Cassazione Civile, Sentenza n. 23527/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale che ha rettificato la rendita di un'unità immobiliare classificata D/3 (cinema), portandola da 15.832 a 36.060 euro. I ricorrenti hanno articolato quattro censures: 1) nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione del direttore o delegato; 2) vizi nella determinazione della rendita (uso di valori di mercato non pertinenti, errato calcolo e ripartizione delle superfici, assenza di sopralluogo, inadeguata percentuale di deprezzamento, incongruenza dei valori utilizzati e affidamento eccessivo sulla perizia d'ufficio rispetto a quella di parte); 3) nullità per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ex legge 241/1990 e legge 212/2000; 4) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione della sentenza di gravame ritenuta inesistente, apparente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per carenza di autosufficienza o perché le questioni dedotte implicano accertamenti di fatto non adeguatamente prospettati nei gradi di merito (mancata indicazione degli atti precedenti in cui le censure erano state sollevate). Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale era apparente e perplessa, poiché conteneva affermazioni antinomiche circa l'uso o l'esclusione dei valori di mercato e l'uso dei costi di costruzione senza indicare criteri logici e numerici di deduzione, e non esplicitava il criterio logico seguito per determinare la rendita. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame di merito e per la ridefinizione delle spese.
Norme richiamate
d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione; la Corte non si è pronunciata nel merito perché la questione non era stata adeguatamente evocata nei gradi di merito e pertanto il motivo è stato dichiarato inammissibile
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17
Richiamato unitamente al DPR 600/1973 nel primo motivo sulla sottoscrizione dell'atto amministrativo; contestazione non esaminata nel merito per ragioni di ammissibilità
r.d. n. 1539 del 1939
Citato tra le fonti normative richiamate dai ricorrenti in relazione ai criteri catastali; la Corte ha valutato le questioni di merito come questioni di fatto non esaminabili in sede di legittimità senza previa deduzione nei gradi di merito
r.d. n. 652 del 1939
Riferimento normativo richiamato nella censura sulla corretta procedura di determinazione catastale; non deciso nel merito per ragioni di ammissibilità
d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 27 e 28
Centrale nell'analisi della Corte: la disciplina distingue, nell'ambito della stima indiretta, tra valutazione fondata sui prezzi correnti delle compravendite (art. 28, comma 1) e valutazione fondata sul costo di ricostruzione con deprezzamento (art. 28, comma 2). La Corte ha censurato la sentenza di merito perché risultavano contraddittorie e inespressive le modalità con cui l'Amministrazione e il giudice di gravame avevano applicato tali criteri, senza esplicitare coefficienti o ragionamenti logici
Istruzione IV N.C.E.U.
Richiamata dai ricorrenti quale fonte tecnica per la determinazione della rendita; la Corte non ha deciso specificamente sull'interpretazione tecnica perché la questione di merito non era adeguatamente dedotta in Cassazione
Circolare n. 6 del 2012
Citata nell'ambito dei rilievi sulla metodologia amministrativa; la valutazione concreta dell'uso di detta circolare è rimessa al riesame in appello in diversa composizione
legge n. 241 del 1990, art. 3
Riferita alla motivazione degli atti amministrativi e alla presunta nullità dell'avviso di accertamento; la deduzione non è stata ritenuta sufficientemente portata nei gradi di merito e quindi è stata dichiarata inammissibile in Cassazione
legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata per contestare il difetto di motivazione dell'atto impugnato; come sopra, la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di ammissibilità
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma processuale richiamata nel quarto motivo: la Corte ha rilevato la violazione per motivazione apparente/perplessa della sentenza di gravame e ha accolto la censura, cassando la decisione per carenza di adeguata motivazione
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi perché attengono a questioni di fatto non adeguatamente dedotte e ha accolto il motivo di motivazione rientrante in detta disciplina
codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Richiamato dalla Corte per affermare che il ricorrente deve indicare in quale atto del giudizio precedente ha sollevato la questione dedotta in Cassazione; l'assenza di tale indicazione ha determinato l'inammissibilità di alcuni motivi
Massime di principio
- Per proporre motivo in Cassazione che implichi accertamenti di fatto è obbligatorio indicare in quale atto del giudizio di merito la questione è stata dedotta; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità per novità
- La Corte controlla la correttezza della motivazione: una motivazione apparente o perplessa, che contenga affermazioni contraddittorie o prive di un coerente iter logico, determina la nullità della decisione e la cassazione con rinvio
- Nella determinazione della rendita catastale con procedimento indiretto va chiaramente distinto l'uso del valore di mercato delle compravendite e l'uso del costo di ricostruzione; se il giudice o l'Amministrazione escludono o adottano uno dei criteri devono spiegare il perché e indicare i coefficienti applicati (deprezzamento, saggio di fruttuosità, ecc.)
- Le doglianze che svolgono sindacato sulle valutazioni tecnico-economiche e sugli accertamenti di fatto del giudice del merito sono, di norma, escluse dal sindacato di legittimità salvo che vi sia omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti
- L'assenza di un sopralluogo non è automaticamente decisiva: la sua rilevanza dipende dalla specificità della contestazione e dal materiale probatorio raccolto; tuttavia le parti devono tempestivamente sollevare il vizio nei gradi di merito
- Le questioni di nullità di atti amministrativi per vizi formali (es. sottoscrizione) vanno poste e documentate nei gradi di merito per consentire la loro verifica in sede di legittimità
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