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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36238/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato, nel merito ma riducendola, la rendita catastale attribuita all'autorimessa collettiva interrata tramite procedura DOCFA. La ricorrente contestava: insufficiente e contraddittoria motivazione dell'avviso di classamento (anche per richiamo a parametri comparativi non confrontati), tardività/inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia, violazione dell'art.7 L.212/00, e omesso esame di fatti decisivi (comparabilità dei parametri, presenza di altra autorimessa nello stesso stabile con diversa ubicazione/superficie, valorizzazione di aree accessorie pari alla superficie parcheggio, vincoli di project financing con limiti tariffari).

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi eccetto il quinto (omesso esame di fatti controversi e decisivi). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel motivo e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di II grado della Campania per nuovo esame, incaricando il giudice di rinvio di valutare le circostanze fattuali omesse (comparabilità dei parametri, incidenza dell'altra autorimessa nello stesso stabile, effetti delle convenzioni di project financing) e di applicare il principio secondo cui nella determinazione della rendita di un'autorimessa si considera solo la superficie effettivamente utilizzabile per il ricovero autovetture (escludendo accessi e manovre). La Corte ha inoltre precisato i criteri di motivazione richiesti per avvisi derivanti da procedura DOCFA.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Richiamati gli artt. 23 e 54 in tema di decadenze e termini processuali; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia per carenza di interesse della ricorrente in questa sede, atteso che l'Agenzia non ha impugnato separatamente la sentenza di merito in questa fase

  • decreto-legge n.137/2020 art.23, comma 8-bis (conv. l.176/2020)

    procedura trattata "senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale"

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha applicato questa disciplina processuale per lo svolgimento dell'udienza

  • art.100 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione al requisito dell'interesse attuale e concreto per la prospettazione di questioni processuali (uso per valutare l'inammissibilità del primo motivo relativo all'appello incidentale)

  • art.360, co.1, n.5 cod.proc.civ.

    Fondamento giuridico del quinto motivo (omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha accolto il motivo perché la CTR non ha esaminato fatti di causa rilevanti e dedotti dalle parti

  • L. 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) art.7

    Richiamata dalla ricorrente per lamentare insufficiente motivazione dell'avviso; la Corte ha valutato l'eccezione alla luce del diverso livello motivazionale richiesto nelle procedure DOCFA e non ha accolto il motivo specifico

  • D.P.R. 14/11/1949, n.1142 art.49

    "si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare"

    La Corte ha richiamato tale norma insieme all'art.3 del r.d.l. 632/1939 per affermare che la rendita catastale dell'autorimessa deve tener conto della superficie effettivamente utilizzabile per il ricovero autovetture, escludendo spazi di accesso e manovra

  • R.d.l. 16/03/1939 n.632, conv. in L. n.1249/1939 art.3

    Coordinato con il DPR 1142/1949 per sostenere che la valenza catastale è nella capacità dell'immobile di produrre un reddito proprio e, pertanto, la consistenza utile ai fini della rendita deve includere solo superfici di effettivo utilizzo a scopo di ricovero

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 31809/18; 12777/18; 12389/18; 12497/16; 2173/20; 28269/21 - massime richiamate)

    "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza ... derivi da una diversa valutazione tecnica ... mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate"

    La Corte ha applicato questo orientamento: per avvisi derivanti da procedura DOCFA il livello motivazionale è più contenuto se l'Ufficio costruisce una diversa valutazione tecnico-economica sugli stessi elementi fattuali; se invece l'Ufficio desume elementi di fatto diversi occorre motivazione analitica. La Corte ha affermato che la CTR ha correttamente applicato tale principio quanto alla motivazione, ma ha omesso di esaminare fatti decisivi ai fini della stima

Massime di principio

  • In caso di procedura DOCFA l'avviso di classamento richiede un livello di motivazione più contenuto quando l'Ufficio si limita a diversa valutazione tecnico-economica degli stessi elementi forniti dal contribuente; se emergono elementi di fatto nuovi o diversi, la motivazione deve essere approfondita e specifica
  • Se l'atto di classamento utilizza confronti con immobili diversi, l'Ufficio dovrebbe indicare la rilevanza comparativa e consentire il confronto; l'omessa indicazione di come i parametri comparativi incidono sulla determinazione della rendita può costituire vizio, salvo che la differenza derivi da mera diversa valutazione tecnica degli stessi elementi
  • Il giudice di merito è tenuto a considerare ed esplicitare i fatti controversi e decisivi proposti dalle parti; l'omesso esame di elementi fattuali rilevanti (es. comparabilità dei parametri, presenza nello stesso stabile di autorimesse con caratteristiche diverse, effetti di convenzioni che limitino la redditività) determina la cassazione con rinvio
  • Per la determinazione della rendita catastale di un'autorimessa si deve tener conto soltanto della superficie effettivamente utilizzabile per il ricovero delle autovetture, escludendo i vani di accesso e le aree di manovra
  • La distinzione fra vizio di motivazione e valutazione probatoria: la sussistenza di una motivazione formale sufficiente non esclude che le valutazioni probatorie possano portare a un ridimensionamento della rendita, e l'eventuale carenza istruttoria o valutativa può essere motivo di rinvio per ulteriore approfondimento

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