Sentenza del 26/01/2018 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Rimborso chiesto in dichiarazione - Cessazione attività - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il diritto al rimborso IVA, quando sia stato tempestivamente esposto nella dichiarazione, compete anche in caso di cessazione dell'attività. La richiesta non è subordinata a uno specifico mezzo documentale e non è soggetta al termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Si applica invece il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento del rimborso IVA richiesto nella dichiarazione relativa alla cessazione dell'attività. La questione riguardava il termine applicabile per far valere il diritto: se il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 oppure il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ. Il diritto era stato esercitato tempestivamente in dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di restituzione di tributi non si applica al diritto al rimborso IVA già tempestivamente esercitato mediante dichiarazione.
Art. 2946 cod. civ.
Al diritto al rimborso IVA tempestivamente indicato in dichiarazione si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
Massime di principio
- Quando il credito IVA è stato indicato tempestivamente nella dichiarazione, il diritto al rimborso può essere fatto valere anche successivamente, entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
- La cessazione dell'attività non elimina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione finale.
- Per il rimborso non è necessariamente richiesto uno specifico modulo o mezzo documentale, se la volontà di ottenere il rimborso risulta già validamente dalla dichiarazione.
- Il termine biennale di decadenza riguarda le richieste restitutorie non già esercitate nei modi previsti, mentre non si applica allo stesso modo quando il rimborso sia stato tempestivamente richiesto in dichiarazione.
- È importante conservare la dichiarazione, la documentazione contabile e ogni comunicazione relativa al credito, così da dimostrare l'avvenuta richiesta e interrompere, ove necessario, la prescrizione.
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