L.R. Puglia 24/2002
Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino orientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, nel territorio di Manduria, ne delimita aree e perimetro, fissa finalità di tutela, disciplina in via provvisoria zonizzazione e divieti, e affida la gestione all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto.
Istituzione delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
Istituzione delle riserve naturali regionali del litorale tarantino orientale
La legge regionale della Puglia istituisce le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare un insieme di aree naturali del territorio di Manduria. La disciplina riguarda la perimetrazione, le finalità di tutela, i divieti provvisori di uso del territorio e il modello di gestione dell’area protetta.
Ambito territoriale e perimetrazione
Le riserve comprendono le aree naturali denominate “Foce del Chidro”, “Salina e dune di Torre Colimena”, “Palude del Conte e dune costiere” e “Bosco Cuturi e Rosa Marina”. La perimetrazione è quella risultante dalla cartografia allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante ed è depositata presso gli uffici regionali e locali indicati nel testo. I confini devono essere resi visibili tramite apposita tabellazione, a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto e con finanziamento regionale.
Finalità di tutela e valorizzazione
La legge persegue una pluralità di obiettivi ambientali, paesaggistici e socio-economici. In particolare mira a conservare e recuperare biocenosi, habitat e specie di interesse comunitario, a salvaguardare valori storico-architettonici e antropologici, a tutelare gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e a rafforzare gli ambienti umidi e forestali, oltre a recuperare il sistema dunale.
Sono inoltre previste finalità di educazione ambientale, formazione, ricerca scientifica e fruizione sostenibile, nonché la realizzazione di infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa. La legge prevede anche il recupero del sistema insediativo costiero per ridurne l’impatto ambientale e la promozione di attività economiche compatibili, soprattutto nei settori turismo, agricoltura, artigianato e servizi.
Zonizzazione provvisoria
Fino all’approvazione del piano previsto dalla legge, le riserve sono divise in due zone: zona 1, corrispondente alla zona centrale, e zona 2, corrispondente alla fascia di protezione. La cartografia allegata individua tali aree; il piano potrà modificare i confini per una migliore organizzazione degli ambiti di tutela. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale, mentre la zona 2 conserva valori ambientali e culturali ma presenta un maggior grado di antropizzazione.
Divieti e norme generali di tutela
Su tutto il territorio delle riserve sono vietate, oltre alle regole generali di tutela già previste dalle leggi statali e regionali, le principali attività potenzialmente lesive dell’ambiente naturale: apertura di nuove cave, caccia, alterazione della vita animale, raccolta o danneggiamento della flora spontanea salvo autorizzazioni per fini scientifici, asportazione di minerali e materiali geologici salvo prelievi di studio, introduzione di specie non autoctone, movimenti terra che modifichino in modo rilevante la morfologia, alterazioni degli equilibri ecologici e idrogeologici, transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade consentite, nuove strade o ampliamenti non funzionali alle attività ammesse e apertura di discariche.
Regime transitorio fino al piano territoriale
Prima dell’approvazione del piano, restano vietati i nuovi edifici e opere fuori dai centri edificati, il mutamento di destinazione dei terreni, salvo le normali operazioni connesse all’attività agro-silvo-pastorale, e gli interventi su aree boscate e i tagli boschivi senza autorizzazione regionale. Sono però possibili deroghe, limitatamente alla zona 2 e solo per attività agro-silvo-pastorali, con interventi sugli edifici rurali esistenti fino al 15% della superficie utile, previa approvazione di un piano aziendale. Sono ammessi anche adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari in materia agro-zootecnica, nel rispetto di eventuali norme urbanistiche più restrittive e delle tipologie edilizie tradizionali locali.
Interventi consentiti e diritti preesistenti
Sono espressamente consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, salvo i diritti esclusivi di caccia e gli altri usi civici di prelievo faunistico, che devono essere liquidati dal Commissario competente su istanza dell’Ente di gestione.
Gestione dell’area protetta
La gestione delle riserve è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi della normativa regionale richiamata. Gli organi dell’ente sono il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità delle aree naturali protette.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri nella prima riunione, rappresenta legalmente l’ente e resta in carica quanto il Consiglio. La carica è incompatibile con numerosi incarichi politici regionali, provinciali, di comunità montana e comunali.
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da:
- cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
- tre rappresentanti del Consiglio regionale con comprovata esperienza in conservazione ambientale e pianificazione territoriale;
- due rappresentanti del Consiglio provinciale di Taranto;
- due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti delle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti sul territorio regionale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e elegge al proprio interno un vicepresidente; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Ulteriori organi di gestione
Per la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità delle aree naturali protette, la legge rinvia alla disciplina prevista dalla normativa regionale richiamata, senza introdurre una disciplina autonoma di dettaglio.
Stato di attualità
La legge istituisce una disciplina strutturale di tutela ambientale e gestione di un’area protetta regionale, ancora coerente con l’assetto normativo delle riserve naturali. Non contiene termini di efficacia limitati nel tempo, ma prevede una fase transitoria fino all’approvazione del piano territoriale delle riserve.
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