Sentenza del 02/04/2015 n. 6721 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva annullato l'avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 2001. Con tre motivi ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente interpretato una precedente sentenza della Corte di cassazione in materia di rendita catastale, ritenendo applicabile una rendita di Euro 991.752,18 anziché quella risultante dal catasto e utilizzata dal Comune. Ha inoltre dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che l'ICI fosse stata correttamente calcolata sulla base della rendita catastale vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I quesiti di diritto formulati a conclusione dei tre motivi erano generici e non collegati alla concreta motivazione della sentenza impugnata, in particolare al ragionamento con cui la CTR aveva applicato il giudicato sulla rendita catastale. Tali quesiti non consentivano quindi di individuare le specifiche critiche rivolte alla sentenza né di svolgere la funzione nomofilattica della Corte. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge. È rimasta pertanto ferma la decisione favorevole alla contribuente e l'annullamento dell'avviso ICI.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
applicabile ratione temporis
I quesiti di diritto posti a fondamento del ricorso per cassazione devono essere specifici, pertinenti alla concreta controversia e idonei a evidenziare l'errore attribuito alla sentenza impugnata. Quesiti astratti o privi di riferimento al ragionamento effettivamente seguito dal giudice rendono il motivo inammissibile.
Art. 384 c.p.c.
piena e corretta applicazione alla sentenza 20731/06
Il ricorrente sosteneva che la CTR non avesse correttamente applicato una precedente decisione della Corte di cassazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale censura perché il relativo quesito era formulato in modo inammissibilmente generico.
D.Lgs. n. 546 del 1992
il processo tributario è un processo di impugnazione degli atti autoritativi
Il Comune richiamava la natura impugnatoria del processo tributario e sosteneva che la CTR non avrebbe dovuto fondarsi su una precedente decisione relativa alla rendita catastale. Anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del quesito.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
La norma disciplina la determinazione della base imponibile ICI. Il Comune sosteneva che l'imposta fosse stata correttamente calcolata sulla rendita catastale risultante dagli atti catastali, ma la censura non è stata esaminata per difetto di specificità del quesito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente una norma o affermare che il giudice di merito l'abbia violata: occorre spiegare con precisione quale passaggio della motivazione sia errato e perché.
- Quando si contesta l'interpretazione o l'applicazione di un precedente giudicato, il motivo deve confrontarsi puntualmente con il contenuto di quel giudicato e con il ragionamento seguito dal giudice di merito.
- La mancanza di specificità e pertinenza dei quesiti può comportare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini la correttezza sostanziale della pretesa tributaria.
- In materia ICI, la rendita catastale utilizzabile per il calcolo dell'imposta deve essere individuata alla luce degli atti catastali definitivi e degli eventuali giudicati intervenuti; tuttavia, nel giudizio di cassazione, tale questione deve essere dedotta con motivi tecnicamente ammissibili.
- La parte soccombente nel giudizio di cassazione, anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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