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Legge

L.R. Puglia 23/2002

Istituzione della riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 23/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Puglia la riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”, nel territorio di Brindisi, definendone perimetro, finalità di tutela, zonizzazione provvisoria, divieti e deroghe fino al piano, nonché l’ente di gestione. È vigente ma la disciplina transitoria opera fino all’approvazione del piano e del piano territoriale previsti.

Istituzione della riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” in Puglia

Istituzione della riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”

La legge regionale istituisce in Puglia la riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi. Il provvedimento definisce gli obiettivi di tutela, le regole provvisorie di zonizzazione e di uso del territorio, oltre a disciplinare la gestione dell’area protetta.

Perimetro e delimitazione dell’area

La perimetrazione della riserva è quella risultante dalla cartografia allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante. La documentazione cartografica è depositata in originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la Provincia e il Comune di Brindisi. I confini devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione, a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e con finanziamento regionale.

Finalità istitutive e obiettivi di tutela

La riserva è istituita per conservare e recuperare biocenosi, habitat e specie animali e vegetali, con attenzione alle specie e agli habitat richiamati dalle direttive europee sugli uccelli selvatici e sugli habitat naturali. La tutela riguarda anche i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici.

Tra le ulteriori finalità vi sono:

  • la salvaguardia dei valori storico-architettonici, antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
  • la rinaturalizzazione e la valorizzazione delle sugherete, con conversione ad alto fusto e aumento della loro estensione;
  • la promozione di educazione, formazione, ricerca scientifica e fruizione ricreativa sostenibile;
  • l’allestimento di infrastrutture per la mobilità lenta e per l’accoglienza diffusa;
  • la promozione e riqualificazione di attività economiche compatibili, soprattutto turismo, agricoltura, artigianato e servizi, in funzione del miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti.

Zonizzazione provvisoria

Fino all’approvazione del piano previsto dalla legge, la riserva è suddivisa in:

  • zona 1, o zona centrale, comprendente le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale;
  • zona 2, o fascia di protezione, con valori ambientali e culturali ma maggior grado di antropizzazione.

Il piano potrà modificare i confini delle zone per una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Divieti generali e disciplina di tutela

Su tutto il territorio della riserva sono vietate, oltre alle norme generali già vigenti, una serie di attività che incidono negativamente sull’integrità ambientale. In particolare, non possono essere aperte nuove cave, esercitata la caccia, alterate le condizioni di vita della fauna, danneggiate o raccolte specie vegetali spontanee salvo eccezioni autorizzate per fini scientifici, asportati minerali o materiali geologici senza autorizzazione, introdotte specie non autoctone, eseguiti movimenti di terra rilevanti, alterati equilibri ecologici o idrogeologici, percorsi con mezzi motorizzati fuori dalle strade consentite, costruite nuove strade o ampliamenti non coerenti con le attività ammesse, e aperte discariche.

Sono inoltre vietati, fino all’approvazione del piano:

  • la costruzione di nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati;
  • il mutamento di destinazione dei terreni, salvo le ordinarie operazioni agricole, forestali e pastorali;
  • gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi senza autorizzazione regionale competente.

Deroghe transitorie e interventi ammessi

Fino all’approvazione del piano territoriale, la struttura regionale competente, d’intesa con l’ente di gestione, può derogare ai divieti relativi a nuove costruzioni e al mutamento di destinazione dei terreni, ma solo nella zona 2 e solo per attività agro-silvo-pastorali.

In tale ambito sono consentiti:

  • trasformazioni e/o ampliamenti di edifici rurali esistenti fino al 15% della superficie utile, previa valutazione e approvazione di un piano aziendale;
  • interventi di adeguamento tecnologico o igienico-sanitario connessi alla normativa agro-zootecnica vigente;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti.

Gli interventi devono rispettare eventuali prescrizioni urbanistiche più restrittive e utilizzare tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione locale, senza interferire con i valori naturalistici e ambientali dell’area.

Diritti reali e usi civici

Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, salvo i diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievo faunistico, che vengono liquidati dal commissario competente su istanza dell’ente di gestione.

Gestione dell’area protetta

La gestione della riserva è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi della legge regionale 19/1997.

Gli organi dell’ente sono:

  • il Presidente;
  • il Consiglio direttivo;
  • la Giunta esecutiva;
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • la Comunità delle aree naturali protette.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, ha la rappresentanza legale dell’ente, ne coordina l’attività e resta in carica per la durata del Consiglio direttivo. La carica è incompatibile con numerose cariche politiche regionali, provinciali, comunitarie e comunali.

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da:

  • tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
  • tre rappresentanti del Consiglio regionale con comprovata esperienza in conservazione dell’ambiente e pianificazione territoriale;
  • due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;
  • due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • due rappresentanti delle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti nel territorio regionale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed elegge al proprio interno un Vicepresidente; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Per la composizione di Giunta esecutiva, Collegio dei revisori e Comunità delle aree naturali protette, la legge rinvia alla disciplina generale della l.r. 19/1997.

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