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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che ha confermato la sorveglianza speciale nei confronti di Nicolò Giustiniani e la confisca di un appartamento e del saldo di un conto corrente. Nicolò ha dedotto: (a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte tramite software trojan e server privati (art. 268 c.p.p.), quindi vizio nella valutazione della pericolosità sociale; (b) l'errata valutazione della pericolosità nazionale nonostante fosse stata esclusa l'aggravante per agevolazione mafiosa nel processo penale e la modesta durata della partecipazione associativa ex art. 74 DPR 309/1990. I terzi interessati (i genitori) hanno censurato: uso indebito della presunzione di cui all'art. 26 d.lgs. 159/2011; errata valutazione delle capacità finanziarie della sorella Rosa (acquirente formale dell'immobile) e di altre disponibilità familiari; violazione del giudicato penale che aveva revocato la confisca del bene; infine contestano la mancata correlazione temporale tra la pericolosità del proposto e la formazione della provvista sul conto corrente confiscato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicolò Giustiniani e ha rigettato i ricorsi di Anna Leto e Enzo Giustiniani. Motivazione essenziale: (1) le intercettazioni utilizzate nel processo penale, ritenute utilizzabili in sede penale passata in giudicato, sono utilizzabili anche nel procedimento di prevenzione senza ulteriore valutazione ad hoc; la censura sull'inutilizzabilità del materiale intercettivo era già stata esaminata e respinta in sede penale; (2) la pericolosità sociale qualificata è adeguatamente provata con riferimento alla condanna ex art. 74 DPR 309/1990 e agli ulteriori elementi di contiguità e attività del ricorrente (tra cui la relazione funzionale e operativa con soggetti condannati per reati associativi); l'esclusione dell'aggravante mafiosa non ha annullato gli elementi che giustificano la misura di prevenzione; (3) quanto alla confisca dell'immobile, la Corte ha ritenuto sussistere la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto sulla base di un insieme consistente di elementi fattuali (programmazione dei lavori, rilevanti ristrutturazioni dirette dal proposto, intercettazioni che ne documentano l'interesse e il coordinamento dei lavori), elementi che i ricorrenti non hanno dimostrato essere già acquisiti e valutati nel processo penale in modo decisivo; pertanto non opera il vincolo del giudicato penale salvo che siano provati fatti nuovi assenti nel processo penale; (4) le censure relative al conto corrente sono generiche e non dimostrano la mancanza di correlazione temporale della provvista; (5) conseguenze processuali: condanna di Nicolò all'inammissibilità e al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; rigetto dei ricorsi di Anna e Enzo e condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) art. 1, lett. b) e e art. 4, lett. b)

    I riferimenti agli artt. 1 e 4 sono usati per definire il requisito della "pericolosità sociale" ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di pericolosità indicati dalla normativa antimafia.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 art. 26

    La presunzione legale di fittizietà delle intestazioni è uno strumento probatorio che la Corte di merito ha potuto valorizzare, ma la decisione di confisca è stata ritenuta fondata anche senza appoggiarsi esclusivamente a tale presunzione, grazie a un ampio quadro fattuale che prova la disponibilità sostanziale.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 artt. 10 e 27

    Limitano le materie e i mezzi di censura in sede di prevenzione; la Corte ha ritenuto molte delle doglianze come non deducibili o ascrivibili a valutazioni di merito non manifestamente illogiche.

  • art. 268 cod. proc. pen., commi 2 e 3-bis

    Norma evocata dai ricorrenti per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni via trojan; la Corte ha ricordato che se l'utilizzabilità è stata accertata nel giudizio penale, il giudice della prevenzione è legittimato ad avvalersene senza ulteriore verifica.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riguarda il reato cui è stata pronunciata condanna definitiva (associazione o attività connessa alla droga): la condanna ha costituito uno degli elementi fondanti la valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Stabilisce che la revoca definitiva di una confisca in sede penale impedisce l'adozione di una confisca nel procedimento di prevenzione sui medesimi beni, salvo fatti nuovi; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno provato l'identità degli elementi decisivi o l'assenza di nuovi fatti rilevanti.

Massime di principio

  • Se intercettazioni sono state ritenute utilizzabili e hanno formato oggetto di un giudicato penale favorevole all'utilizzo, possono essere utilizzate nel procedimento di prevenzione senza che il giudice della prevenzione debba riesaminare ex novo la loro validità.
  • L'esclusione di una specifica aggravante nel processo penale non annulla automaticamente l'intero quadro probatorio che può giustificare misure di prevenzione: il giudice di prevenzione valuta la pericolosità sulla base del complesso delle emergenze probatorie, anche diverse dalla qualificazione aggravatoria penale.
  • La revoca di una confisca in sede penale vincola la giudice della prevenzione solo se non emergono fatti nuovi; spetta a chi invoca la vincolatività del giudicato dimostrare che gli elementi oggi valorizzati erano già stati acquisiti e valutati nel processo penale.
  • La presunzione di fittizietà ex art. 26 d.lgs. 159/2011 è uno strumento probatorio utile ma non necessario: la confisca può fondarsi su un insieme coerente di elementi fattuali che dimostrino la disponibilità sostanziale del bene.
  • In materia di confisca di somme su conti intestati a terzi, occorre fornire, a pena di inammissibilità o rigetto, deduzioni precise sulla correlazione temporale tra la formazione della provvista e la pericolosità dell'interessato; generiche affermazioni non sono sufficienti.
  • Le censure che si limitano a contestare la valutazione del merito senza indicare vizi logici manifesti o violazioni normative specifiche sono difficilmente efficaci in sede di legittimità per i limiti di deduzione del procedimento di prevenzione.

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