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Legge

L.R. TAA 14/2016

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni (Supplemento n. 1 al B.U. n. 44/I-II del 02/11/2016)

Normativa regionaleL.R. TAA 14/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 5/2008 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, revisori, revisione ordinaria, sanzioni, revisione legale dei conti e tipologie particolari di enti cooperativi. Introduce anche una norma transitoria per l’applicazione di alcune disposizioni dal 2016 e per gli enti costituiti dopo il 31 dicembre 2014.

Modifiche alla disciplina regionale della vigilanza sugli enti cooperativi

Modifiche alla disciplina regionale sulla vigilanza cooperativa

La legge regionale Toscana 25 ottobre 2016, n. 14 modifica e integra la disciplina contenuta nella legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. L’intervento aggiorna diversi profili della governance, della revisione cooperativa, del regime sanzionatorio e delle tipologie particolari di enti cooperativi.

Ambito delle modifiche alla legge regionale n. 5 del 2008

Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma completa, ma interviene su numerose disposizioni della legge regionale sulla vigilanza degli enti cooperativi. Le modifiche riguardano, in particolare:

  • i soggetti vigilati e le competenze della Commissione regionale;
  • la struttura e la gestione del registro delle cooperative;
  • la cancellazione dal registro;
  • la comunicazione dei provvedimenti;
  • i revisori cooperativi e i relativi requisiti;
  • la revisione ordinaria e il rilascio del certificato di revisione;
  • i provvedimenti sanzionatori e nuove fattispecie sanzionabili;
  • la revisione legale dei conti;
  • la platea dei soggetti revisionandi;
  • alcune tipologie particolari di enti cooperativi.

Revisione cooperativa, revisori e requisiti

La legge interviene sulla disciplina dei revisori cooperativi e dei requisiti richiesti per svolgere tale funzione, oltre a incidere sull’organizzazione del relativo capo della legge regionale del 2008. Vengono inoltre aggiornate le regole relative alla revisione ordinaria e al rilascio del certificato di revisione, con modifiche puntuali alla procedura e ai relativi presupposti.

Registro delle cooperative e cancellazione

Tra le innovazioni vi è la modifica delle regole sul registro delle cooperative, con interventi sulla sua struttura e sulla cancellazione dei soggetti iscritti. In particolare, viene abrogata una delle ipotesi di cancellazione previste dalla disciplina previgente.

Provvedimenti sanzionatori e nuove fattispecie

La legge rivede il sistema sanzionatorio collegato alla vigilanza sugli enti cooperativi, intervenendo sui provvedimenti sanzionatori e introducendo nuove fattispecie sanzionabili. Il contenuto complessivo rafforza e aggiorna gli strumenti regionali di controllo e reazione alle irregolarità.

Revisione legale dei conti e soggetti revisionandi

Il testo modifica anche la disciplina della revisione legale dei conti e quella dei soggetti sottoposti a revisione. In particolare, ridefinisce l’ambito applicativo dell’art. 40 della legge regionale n. 5 del 2008, sostituendone il comma 1 e abrogando i commi 2 e 3, con effetti di coordinamento sulla platea degli enti interessati.

Tipologie particolari di enti cooperativi

Il provvedimento interviene inoltre sull’art. 48 della legge regionale n. 5 del 2008, relativo alle tipologie particolari di enti cooperativi, introducendo e modificando più disposizioni del comma 3 e successivi, nonché aggiornando ulteriori commi della norma.

Norme transitorie e decorrenza

Per alcune nuove previsioni è stabilito un regime transitorio specifico:

  • ai fini dell’applicazione dell’art. 27, comma 1-bis, della l.r. n. 5/2008, si considerano gli enti costituiti dopo il 31 dicembre 2014;
  • l’art. 27, comma 1-ter, della l.r. n. 5/2008 si applica dall’esercizio finanziario 2016.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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