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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14512/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione della violazione dei diritti di difesa per acquisizione e utilizzo, in sede di merito, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa irreperibile; censura della carenza e non esaustività delle ricerche per la produzione in dibattimento della persona offesa (art. 159 e ss. cod. proc. pen.) e della conseguente illegittima affermazione di responsabilità basata in misura esclusiva o determinante su tali dichiarazioni, con violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU (diritto al contraddittorio e al giusto processo). In sintesi: le dichiarazioni di Celiku sono state utilizzate senza che fosse stata dimostrata l'irreperibilità attraverso ricerche rigorose, e senza garantire la possibilità di contraddittorio sull'affidamento a quelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che le attività di ricerca svolte nei due gradi non erano adeguate né coerenti con la situazione personale della persona offesa (titolare di permesso di soggiorno e carta d'identità, gestore di esercizio commerciale) e con l'elemento procedurale che aveva indicato un possibile ritorno in patria. È stato affermato il principio secondo cui le ricerche devono essere rigorose e, se e quando rilevanti, estese anche all'estero mediante strumenti di cooperazione internazionale, purché esistano elementi di collegamento con il paese straniero. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; le restanti censure sono state assorbite. Il giudice del rinvio dovrà tener conto degli obblighi di ricerca e della possibile inutilizzabilità o limitazione del valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali se non si è accertata adeguatamente l'irreperibilità.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Disciplina le ricerche per rintracciare persone irreperibili; la Corte richiede che tali ricerche siano rigorose e accurate e, se vi sono elementi di collegamento con l'estero, possano comprendere accertamenti internazionali. Non sono invece esigibili ricerche di carattere puramente esplorativo o meramente aleatorio.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagini. La Corte ha ricordato che l'utilizzabilità richiede che sia dimostrata l'irreperibilità del dichiarante attraverso adeguati accertamenti, per non pregiudicare il diritto al contraddittorio.

  • art. 512-bis cod. proc. pen.

    Strumento processuale internazionale richiamato come possibile ulteriore mezzo per il reperimento della persona all'estero; la Corte lo indica come opzione percorribile qualora gli accertamenti internazionali risultino necessari e giustificati dagli elementi di collegamento.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'assunzione di prove e alle garanzie processuali; la Corte la assume nel quadro del principio che le prove decisive non possono fondarsi esclusivamente su dichiarazioni predibattimentali se non è stata accertata l'inesistenza di possibilità di contraddittorio.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La Corte ha preso atto della trattazione scritta del ricorso ai sensi di tale norma

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale attinente ai poteri e rimedi in Cassazione richiamata in relazione alla impugnazione; utilizzata come richiamo formale al quadro procedurale dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'Uomo)

    Riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'uso di dichiarazioni predibattimentali senza adeguate ricerche della persona offesa può ledere il diritto di difesa sancito dall'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in fase di indagine da una persona poi irreperibile possono essere utilizzate solo se il giudice dimostra che sono state svolte ricerche rigorose e adeguate per rintracciarla; in assenza di tali ricerche le dichiarazioni possono essere valutate con sospetto o non utilizzabili.
  • Se esistono elementi di collegamento del soggetto con un paese estero (es. notizie di ritorno in patria, documenti di identità, titoli di soggiorno), il giudice deve valutare l'opportunità di attivare strumenti di cooperazione internazionale per le ricerche; tali ricerche non sono obbligatorie se sarebbero puramente esplorative o aleatorie.
  • È illegittimo fondare una pronuncia di colpevolezza in misura esclusiva o determinante su dichiarazioni predibattimentali senza aver garantito la possibilità del contraddittorio o senza aver svolto adeguati accertamenti che giustifichino l'irreperibilità del dichiarante.
  • Il principio di ragionevole durata del processo limita l'obbligo di compiere ricerche sproporzionate o formalistiche: il giudice deve bilanciare ragionevolezza delle indagini con l'effettiva probabilità di rintracciare il testimone all'estero.
  • In caso di insufficienza delle ricerche documentata in sede di impugnazione, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame; il giudice del rinvio dovrà motivare adeguatamente le attività svolte per il rintraccio.
  • Quando la persona offesa è titolare di documenti identificativi o vi sono indicazioni della sua residenza o attività, tali elementi rendono esigibili ricerche più approfondite e l'uso delle normali vie di cooperazione internazionale.

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