Cassazione Civile, Ordinanza n. 18564/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2010 nei confronti di una società unipersonale operante nel commercio all'ingrosso di alimentari e tabacco, ritenendo la società coinvolta in un articolato meccanismo fraudolento con acquisti in sospensione d'Iva apparentemente destinati all'estero ma in realtà rivenduti in Italia. L'atto era stato notificato anche a un soggetto ritenuto socio di fatto e autore delle violazioni. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata la gestione di fatto della società e la riferibilità delle movimentazioni bancarie e delle false attestazioni al contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione complessiva degli elementi indiziari; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, assumendo che la CTR avesse preteso prova ulteriore dell'Ufficio nonostante il p.v.c. dimostrasse già il ruolo gestorio del contribuente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'assenza di capacità imprenditoriale della società e il ruolo di mero prestanome del legale rappresentante formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza della CTR aveva una motivazione sufficiente a superare il "minimo costituzionale" e le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non vi era stata inversione dell'onere della prova, ma solo affermazione dell'insufficienza della prova offerta dall'Ufficio circa la gestione di fatto e la riferibilità delle operazioni al contribuente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non individuava un vero fatto storico decisivo, ma solo argomentazioni difensive e deduzioni istruttorie, oltre a difettare della specifica allegazione di decisività. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione riconoscibile e sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non se si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 2639 c.c.
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'estensione della qualifica di amministratore di fatto a chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici; la Corte rileva però che nel caso concreto mancava l'allegazione specifica delle condotte e della prova di tale esercizio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Nel dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo ex art. 360, n. 5, deve essere supportato da una specifica indicazione del fatto storico e della sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è una P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come base dell'accertamento induttivo dei redditi per l'anno d'imposta contestato.
d.lgs. n. 74/2000, artt. 5 e 10
Richiamati solo come riferimento al procedimento penale originato dai medesimi fatti, senza autonomo rilievo decisorio nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la motivazione è nulla soltanto se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito denunciare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è invece necessario indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza riguarda soltanto la valutazione, ritenuta erronea, delle prove e degli indizi.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico, il dato probatorio da cui esso emerge, il momento della sua discussione processuale e la sua concreta decisività; non bastano deduzioni difensive, argomentazioni o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
- In tema di accertamento della gestione di fatto di una società, l'Ufficio deve offrire una prova, anche presuntiva, specifica e coerente della riferibilità al soggetto delle attività gestorie e delle operazioni bancarie; la mera illiceità dell'operazione o la fittizietà del rappresentante formale non sono di per sé sufficienti a dimostrare la gestione di fatto del terzo.
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