Cassazione Penale, Ordinanza n. 11623/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la detenzione domiciliare concessagli in via provvisoria. Dalla motivazione emerge che il beneficio era stato accordato non per gravi patologie fisiche o psichiche, ma per l'età del condannato; il Tribunale ha ritenuto decisive numerose violazioni delle prescrizioni connesse alla misura, valorizzando in particolare condotte trasgressive ripetute, anche di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione, e ha considerato recessive le indicazioni provenienti dall'Uepe. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che la revoca non fosse giustificata e che non fosse stata adeguatamente valutata la situazione complessiva, incluse le informazioni dell'Uepe e le ragioni personali di salute/adattamento indicate dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza fosse sorretto da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici o giuridici, poiché fondato su ripetute e accertate violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare, tali da rendere incompatibile la prosecuzione della misura. La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale avesse omesso una valutazione complessiva della situazione, osservando che le informazioni dell'Uepe erano state considerate ma ritenute recessive rispetto agli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
le pene "possono" essere espiate in regime di detenzione domiciliare
la detenzione domiciliare non costituisce un diritto automatico del condannato, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare sia la sussistenza dei presupposti sia la compatibilità del beneficio con le esigenze di effettiva espiazione della pena.
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamo alla disciplina di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamo al criterio per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di impugnazione inammissibile per colpa.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. non è una misura dovuta: anche quando ricorrano le condizioni legali, la sua concessione resta affidata a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve apprezzare pure la compatibilità della misura con la finalità rieducativa, afflittiva e preventiva della pena.
- La revoca della detenzione domiciliare non è automatica per qualsiasi violazione delle prescrizioni; essa è legittima quando il comportamento del condannato, per gravità o reiterazione, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Nel valutare la revoca della detenzione domiciliare, il giudice può attribuire rilievo decisivo a ripetute e accertate trasgressioni delle prescrizioni, inclusi gli allontanamenti ingiustificati dal luogo di detenzione, anche prima della definizione di un eventuale procedimento per evasione.
- La censura di omessa valutazione della situazione complessiva è infondata quando il provvedimento impugnato dia conto degli elementi favorevoli allegati dalla difesa o dagli organi di esecuzione, ma li reputi recessivi rispetto alle condotte trasgressive accertate.
Come è indicizzato
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