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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05349/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto del 30/06/2025). Il ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione delle norme procedurali (artt. 99, comma 3; 170, comma 1 d.P.R. n.115/2002 e art. 15 d.lgs. n.150/2011) per essere stata la decisione emessa "de plano" senza fissazione dell'udienza e dunque in assenza di contraddittorio; con secondo motivo censurava la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 in quanto il Tribunale avrebbe motivato il rigetto invocando un "reato ostativo" ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n.309/1990, mentre la condanna rilevata riguarda il reato previsto dall'art. 74, comma 2 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico), che non integra l'ostatività.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata è stata emessa senza previa fissazione dell'udienza, violando il principio del contraddittorio di cui all'art. 111, comma 2 Cost. Per questa ragione il provvedimento è stato annullato senza rinvio. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso; la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo, ritenendolo superfluo alla luce dell'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 76

    art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Si tratta della presunzione relativa sulla situazione economica del richiedente l'ammissione al patrocinio; il Tribunale originariamente ha ritenuto non superata tale presunzione, ma la Cassazione non ha deciso sul merito poiché ha annullato per vizi procedurali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 99

    art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002

    L'art. 99 disciplina l'opposizione al provvedimento reiettivo sull'ammissione al gratuito patrocinio. La Corte richiama che nell'opposizione deve assicurarsi il rispetto del contraddittorio e le garanzie procedurali tipiche del processo penale principale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 170

    art. 170, comma 1, d.P.R. n.115/2002

    Richiamato dalla censura come norma di coordinamento procedurale; la Corte sottolinea l'obbligo di garantire il contraddittorio nelle fasi non espressamente regolate dal rito speciale.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n.150, art. 15

    art. 15 d.lgs. n.150/2011

    La disciplina del processo speciale per gli onorari di avvocato è richiamata per il coordinamento con il rito semplificato; non esclude l'applicazione delle disposizioni degli artt. 76 e ss. del d.P.R. n.115/2002 per le fasi non disciplinate.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74

    art. 74, comma 1 e comma 2, d.P.R. n.309/1990

    La distinzione tra comma 1 (reati ostativi) e comma 2 (partecipazione ad associazione per traffico di stupefacenti) è centrale per verificare l'eventuale ostatività all'ammissione al patrocinio. Nel caso specifico la difesa sostiene che la condanna riguarda il comma 2 (non ostativo), mentre il Tribunale aveva fatto riferimento al comma 1.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 97

    art. 97, comma 1, d.P.R. n.115/2002

    L'art. 97 disciplina il decreto motivato con cui il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione; la Corte distingue il decreto motivato dalla ordinanza conclusiva dell'opposizione e ne trae conseguenze procedurali (obbligo di audizione in opposizione).

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte afferma che il rispetto del contraddittorio è regola generale inderogabile e la sua violazione comporta l'annullamento del provvedimento reso senza udienza.

  • Codice di procedura civile, art. 281-deciese e ss.

    art. 281 deciese ss. cod. proc. civ. (richiamati dalla giurisprudenza)

    Riferimento al rito semplificato di cognizione richiamato per il processo speciale degli onorari; la Corte ricorda che tale richiamo non esclude l'applicazione coordinata delle norme del d.P.R. n.115/2002 e delle regole processuali penali per le fasi non disciplinate.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni avverso provvedimenti che rigettano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'organo giudicante deve fissare l'udienza e garantire il contraddittorio: decisioni adottate "de plano" senza udienza possono essere annullate per violazione dell'art. 111 Cost.
  • La fase di opposizione, pur richiamando il rito speciale (d.lgs. 150/2011 e norme per il processo civile semplificato), non esclude l'applicazione delle garanzie processuali del processo penale principale per le fasi non espressamente disciplinate.
  • La qualificazione del reato come "ostativo" (art. 74, comma 1 T.U. stupefacenti) o non ostativo (es. comma 2) è decisiva per l'ammissione al gratuito patrocinio: è indispensabile verificare con precisione l'articolazione normativa della condanna irreperta.
  • Se sussiste un vizio procedurale che incide sul diritto di difesa (mancata udienza/contraddittorio), il giudice di legittimità può annullare il provvedimento senza entrare nel merito delle altre censure.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe tempestivamente denunciare l'assenza di udienza e chiedere l'annullamento per violazione del contraddittorio; la difesa dovrà anche produrre e richiamare espressamente gli atti che dimostrano la qualificazione del reato contestato (comma 1 vs comma 2 dell'art. 74) per contestare l'ostatività.
  • Gli atti annullati per vizi procedurali possono essere trasmessi all'ufficio giudiziario competente (es. Presidente del Tribunale) per il prosieguo conforme alle garanzie processuali indicate dalla Corte.

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