Ordinanza n. 15336/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalla procedura riservata per dirigenti scolastici prevista dal D.M. n. 107/2023, nonché gli atti attuativi, le graduatorie e le successive assegnazioni ai ruoli regionali
Esito
La controversia
Quattro docenti hanno impugnato i rispettivi decreti di esclusione dalla procedura riservata, fondata sul D.M. n. 107/2023, contestando anche le disposizioni del decreto e dell’avviso ministeriale che delimitavano i soggetti ammessi, tra l’altro in base alla pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, di un ricorso tempestivo contro il mancato superamento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2017. Hanno chiesto l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie nazionali, le assegnazioni e gli atti successivi, deducendo la lesione derivante dalla mancata inclusione dei loro nominativi e dall’impossibilità di partecipare alla prova orale. Il Collegio ha rilevato d’ufficio due questioni preliminari: la possibile inammissibilità del ricorso collettivo e, limitatamente alla ricorrente Buongiorno, la possibile tardività dell’impugnazione della graduatoria del 9 agosto 2024, rettificata il 19 agosto, formalmente contestata da lei soltanto con motivi aggiunti del 6 dicembre 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso i motivi di merito. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., le due questioni rilevate d’ufficio: la possibile inammissibilità del ricorso collettivo e la possibile tardività, per la sola Buongiorno, dell’impugnazione della graduatoria. Ha assegnato quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tali questioni, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Ritenuto pertanto di invitare le parti a dedurre esclusivamente sulle due questioni che precedono, depositando memorie entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza con riserva di ogni decisione in rito, come nel merito e sulle spese;
Quando il giudice rileva d’ufficio questioni di rito potenzialmente decisive, deve consentire alle parti di dedurre sul punto prima di decidere; nel caso concreto ha assegnato un termine per memorie e riservato ogni decisione.
Massime di principio
- Prima di decidere sulla base di una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando loro un termine per presentare osservazioni.
Come è indicizzato
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