Cassazione Penale, Sentenza n. 05349/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto del 30/06/2025). Il ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione delle norme procedurali (artt. 99, comma 3; 170, comma 1 d.P.R. n.115/2002 e art. 15 d.lgs. n.150/2011) per essere stata la decisione emessa "de plano" senza fissazione dell'udienza e dunque in assenza di contraddittorio; con secondo motivo censurava la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 in quanto il Tribunale avrebbe motivato il rigetto invocando un "reato ostativo" ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n.309/1990, mentre la condanna rilevata riguarda il reato previsto dall'art. 74, comma 2 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico), che non integra l'ostatività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata è stata emessa senza previa fissazione dell'udienza, violando il principio del contraddittorio di cui all'art. 111, comma 2 Cost. Per questa ragione il provvedimento è stato annullato senza rinvio. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso; la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo, ritenendolo superfluo alla luce dell'accoglimento del primo.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 76
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Si tratta della presunzione relativa sulla situazione economica del richiedente l'ammissione al patrocinio; il Tribunale originariamente ha ritenuto non superata tale presunzione, ma la Cassazione non ha deciso sul merito poiché ha annullato per vizi procedurali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 99
art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002
L'art. 99 disciplina l'opposizione al provvedimento reiettivo sull'ammissione al gratuito patrocinio. La Corte richiama che nell'opposizione deve assicurarsi il rispetto del contraddittorio e le garanzie procedurali tipiche del processo penale principale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 170
art. 170, comma 1, d.P.R. n.115/2002
Richiamato dalla censura come norma di coordinamento procedurale; la Corte sottolinea l'obbligo di garantire il contraddittorio nelle fasi non espressamente regolate dal rito speciale.
d.lgs. 1 settembre 2011, n.150, art. 15
art. 15 d.lgs. n.150/2011
La disciplina del processo speciale per gli onorari di avvocato è richiamata per il coordinamento con il rito semplificato; non esclude l'applicazione delle disposizioni degli artt. 76 e ss. del d.P.R. n.115/2002 per le fasi non disciplinate.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74
art. 74, comma 1 e comma 2, d.P.R. n.309/1990
La distinzione tra comma 1 (reati ostativi) e comma 2 (partecipazione ad associazione per traffico di stupefacenti) è centrale per verificare l'eventuale ostatività all'ammissione al patrocinio. Nel caso specifico la difesa sostiene che la condanna riguarda il comma 2 (non ostativo), mentre il Tribunale aveva fatto riferimento al comma 1.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 97
art. 97, comma 1, d.P.R. n.115/2002
L'art. 97 disciplina il decreto motivato con cui il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione; la Corte distingue il decreto motivato dalla ordinanza conclusiva dell'opposizione e ne trae conseguenze procedurali (obbligo di audizione in opposizione).
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte afferma che il rispetto del contraddittorio è regola generale inderogabile e la sua violazione comporta l'annullamento del provvedimento reso senza udienza.
Codice di procedura civile, art. 281-deciese e ss.
art. 281 deciese ss. cod. proc. civ. (richiamati dalla giurisprudenza)
Riferimento al rito semplificato di cognizione richiamato per il processo speciale degli onorari; la Corte ricorda che tale richiamo non esclude l'applicazione coordinata delle norme del d.P.R. n.115/2002 e delle regole processuali penali per le fasi non disciplinate.
Massime di principio
- Nelle opposizioni avverso provvedimenti che rigettano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'organo giudicante deve fissare l'udienza e garantire il contraddittorio: decisioni adottate "de plano" senza udienza possono essere annullate per violazione dell'art. 111 Cost.
- La fase di opposizione, pur richiamando il rito speciale (d.lgs. 150/2011 e norme per il processo civile semplificato), non esclude l'applicazione delle garanzie processuali del processo penale principale per le fasi non espressamente disciplinate.
- La qualificazione del reato come "ostativo" (art. 74, comma 1 T.U. stupefacenti) o non ostativo (es. comma 2) è decisiva per l'ammissione al gratuito patrocinio: è indispensabile verificare con precisione l'articolazione normativa della condanna irreperta.
- Se sussiste un vizio procedurale che incide sul diritto di difesa (mancata udienza/contraddittorio), il giudice di legittimità può annullare il provvedimento senza entrare nel merito delle altre censure.
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe tempestivamente denunciare l'assenza di udienza e chiedere l'annullamento per violazione del contraddittorio; la difesa dovrà anche produrre e richiamare espressamente gli atti che dimostrano la qualificazione del reato contestato (comma 1 vs comma 2 dell'art. 74) per contestare l'ostatività.
- Gli atti annullati per vizi procedurali possono essere trasmessi all'ufficio giudiziario competente (es. Presidente del Tribunale) per il prosieguo conforme alle garanzie processuali indicate dalla Corte.
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