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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava a T.N. l'omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito e di attività finanziarie detenute presso una banca svizzera, sulla base di dati contenuti nella cosiddetta "lista Falciani" trasmessi dall'Amministrazione finanziaria francese. Il contribuente sosteneva l'inutilizzabilità di tali dati, la mancata conoscenza degli atti posti a fondamento dell'accertamento, gli effetti estintivi dello "scudo fiscale", l'errata applicazione retroattiva della presunzione prevista dal D.L. n. 78 del 2009, l'incertezza sulla valuta delle somme indicate e l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili i dati bancari provenienti dall'autorità francese, anche se la loro acquisizione originaria era stata contestata in sede penale, poiché l'eventuale illiceità commessa da terzi si collocava a monte dell'attività dell'Amministrazione fiscale e non risultava violata una specifica garanzia costituzionale del contribuente. Ha inoltre ritenuto che il contribuente avesse avuto conoscenza degli elementi essenziali dell'accertamento, che lo scudo fiscale non riguardasse necessariamente le somme contestate e che l'Amministrazione avesse assolto al proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici e dati bancari. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 8.000 euro di spese di lite, oltre agli eventuali importi dovuti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38, 39, 41 e 42

    I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono fondare l'accertamento fiscale; una volta forniti dall'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare analiticamente, per ogni movimentazione, l'assenza di rilevanza fiscale. L'avviso deve inoltre consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali posti a suo fondamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31-bis

    Costituisce la base interna per lo scambio di informazioni fiscali tra amministrazioni finanziarie di diversi Stati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70

    Richiamato dal contribuente in relazione alla pretesa inutilizzabilità dei dati acquisiti, ma ritenuto non idoneo a impedire l'uso fiscale delle informazioni nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55

    Le norme sull'accertamento IVA confermano, secondo la giurisprudenza richiamata, un principio di non tipicità della prova e la possibile utilizzazione di elementi comunque acquisiti, salvo specifici divieti di legge o lesioni di diritti fondamentali.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12

    La presunzione di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata è sostanziale e non può essere applicata retroattivamente. La decisione, tuttavia, è stata fondata su presunzioni semplici e sulla disciplina vigente per l'anno d'imposta contestato.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis; D.L. n. 350 del 2001, art. 14

    Norme richiamate in tema di scudo fiscale. L'adesione allo scudo non esclude automaticamente ogni successivo accertamento: il contribuente deve dimostrare che le somme rimpatriate coincidano con quelle oggetto della contestazione.

  • L. n. 167 del 1990

    Disciplina degli obblighi dichiarativi relativi a trasferimenti e disponibilità finanziarie detenute all'estero, applicabile secondo il testo vigente nell'anno interessato.

  • D.L. n. 259 del 2006, art. 3, convertito nella L. n. 281 del 2006; art. 240 c.p.c.

    Le disposizioni invocate per sostenere l'inutilizzabilità o la distruzione dei dati in sede penale non impediscono automaticamente il loro impiego nel procedimento tributario, che mantiene autonomia rispetto al processo penale.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato e consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto, poiché il contribuente conosceva la scheda bancaria utilizzata.

  • Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    I dati trasmessi tramite i canali istituzionali di cooperazione fiscale internazionale possono essere utilizzati nell'accertamento tributario, se acquisiti secondo le procedure previste.

  • Art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante presunzioni semplici. Un singolo indizio può essere sufficiente se grave, preciso e dotato di elevata capacità probabilistica; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e analitica.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della censura, anche senza una risposta espressa a ogni singolo argomento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, dati bancari esteri trasmessi tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzati anche se la loro acquisizione originaria è stata illecita da parte di terzi, salvo che una specifica norma ne vieti l'uso o siano coinvolti diritti fondamentali del contribuente.
  • L'eventuale inutilizzabilità dei dati nel processo penale non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità nel procedimento tributario, che conserva autonomia probatoria e processuale.
  • Un documento bancario preciso, nominativo e coerente con altri elementi può costituire anche da solo un indizio sufficiente a sostenere la pretesa fiscale.
  • Quando l'accertamento si fonda su movimentazioni bancarie, il contribuente deve contestare analiticamente ogni operazione e dimostrare che non rappresenta reddito imponibile; una contestazione generica non è sufficiente.
  • L'adesione allo scudo fiscale non protegge automaticamente da ogni accertamento: occorre dimostrare l'identità tra le somme rimpatriate e quelle contestate dall'Amministrazione.
  • Le presunzioni fiscali sostanziali introdotte successivamente non possono essere applicate retroattivamente; l'accertamento deve però poter essere sostenuto con le presunzioni e gli obblighi dichiarativi già vigenti nell'anno d'imposta.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se il contribuente conosce gli elementi essenziali utilizzati dall'Ufficio e può esercitare concretamente il diritto di difesa.
  • In Cassazione è necessario indicare con precisione gli atti processuali, le contestazioni originarie e la loro tempestiva riproposizione; la mancata trascrizione o localizzazione degli elementi può comportare il rigetto della censura.

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