Ordinanza n. 1244/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento «della sentenza del Tribunale di Milano n. 2746/2023, depositata e resa pubblica il 02.08.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5506/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.07.2025»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il Ministero al versamento di somme in favore della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, asseritamente passata in giudicato, che riconosceva in suo favore somme dovute dal Ministero. Ha sostenuto di avere notificato la sentenza all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR ha rilevato che non risultava provata la notifica personale della sentenza al Ministero quale titolo esecutivo: il documento indicato come prova della notifica consisteva in quattordici file eml riferibili a una notifica eseguita per onorari e nell'interesse dell'avvocato, quale attributario delle spese legali, non nell'interesse della ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire i duplicati informatici dei documenti digitali attestanti la notifica via PEC della sentenza eseguita nell'interesse della ricorrente, insieme alle relative ricevute di accettazione e consegna, al fine di verificare il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e quindi la procedibilità del giudizio. Ha inoltre imposto che i documenti siano depositati con denominazione nominativa dei file e con una descrizione esplicativa nel modulo di deposito, richiamando i principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti processuali e censurando il deposito di numerosi documenti con la medesima denominazione generica. Il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a. È stata fissata per il 9 aprile 2026 l'udienza camerale per la prosecuzione della trattazione.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Nel giudizio di ottemperanza concernente l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione quale titolo esecutivo, prima della proposizione del ricorso.
art. 52 c.p.a.
termine perentorio di 15 giorni
L'inosservanza dell'ordine istruttorio impartito dal giudice entro il termine perentorio può comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 5 disp. att. c.p.a.
L'indice dei documenti depositati deve essere redatto in modo corretto e descrittivo, così da consentire l'individuazione del contenuto degli atti.
art. 2 c.p.a.
Il dovere di correttezza nell'indicazione e nel deposito dei documenti costituisce espressione dei principi di lealtà processuale.
art. 3 c.p.a.
La chiarezza degli atti processuali richiede che i documenti siano individuati con denominazioni e descrizioni idonee a rendere conoscibili le informazioni rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione, la procedibilità della domanda richiede la prova della notificazione della sentenza all'amministrazione quale titolo esecutivo e del successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando la prova della notificazione via PEC è contestata o non risulta univocamente dagli atti, il giudice può ordinare il deposito dei duplicati informatici dei documenti notificati e delle ricevute PEC di accettazione e consegna.
- Il deposito documentale nel processo amministrativo deve rispettare i principi di lealtà processuale e chiarezza: i file devono essere nominati individualmente e accompagnati da una descrizione esplicativa del loro contenuto; il deposito di più documenti recanti la stessa denominazione generica non è conforme a tali canoni.
- L'inosservanza entro il termine perentorio dell'ordine giudiziale di depositare la documentazione necessaria alla verifica della procedibilità può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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