Cassazione Penale, Sentenza n. 24904/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 316 e 317 c.p.p.): omissione, nel provvedimento impositivo del vincolo, dell'indicazione dei beni concretamente sottoposti a sequestro nonostante fossero formalmente intestati a terzi; la difesa sosteneva che tale omissione avrebbe lasciato all'arbitrio dell'organo esecutivo la valutazione sulla disponibilità reale dei beni attribuiti a terzi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura anche perché non era stata dedotta davanti al Tribunale del riesame. Nel merito, la Cassazione ha confermato che il sequestro conservativo è misura strumentale finalizzata a garantire un ammontare approssimativo del credito risarcitorio e che l'individuazione puntuale dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva (art. 317 comma 3 c.p.p., ufficiale giudiziario). La specifica indicazione dei beni è invece richiesta solo quando la parte civile chiede il vincolo su diritti altrui (o quando si allegano atti di alienazione inefficaci). Nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente motivato che le somme sui conti della società erano nella concreta disponibilità dell'indagato (Scarpino), alla luce della composizione societaria e delle movimentazioni, e aveva già fatto riferimento a un precedente vincolo; tale valutazione fattuale è insindacabile in Cassazione (art. 325 c.p.p.). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 316 c.p.p.
Rilevato come norma processuale richiamata nella censura: riguarda le formalità del provvedimento impugnato e le modalità del sequestro; la Corte ha ritenuto che l'assenza di indicazione puntuale dei beni non sia sufficiente a rendere illegittimo il provvedimento quando la quantità da garantire è determinata su base oggettiva.
art. 317 c.p.p.
Stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo può essere affidata all'ufficiale giudiziario; la Corte ha interpretato che l'individuazione concreta dei beni può essere demandata alla fase esecutiva affidata all'ufficiale giudiziario.
art. 325 c.p.p.
Principio secondo cui le valutazioni di merito motivate dal giudice del merito sono insindacabili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale circa la concreta disponibilità dei beni fosse insindacabile in questa sede.
Massime di principio
- Il sequestro conservativo può colpire beni formalmente intestati a terzi se il giudice accerta che l'imputato ne ha la disponibilità 'uti dominus'; in tali casi non è sempre necessaria l'indicazione puntuale dei beni nel provvedimento impositivo.
- Il provvedimento di sequestro conservativo deve quantificare, anche approssimativamente e su basi oggettive, il quantum da garantire; l'individuazione materiale dei beni da vincolare può essere rimessa alla fase esecutiva (ufficiale giudiziario) ai sensi dell'art. 317 c.p.p.
- La specifica indicazione dei beni è richiesta quando la richiesta della parte civile riguarda diritti di terzi ovvero quando si allega l'inefficacia di atti di alienazione compiuti dall'imputato in favore di successivi aventi causa.
- Le censure non sollevate nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili in sede di impugnazione successiva; è quindi necessario dedurre tempestivamente le questioni rilevanti nei gradi di merito.
- Quando una società è accertata come mero schermo giuridico o alter ego dell'indagato, il patrimonio sociale può essere ritenuto riferibile all'indagato e assoggettato a misure cautelari a tutela dei crediti derivanti dal reato.
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