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Ordinanza

Ordinanza n. 2644/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso n. 3980 dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e gli atti normativi, concorsuali e valutativi presupposti, inclusi i quesiti d'esame e i relativi esiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il nuovo accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, il bando universitario, gli atti delle commissioni, i verbali e le modalità di correzione delle prove. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei nuovi criteri di formazione della graduatoria introdotti dal D.M. n. 1115/2025, la lesione dell'affidamento e della par condicio, l'illegittimità della valorizzazione dei voti rifiutati e della mancata considerazione delle insufficienze, l'erroneità o ambiguità di quesiti di Chimica e Fisica, l'illegittimità del mancato arrotondamento del voto di Fisica da 17,7 a 18, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la violazione dell'anonimato e della trasparenza della procedura, l'eccessiva difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità dell'attività didattica, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina primaria e attuativa. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione al corso, anche in via cautelare.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, adottato nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia introdotto un sistema di graduatoria per fasce coerente con l'obiettivo di coprire i posti disponibili e, al contempo, di preservare l'affidamento dei candidati che avevano seguito le regole originarie. I bonus di fascia assicurano che i candidati con tre sufficienze secondo la disciplina originaria precedano quelli ammessi in graduatoria grazie alla disciplina sopravvenuta; la valorizzazione dei voti rifiutati solo in caso di esito negativo al secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto. La ricorrente aveva ottenuto almeno 18/30 in una sola materia e aveva potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; non ha inoltre fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di ottenere una posizione utile. Le censure sulla strategia di preparazione sono state ritenute ipotetiche e riconducibili all'autoresponsabilità della candidata. Quanto ai quesiti, il parere tecnico dell'amministrazione non evidenziava errori manifesti nel quesito di Chimica, mentre per quello di Fisica la ricorrente non aveva indicato la risposta fornita; l'amministrazione aveva comunque già considerato il quesito con due risposte corrette, attribuendo il punteggio a entrambe le risposte esatte. Il sindacato sui quesiti a risposta multipla è stato ricondotto alla verifica dell'errore manifesto o dell'ambiguità intrinseca. È stata esclusa la possibilità di arrotondare il voto di 17,7 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 opera solo per la valutazione della carriera e non per il superamento dell'esame o la graduatoria. La mancata immediata assegnazione di tutti i posti vacanti non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, poiché il nuovo sistema presuppone l'iscrizione degli studenti e la prosecuzione del secondo semestre, consentendo anche l'impiego dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure sull'anonimato sono state ritenute fondate su una sequenza ipotetica non supportata da elementi concreti e comunque inidonea a dimostrare una concreta alterazione della valutazione, considerato il confezionamento sigillato degli elaborati, la correzione informatizzata e l'abbinamento successivo dei codici alle identità. Tuttavia, le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai criteri valutativi richiedono approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Sono state inoltre ritenute non manifestamente irragionevoli, nella fase cautelare, la difficoltà e la struttura delle prove, alla luce dei programmi uniformi e della somministrazione nazionale identica. Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega e la violazione degli artt. 3 e 34 Cost., nonché i presupposti per rimettere alla Corte costituzionale la questione concernente l'applicazione graduale della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese, rilevando anche il difetto di interesse diretto e attuale della ricorrente su tali profili. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, con termini perentori; l'omissione comporta l'improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato, mentre sono state compensate con due università.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella presente fase.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le misure conseguenti.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la disciplina primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati, rimettendo alla normativa ministeriale attuativa la formazione della graduatoria e le modalità di conseguimento dei crediti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    È stato esaminato in relazione alla scelta di escludere, nella prima applicazione, università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese dal nuovo sistema.

  • legge delega n. 26/2025

    Non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei; la disciplina graduale è stata ritenuta riconducibile alla discrezionalità del legislatore delegato.

  • D.M. n. 1115/2025

    Ha introdotto il sistema articolato in sezioni e fasce della graduatoria, i bonus di fascia e l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza, ritenuti non manifestamente irragionevoli nella fase cautelare.

  • D.M. n. 418/2025

    Disciplina originaria dell'accesso alla graduatoria e delle prove; richiamato anche per l'art. 6, comma 3, sull'arrotondamento, ritenuto operante solo ai fini della carriera e non della graduatoria.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025

    Prevede un arrotondamento rilevante per la valutazione della carriera dello studente, ma non consente di trasformare un voto di 17,7 in 18 ai fini del superamento dell'esame o della graduatoria.

  • D.M. n. 454/2025

    Disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e l'assegnazione delle sedi, ed è stato impugnato dalla ricorrente.

  • D.M. n. 600/2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi interessati ed è stato impugnato nella parte ritenuta lesiva.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Prevede l'utilizzabilità dei posti residui anche per trasferimenti, passaggi tra corsi e iscrizioni agli anni successivi al primo.

  • art. 3 Cost.

    Non è stata ravvisata una violazione del principio di eguaglianza, poiché i criteri di selezione e la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso sono stati ritenuti oggettivi e non arbitrari.

  • art. 34 Cost.

    Non è stata ravvisata una violazione del diritto all'istruzione, considerata la regolazione legislativa dell'accesso programmato e la graduatoria nazionale di merito.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega consentiva una revisione delle modalità di accesso senza imporre l'applicazione immediata a ogni tipologia di corso e ateneo.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione della ricorrente.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    È stato richiamato il principio secondo cui solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato può determinare l'illegittimità della procedura.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la disciplina ministeriale che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria nazionale può essere ritenuta compatibile con l'affidamento e la par condicio quando ordina i candidati per fasce, attribuisce bonus differenziati e mantiene invariabilmente preferiti coloro che avevano soddisfatto le condizioni originarie.
  • La valorizzazione di una votazione rifiutata in un esame del semestre filtro può essere limitata al caso in cui il successivo appello abbia avuto esito negativo, quando gli esami rilevano anche ai fini della carriera universitaria e la disciplina considera il voto del secondo appello sostitutivo di quello precedente non accettato.
  • Chi impugna una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, indicando concretamente come l'eliminazione dei vizi dedotti avrebbe modificato il punteggio o la posizione fino a consentire il conseguimento del bene della vita; la mera contestazione astratta delle regole non è sufficiente.
  • Nelle prove a risposta multipla il sindacato del giudice amministrativo non si estende alla preferibilità di una soluzione alternativa, ma riguarda l'esistenza di un errore manifesto o di un'ambiguità intrinseca del quesito; l'eventuale vizio di una singola domanda incide in principio sul singolo elaborato e non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.
  • L'anonimato nelle procedure selettive è violato solo quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una mera ricostruzione ipotetica della possibile conoscenza dei codici identificativi, priva di prova circa la possibilità di alterare il risultato, non è sufficiente.
  • La mancata assegnazione immediata di tutti i posti disponibili non è di per sé illegittima quando il nuovo assetto didattico richiede la tempestiva definizione delle iscrizioni per assicurare il regolare svolgimento del semestre successivo e prevede l'utilizzo dei posti residui per finalità coerenti con la programmazione universitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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