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Legge

L.R. TAA 12/2016

Istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana (B.U. 25 ottobre 2016, n. 43 - suppl. n. 3)

Normativa regionaleL.R. TAA 12/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2019 il Comune di Terre d’Adige, nato dalla fusione di Nave San Rocco e Zambana, e disciplina effetti successori, organi provvisori, personale, primo statuto, prima elezione, indennità e bilancio iniziale. Resta rilevante solo per la fase di avvio del nuovo ente e per gli effetti permanenti sulla successione del Comune.

Istituzione del Comune di Terre d’Adige mediante fusione di Nave San Rocco e Zambana

Istituzione del Comune di Terre d’Adige

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana e la nascita del nuovo Comune di Terre d’Adige, con efficacia dal 1° gennaio 2019 nel territorio corrispondente alle due precedenti circoscrizioni. Il provvedimento regola inoltre la fase di transizione amministrativa, elettorale, patrimoniale e organizzativa.

Assetto territoriale e cessazione dei Comuni originari

Dal 1° gennaio 2019 il Comune di Terre d’Adige sostituisce integralmente i due Comuni originari, la cui circoscrizione territoriale confluisce nel nuovo ente. Alla stessa data Nave San Rocco e Zambana sono estinti; decadono sindaci, giunte, consigli comunali e organi di revisione contabile. I consiglieri cessati continuano però a esercitare eventuali incarichi esterni fino alla nomina dei successori, e analogo regime vale per i soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

Sede, capoluogo e dislocazione degli uffici

La sede legale e il capoluogo del nuovo Comune sono fissati in Zambana Nuova. Lo statuto può prevedere che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio del Comune.

Successione nei rapporti giuridici e beni

Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili, nonché in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni soppressi. In caso di controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano anche le disposizioni della legge n. 56/2014 sulla successione nei rapporti conseguenti alla fusione di comuni.

Beni di uso civico

La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta in capo alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni originari sono considerati frazioni e restano i soggetti di imputazione.

Gestione provvisoria del nuovo ente

Dal 1° gennaio 2019 e fino all’elezione degli organi comunali, il nuovo Comune è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti; il comitato è sentito sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche e viene convocato periodicamente per l’informazione sulle attività in corso e programmate.

Organizzazione amministrativa provvisoria

Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, dovevano definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e il relativo impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario straordinario.

Atti amministrativi nel periodo transitorio

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni estinti.

Personale e segretari comunali

Il personale dei Comuni d’origine è trasferito al nuovo ente secondo lo schema dell’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale speciale richiamata dalla legge regionale n. 4/1993.

Statuto, decentramento e regolamento del consiglio

Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con le comunità e le frazioni dei Comuni originari, garantendo forme adeguate di decentramento dei servizi nelle relative circoscrizioni. I Comuni interessati potevano approvare, prima della nascita del nuovo ente, uno statuto conforme destinato a entrare in vigore con l’istituzione del Comune di Terre d’Adige. In assenza di tale testo, il nuovo consiglio deve approvare entro sei mesi dalla propria elezione statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio. Fino a quel momento si applicano, se compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni dell’estinto Comune di Nave San Rocco vigenti al 31 dicembre 2018.

Prima elezione degli organi comunali

La prima elezione di sindaco e consiglio comunale è prevista nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2019. Si applica la disciplina regionale per i comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Per la prima applicazione, due seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni dei due ex Comuni, secondo una graduatoria di preferenze formata separatamente per ciascuna circoscrizione originaria e con criteri specifici di proclamazione, precedenza e surrogazione. I seggi vacanti di questa quota sono sostituiti seguendo la graduatoria della medesima circoscrizione.

Prima composizione della giunta e indennità

Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a cinque assessori, per assicurare la rappresentanza delle diverse comunità originarie. L’indennità complessiva degli assessori del nuovo Comune è pari a quattro volte quella prevista per il singolo assessore; se gli assessori sono più di quattro, le indennità individuali sono ridotte in modo uguale, salvo la maggiorazione del vicesindaco. Per sindaco e assessori si applicano, in via transitoria, le indennità previste dal regolamento regionale per i Comuni della fascia 6 livello inferiore.

Bilancio ed esercizio provvisorio

Fino all’adozione del bilancio di previsione 2019 è ammesso l’esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2018 dei due Comuni originari.

Contributi regionali per la fusione

Al Comune di Terre d’Adige sono riconosciuti i contributi previsti dalla normativa regionale per le fusioni di comuni, secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 9 settembre 2015.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina centrale ha applicazione principale per la fase di fusione e per il primo assetto del nuovo Comune; alcune disposizioni, come quelle sulla successione nei rapporti, sulla sede, sui beni di uso civico e sui criteri di rappresentanza iniziale, producono effetti utili anche oltre la fase transitoria.

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