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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22306/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Vicenza del 12/08/2024 che aveva convalidato l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza imposto con DASPO del 3/08/2024 a seguito di episodi violenti verificatisi il 18/05/2024 in occasione della partita L.R. Vicenza - Taranto. Il ricorrente ha dedotto: (1) errore di identificazione e vizio di motivazione in relazione alla sua individuazione tra i responsabili della rissa (sosteneva di trovarsi a Vicenza per finalità diverse dalla partita, di non essere a conoscenza delle prescrizioni del Questore, di non essere travisato e di non aver partecipato agli scontri); (2) illegittimità delle prescrizioni ritenute particolarmente invasive, in particolare della cosiddetta "doppia presentazione" presso l'autorità nella stessa manifestazione sportiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in quanto prevalentemente fattuale e inammissibile in sede di legittimità: il G.I.P. aveva accertato la presenza del ricorrente nel gruppo di ultras che si era spostato fuori delle disposizioni stabilite e che aveva determinato gravi turbative dell'ordine pubblico; la mancata partecipazione materiale alla rissa non esclude la responsabilità per il turbamento dell'ordine pubblico. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima e congrua la prescrizione della doppia presentazione, richiamando precedenti giurisprudenziali che ammettono tale misura anche per trasferte, salvo impossibilità di esecuzione per condizioni concrete. Sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti di legge relativi a necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)

    La norma è stata richiamata quale fondamento delle prescrizioni imposte con il DASPO; il giudice ha ritenuto le condotte del ricorrente riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 6 e valutata l'attribuibilità delle stesse al soggetto

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Richiamato per disporre che il ricorrente sostenga le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende: il versamento può essere disposto in via equitativa se non sussiste chiara colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Cass. Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018 (Rv. 274680-04)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione anche come mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso richiede l'accertamento della presenza del singolo nel contesto spazio-temporale in cui i reati sono stati realizzati

  • Cass. Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 (Fici, Rv. 272778-01)

    Richiamata in tema di requisiti di legittimità del DASPO (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità, congruità della durata)

  • Cass. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 (Valeri, Rv. 259658-01)

    Richiamata per il principio che la doppia presentazione può essere legittimamente imposta anche con riguardo a competizioni in trasferta

  • Cass. Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022 (dep. 2023, Bartoli, Rv. 284459-01)

    Richiamata per il limite relativo all'impossibilità di esecuzione della prescrizione in relazione alle condizioni concrete

Massime di principio

  • In occasioni di manifestazioni collettive la presenza spazio-temporale del singolo nel gruppo che provoca disordini può giustificare misure cautelari/amministrative anche se il singolo non ha materialmente partecipato all'azione violenta.
  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione fattuale: censure basate su una diversa valutazione delle prove o sulla riqualificazione dei fatti sono inammissibili o non fondate in sede di legittimità.
  • Per la legittimità del DASPO e delle relative prescrizioni devono risultare motivate la necessità e l'urgenza, la pericolosità concreta del soggetto, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata.
  • La cosiddetta "doppia presentazione" può essere considerata proporzionata e legittima quando sia giustificata dalla gravità degli episodi e dalla recidiva del soggetto; l'unico limite è l'effettiva eseguibilità della prescrizione nelle condizioni concrete.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare/amministrativo occorre fornire prove e spiegazioni concrete e documentate (es. motivi alternativi del viaggio, percorsi, prova di mancata conoscenza delle prescrizioni); mere affermazioni non confrontate con la motivazione del giudice difficilmente prevarranno.
  • Un ricorso manifestamente infondato in Cassazione può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, valutati equitativamente dal giudice

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