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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6039/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 41946/2021 della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di appello della C.T.R. della Campania relativa all'avviso di accertamento 2006. L'accertamento contestava fatture emesse ma non contabilizzate (operazioni ritenute soggettivamente inesistenti), maggiori ricavi non dichiarati e fatture ricevute da una societa' 'cartiera' (Italtrade), con maggiori imposte e sanzioni. L'Agenzia denunciava altresi' vizi di motivazione della C.T.R., in particolare la scorretta ripartizione dell'onere della prova e l'omessa valutazione di alcune risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione: ha rilevato che la notifica dell'originario ricorso per cassazione al domiciliatario (avv. Nicola Velotti) era stata regolarmente eseguita, quindi ha revocato l'ordinanza di inammissibilita'. Sul merito del ricorso per cassazione originario, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (errata valutazione degli indizi e malgoverno delle regole sul riparto dell'onere della prova da parte della C.T.R.), assorbendo il secondo motivo. Ne e' conseguita la cassazione della sentenza di appello e il rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione per un nuovo esame; la Corte ha inoltre precisato che la definizione agevolata operata dalla contribuente non estingue il giudizio sull'avviso di accertamento non ancora posto in riscossione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1

    La Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia erroneamente applicato le regole sul riparto dell'onere della prova; indici gravi, precisi e concordanti legittimano l'accertamento induttivo e impongono alla contribuente di fornire prove concrete contrarie

  • D.P.R. 633/1972, art. 54

    Norma richiamata nel quadro delle contestazioni IVA; concerne le ipotesi di operazioni inesistenti e supporta la valutazione delle violazioni IVA contestate

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727

    Richiamati in relazione all'onere della prova e all'attendibilita' delle scritture contabili; la Corte sottolinea che alla contribuente spettava fornire elementi probatori concreti a confutazione delle presunzioni

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 4

    art. 360 n. 3; art. 360 n. 4

    Art. 360 n.3 usato per censurare la violazione di norme sostanziali (errato apprezzamento delle prove); il vizio indicato con il n.4 (omessa pronuncia) e' stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato nella censura relativa all'omessa pronuncia su questioni sollevate, ma la Corte ha considerato la censura assorbita

  • D.L. 193/2016, art. 6, comma 3

    Norma sulla definizione agevolata: la Corte ha chiarito che l'adesione alla definizione agevolata concerne i carichi iscritti a ruolo e non estingue automaticamente il giudizio sull'avviso di accertamento non ancora riscosso

  • D.P.R. 602/1973, art. 15

    Richiamato in rapporto alla misura della definizione (un terzo dei maggiori imponibili) nei carichi iscritti a ruolo

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    Consentiva lo svolgimento dell'udienza senza la presenza delle parti; norma invocata per l'udienza in cui si e' deciso sulla revocazione

Massime di principio

  • La regolarita' della notifica al domiciliatario puo' rendere ammissibile un ricorso per cassazione che altrimenti sarebbe stato dichiarato inammissibile; le attestazioni di notifica in atti sono decisive.
  • In materia tributaria, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti consente l'accertamento induttivo: la contribuente deve allegare e provare elementi concreti che siano in grado di confutare tali indizi, non puo' limitarsi al mero disconoscimento formale delle scritture.
  • Una motivazione fatta di congetture o basata su ragionamenti illogici o non supportati da elementi concreti può costituire vizio idoneo alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
  • L'adesione a forme di definizione agevolata riguarda i carichi effettivamente iscritti a ruolo e non estingue automaticamente le controversie relative ad avvisi di accertamento non ancora posti in riscossione.
  • Se la Corte d'appello non valuta correttamente il valore probatorio di documenti rinvenuti nell'ambito di indagini su frodi (es. assegni, documenti contabili di terzi), il giudizio puo' essere cassato per errata valutazione delle prove.
  • Il vizio per omessa pronuncia puo' risultare assorbito se la Corte di legittimita' accoglie un altro motivo rilevante che porta alla cassazione; tuttavia e' preferibile che i giudici di merito trattino espressamente tutte le questioni rilevanti

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