Ordinanza n. 13614/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1701/2024, pubblicata in data 10 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 1512/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1701/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato una questione di competenza territoriale funzionale: ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza inderogabile della Sezione staccata di Latina del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza sul ricorso e ha individuato come competente la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Il giudice ha applicato il combinato disposto degli artt. 47, 14 e 113, comma 2, c.p.a., precisando che la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non costituisce normalmente questione di competenza, salvo i casi, tra cui rientra il giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 113 c.p.a. La causa potrà essere riassunta davanti alla Sezione staccata di Latina ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; quest'ultima provvederà alla definizione del giudizio anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 14 c.p.a.
Richiamato tra i casi nei quali la ripartizione delle controversie tra sede centrale e sezione staccata rileva ai fini della competenza inderogabile.
art. 47 c.p.a.
la ripartizione delle controversie tra Tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata “non è considerata questione di competenza”, salvo che nei “casi di cui all'articolo 14”
La regola generale di irrilevanza della distinzione tra sede centrale e sezione staccata non opera per i giudizi rientranti nei casi dell'art. 14 c.p.a.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza territoriale è individuata in base alla sede del giudice che ha emesso la decisione da eseguire.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
- La regola secondo cui la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata non costituisce questione di competenza non opera nei casi rientranti nell'art. 14 c.p.a.; tra questi rientra il giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 113 c.p.a.
- Quando il ricorso per ottemperanza è proposto davanti alla sede territorialmente incompetente del TAR, il giudice deve dichiarare la competenza inderogabile della sede o sezione staccata individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a., consentendo la riassunzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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