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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13723 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata sulla somma ricevuta, alla cessazione del rapporto di lavoro, quale liquidazione in capitale della propria posizione presso il fondo di previdenza integrativa aziendale PIA/FONDXXXX. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 12,5% prevista per le prestazioni derivanti da polizze vita. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale applicazione integrale, sostenendo che l'aliquota agevolata potesse riguardare soltanto il rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata come trattamento derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. È stata inoltre denunciata l'omessa motivazione sulla concreta origine delle somme erogate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare se, quando e in quale misura i contributi versati siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali rendimenti e plusvalenze siano stati realizzati e come siano stati attribuiti alla posizione individuale del contribuente. L'aliquota del 12,5% potrà essere applicata soltanto al rendimento netto derivante da tale gestione, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000; la parte restante seguirà il regime della tassazione separata. Non è stato quindi riconosciuto al contribuente il rimborso integrale richiesto, ma la sua eventuale spettanza dovrà essere ricalcolata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista dalla norma per gli anni successivi al decimo.

    L'aliquota agevolata del 12,5% non si applica all'intero capitale liquidato dal fondo, ma soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, relativamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    La disciplina delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare deve essere coordinata con il regime fiscale applicabile ai fondi istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla Legge n. 30 del 1997

    È richiamato tra le disposizioni rilevanti per la disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.

  • TUIR del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alla parte della prestazione riconducibile alla sorte capitale e, in generale, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • TUIR del 1986, art. 42, comma 4

    È richiamato nel quadro della disciplina fiscale delle somme derivanti da contratti assicurativi e prestazioni previdenziali.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, e disciplina temporale elaborata dalle Sezioni Unite

    Per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono distinti tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento netto da gestione sul mercato, soggetto al 12,5%; gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono interamente soggetti a tassazione separata.

Massime di principio

  • Quando viene liquidata in capitale una prestazione di previdenza complementare aziendale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota agevolata all'intero importo ricevuto.
  • Occorre distinguere la sorte capitale, derivante dai contributi e dalla cessazione del rapporto di lavoro, dal rendimento netto prodotto dall'investimento dei contributi sul mercato.
  • L'aliquota del 12,5% prevista per le polizze vita può applicarsi soltanto al rendimento effettivamente dimostrato e attribuibile alla gestione finanziaria del fondo, non a mere rivalutazioni contabili o all'intero capitale liquidato.
  • Per gli iscritti a fondi anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 richiedono una distinzione tra capitale e rendimento; gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 seguono invece il regime della tassazione separata.
  • La quantificazione del rendimento agevolabile deve basarsi sulla documentazione degli investimenti effettivamente effettuati dal fondo, dei risultati conseguiti e dei criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
  • In caso di contestazione del rimborso, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di una finalità previdenziale o assicurativa del fondo: deve essere individuata e provata la specifica quota di rendimento finanziario agevolabile.

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