Cassazione Penale, Sentenza n. 02287/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo su un'area ritenuta demaniale, contestando: 1) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per presunta errata applicazione dell'art. 1161 R.D. 327/1942 e per carenza/apparenza della motivazione in ordine al fumus del reato; censura sulla qualificazione dell'area come demanio marittimo o come diverso demanio pubblico e sulla mancata sdemanializzazione; contestazione dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto dalla norma incriminatrice e della presunta permanenza del ripristino effettuato dal Ministero tramite portale; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata motivazione sul periculum (rif. artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non contestava la natura pubblica dell'area e non vantava interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (condizione necessaria per impugnare una misura cautelare reale). Pertanto il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Procura generale aveva richiesto il rigetto del ricorso; il difensore aveva chiesto l'accoglimento ma senza esito.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione (concorso nel reato). Nel provvedimento essa figura tra le contestazioni ma non è stata decisiva per l'inammissibilità; il giudizio si concentra invece sulla legittimazione ad impugnare.
art. 1161 R.D. 327/1942
Norma sostanziale contestata (illecito relativo al demanio marittimo). La difesa ha contestato l'applicabilità per la qualificazione dell'area come demanio marittimo e per il requisito del dolo; la Corte non è entrata nel merito sostanziale dovendosi decidere sull'inammissibilità per mancanza di interesse.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Causa di ricorso per cassazione relativa a violazione di norme penali; il ricorrente aveva dedotto errata applicazione della legge penale, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza valutare il vizio sostanziale dedotto.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Causa di ricorso relativa a carenza di motivazione (fumus/periculum); anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per mancanza di interesse concreto alla restituzione del bene.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'esigenza di motivazione dell'ordinanza di riesame (pericolo/necessità). La Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere valutata per assenza di interesse del ricorrente.
art. 321, commi 1 e 2 c.p.p.
Norme relative alla disciplina del sequestro e alle sue finalità (tra cui la conservazione della prova e la garanzia dell'esecuzione). Richiamate dal ricorrente in relazione alla motivazione sul periculum; la Corte ha deciso sull'inammissibilità prima di entrare nel merito.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citate in relazione ai criteri per l'attribuzione della somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha stabilito l'ammissibilità del pagamento equitativo e ha disposto l'erogazione di euro 3.000,00, ritenendo che il ricorso non fosse presentato in palese mala fede.
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 e Sez. 5 n. 22231 del 17/03/2017
Precedenti richiamati sul requisito della legittimazione ad impugnare le misure cautelari reali: la parte non proprietaria del bene può impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale, individuato nell'effettiva prospettiva di ottenere la restituzione della cosa.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento che dispone o conferma un sequestro preventivo di un bene (misura cautelare reale) è necessario vantare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; la semplice qualità di indagato non è sufficiente se non si dimostra come la rimozione del sequestro incida concretamente sulla propria posizione.
- La contestazione della qualificazione giuridica dell'area come demanio marittimo (anziché altro demanio pubblico) può essere rilevante sul piano sostanziale e di responsabilità penale, ma non sopperisce all'assenza di interesse ad ottenere il dissequestro: senza interesse alla restituzione la questione non viene esaminata nel merito in sede di impugnazione cautelare.
- I motivi di nullità per carenza di motivazione (fumus/periculum) devono essere formulati mostrando come la carenza incida concretamente sugli effetti cautelari e sull'interesse del ricorrente; se manca l'interesse alla restituzione, tali doglianze rischiano di non essere ammesse per incompetenza di legittimazione.
- Se si contesta l'applicabilità di una norma sostanziale (es. art. 1161 R.D. 327/1942) occorre fornire elementi probatori e deduzioni precise che colleghino la qualificazione dell'area e l'elemento soggettivo (dolo) alla posizione processuale del ricorrente; altrimenti la questione potrà essere rimessa a futuri gradi solo se sussiste interesse a impugnare.
- Il rischio di condanna alle spese e l'eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende possono essere disposti anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile salvo palese malafede; pertanto è opportuno valutare preventivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità prima di promuovere ricorso in cassazione.
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