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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società la mancata applicazione e il mancato versamento dell'IVA su quattro contratti preliminari di vendita immobiliare, nonché l'emissione di note di credito con cui erano state stornate le fatture dopo la risoluzione consensuale dei preliminari. L'Ufficio riteneva che i contratti e la loro risoluzione fossero simulati o comunque privi di effettiva giustificazione. Contestava inoltre la detrazione dell'IVA relativa a costi ritenuti non inerenti all'attività d'impresa. La società sosteneva invece la validità delle operazioni, delle note di variazione e delle detrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sette motivi del ricorso della società, ritenendo valida la contestazione della simulazione, non necessario che tutte le contestazioni fossero già contenute nel processo verbale di constatazione, adeguata la prova presuntiva fondata sull'assenza di movimentazioni finanziarie e sul mancato pagamento dei prezzi, e inammissibili o estranei alla decisione gli argomenti riguardanti l'anticipata fatturazione e il contenuto delle note di credito. Ha invece accolto l'ottavo motivo, relativo alla motivazione totalmente carente della CTR sull'indetraibilità dell'IVA per costi ritenuti non inerenti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, commi 2, 3 e 7

    Le note di variazione IVA presuppongono l'esistenza di una variazione effettiva dell'operazione originaria; se l'operazione è inesistente o simulata, l'IVA può restare dovuta secondo la disciplina applicabile. Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione non ha definito definitivamente la validità delle note di credito, poiché la decisione è stata cassata per il difetto di motivazione sulla diversa questione dell'inerenza dei costi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 26

    La questione dell'emissione anticipata della fattura rispetto alla stipula del definitivo non è stata esaminata nel merito, perché estranea alla ragione effettiva della decisione della CTR, fondata invece sulla presunta simulazione delle operazioni.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    L'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto che la contestazione non sia stata previamente inserita nel processo verbale conclusivo dell'ispezione.

  • Codice civile, art. 2697

    La Cassazione ha precisato che, quando il giudice di merito fonda la decisione su elementi presuntivi positivi dai quali ricava l'inesistenza o la simulazione dell'operazione, non si verifica necessariamente un'inversione dell'onere della prova, anche se la motivazione contiene affermazioni astrattamente non corrette sul riparto dell'onere probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione. Ha ritenuto fondato il vizio di motivazione sulla questione dell'inerenza, poiché il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non consentiva di ricostruire il percorso logico della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i fatti e gli atti rilevanti. I motivi relativi alle note di variazione sono stati dichiarati inammissibili anche perché la società non ne aveva riassunto o trascritto il contenuto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la contestazione dell'inefficacia sostanziale di contratti formalmente stipulati può comprendere anche la contestazione della loro simulazione, se l'avviso descrive sufficientemente i fatti e le circostanze da cui emerge l'assenza di effetti reali.
  • L'avviso di accertamento non è automaticamente nullo perché contiene elementi non previamente riportati nel processo verbale di constatazione, purché il contribuente possa comprendere con chiarezza la pretesa fiscale e difendersi.
  • L'assenza di pagamenti, di movimentazioni finanziarie e di altri effetti economici può costituire, insieme ad altri elementi, una presunzione idonea a dimostrare la simulazione o l'inesistenza di un'operazione.
  • La validità di una nota di credito IVA dipende dall'effettività della variazione dell'operazione originaria; è quindi essenziale documentare in modo coerente e verificabile la risoluzione o modifica del contratto.
  • Una sentenza tributaria deve motivare autonomamente il rigetto delle contestazioni, soprattutto sull'inerenza dei costi e sulla detraibilità dell'IVA. Il mero rinvio integrale alla motivazione del primo giudice può essere insufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e riportare il contenuto degli atti decisivi; in mancanza, le censure possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
  • L'accoglimento anche di un solo motivo per difetto di motivazione può comportare la cassazione con rinvio, senza che ciò equivalga a una definitiva vittoria nel merito del contribuente.

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