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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10832/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2004 nei confronti di più contribuenti, ritenendo imponibile la plusvalenza realizzata mediante una permuta del 2004 avente ad oggetto terreni edificabili. Il giudice di primo grado aveva confermato gli accertamenti valorizzando la natura onerosa del trasferimento e il valore del bene risultante in materia di imposta di registro. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dei contribuenti, escludendo che il valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro potesse costituire da solo base sufficiente per presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi, anche alla luce dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 67, 68 e 69 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto quantomeno prendere a riferimento il valore dichiarato nell'atto notarile di permuta, e non soltanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro; i contribuenti hanno resistito e hanno anche eccepito il difetto di legittimazione passiva di uno dei controricorrenti per intervenuta rinuncia all'eredità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio per cui, in tema di imposte sui redditi, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può da solo fondare l'accertamento di un maggior corrispettivo, ma ha ritenuto che la plusvalenza da permuta di terreni edificabili sussista comunque anche quando i beni permutati abbiano lo stesso valore dichiarato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulla base di criteri di stima diversi e ulteriori rispetto al valore accertato ai fini del registro e per le verifiche sulla rinuncia all'eredità eccepita nel controricorso, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986

    "le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria"

    La norma ricomprende tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni edificabili; la plusvalenza rileva anche nel caso di permuta, che fiscalmente è equiparata a una cessione onerosa.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    È una delle disposizioni la cui interpretazione è stata posta in discussione; la Corte la legge in coordinamento con l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, escludendo che il solo valore definito ai fini del registro basti per presumere un maggior corrispettivo.

  • art. 69 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, nel quadro della disciplina delle plusvalenze imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio: spetta all'Ufficio allegare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo, mentre al contribuente incombe la prova contraria.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"

    Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude l'automatica trasposizione del valore utilizzato per l'imposta di registro ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi; l'Ufficio deve fondare la pretesa su ulteriori elementi indiziari.

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla CTR per distinguere la base imponibile dell'imposta di registro, fondata sul valore venale del bene, dalla plusvalenza IRPEF, fondata sul corrispettivo percepito.

  • art. 1552 c.c.

    Richiamato per affermare che la permuta è un contratto a prestazioni corrispettive e che il trasferimento reciproco di beni non elimina di per sé la plusvalenza tassabile.

  • art. 519 c.c.

    Richiamato in relazione alla rinuncia all'eredità, che determina la perdita del diritto di accettare l'eredità e l'effetto retroattivo del mancato acquisto.

  • art. 525 c.c.

    Richiamato per evidenziare che, finché l'eredità non sia acquistata dagli altri chiamati, il rinunziante può ancora esercitare il diritto di accettazione.

  • art. 53 Cost.

    È evocato come fondamento del prelievo sulle plusvalenze, in quanto espressione del principio di capacità contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di terreni edificabili è imponibile anche quando il trasferimento avvenga mediante permuta, poiché la permuta è fiscalmente assimilata a una cessione a titolo oneroso.
  • Per l'accertamento della plusvalenza non è sufficiente il solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecaria o catastale: l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare un maggior corrispettivo.
  • Una volta allegati dall'Ufficio elementi presuntivi adeguati, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria per contestare la maggiore base imponibile accertata.
  • La diversa base imponibile dell'imposta di registro, fondata sul valore venale del bene, non può essere automaticamente trasposta nel reddito imponibile, che va determinato sul corrispettivo percepito o su elementi che ne provino l'effettiva maggiore entità.
  • La rinuncia all'eredità non basta, da sola, a escludere la legittimazione processuale del rinunziante senza accertare gli ulteriori effetti successori e l'eventuale acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoTestamento
RamiTributiSuccessioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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