sulla posta elettronica, formazione del personale, uso di iniziali per gli alunni e diciture di avviso nelle comunicazioni in uscita.
Qualificazione giuridica delle informazioni comunicate
Il Garante ha ritenuto che la convocazione di un GLO, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, sia di per sé un’informazione idonea a rivelare dati relativi alla salute dell’alunno. L’invio di convocazioni recanti in chiaro il nominativo dell’alunno a soggetti diversi da quelli legittimati integra quindi una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute.
Norme violate
L’Autorità ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del GDPR, nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. È stato richiamato anche l’art. 9, comma 10, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, che circoscrive i destinatari delle informazioni concernenti la convocazione del GLO.
Valutazione finale e misura adottata
Pur riconoscendo che si trattava di un errore materiale e che il titolare aveva cooperato con l’Autorità, il Garante ha escluso l’archiviazione e ha qualificato la fattispecie come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253. Ha quindi adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo non necessarie ulteriori misure correttive perché la condotta aveva esaurito i suoi effetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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