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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 9110 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha sostenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse commesso un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo erroneamente che la consulenza tecnica d'ufficio avesse esaminato tutta la documentazione disponibile. In particolare, la ricorrente lamentava il mancato esame di documenti prodotti dopo la memoria del 7 ottobre 2010, tra cui la documentazione bancaria depositata il 21 aprile 2011 e gli atti allegati alla memoria del 5 maggio 2011. Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, la sentenza aveva dato atto dell'esistenza di tale documentazione e il suo eventuale mancato apprezzamento avrebbe potuto integrare, al più, un errore di giudizio, non un errore revocatorio.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso a tutti gli eredi è stata rinunciata dall'Agenzia delle Entrate e quindi non è stata posta a fondamento della decisione. È stata invece accolta l'eccezione secondo cui non sussisteva l'errore di fatto revocatorio: la sentenza impugnata aveva espressamente menzionato la documentazione depositata successivamente al 7 ottobre 2010, anche se non l'aveva eventualmente utilizzata o valutata nel merito. Tale omissione, se esistente, avrebbe potuto costituire un errore di giudizio o una contraddittorietà della motivazione, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma non mediante revocazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è ammessa solo quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, oppure sull'erronea supposizione dell'esistenza di un fatto escluso dagli atti. Non è sufficiente che il giudice abbia omesso di esaminare o valutare un documento che pure aveva riconosciuto come esistente.

  • Cassazione civile, sentenza 6 giugno 2016, n. 11530

    La mancata considerazione di un atto o documento non integra automaticamente errore revocatorio. Occorre una falsa rappresentazione percettiva del contenuto degli atti processuali, distinguibile dal semplice errore di valutazione o di giudizio.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove o interpretato la documentazione.
  • Se la sentenza menziona espressamente un documento, ma non lo valorizza o non ne trae le conseguenze ritenute corrette, si tratta normalmente di un possibile errore di giudizio, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Per configurare l'errore revocatorio deve emergere una divergenza oggettiva tra ciò che la sentenza afferma sugli atti e ciò che risulta effettivamente dagli atti stessi.
  • La parte che propone revocazione deve indicare con precisione quale fatto processuale sia stato erroneamente percepito dal giudice e dimostrare che tale errore abbia determinato la decisione.
  • L'omessa valutazione di documenti ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla consulenza tecnica non dimostra, da sola, che il giudice ne abbia supposto l'inesistenza, soprattutto quando la sentenza ne descriva espressamente la presenza.

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