Sentenza del 31/10/2019 n. 28054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'anno 2005, sostenendo che gli oli lubrificanti non fossero soggetti ad accisa prima del recepimento della direttiva 2003/96/CE tramite il D.Lgs. n. 26/2007, efficace dal 1° giugno 2007. L'Amministrazione ha invece sostenuto che l'imposta di consumo prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 504/1995 fosse già applicabile, poiché tale disposizione era rimasta vigente e la direttiva europea aveva eliminato i precedenti vincoli comunitari, lasciando agli Stati membri la facoltà di tassare gli oli lubrificanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo all'omessa motivazione, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha quindi riconosciuto dovuta l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti per l'anno 2005, anche se precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per l'incertezza interpretativa dell'epoca, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62
Gli oli lubrificanti sono sottoposti ad imposta di consumo se destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione.
La disposizione era ancora vigente e consentiva di assoggettare a imposta di consumo gli oli lubrificanti destinati a usi diversi da carburante o combustibile, compresi quelli commercializzati nel 2005.
Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003
La direttiva ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
La direttiva ha abrogato le precedenti direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, eliminando i profili di incompatibilità della normativa italiana e lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre una tassazione nazionale sugli oli lubrificanti, purché senza formalità connesse al passaggio di frontiera.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116
La norma ha confermato la persistente efficacia dell'art. 62 del D.Lgs. n. 504/1995, chiarendo gli effetti della direttiva 2003/96/CE nell'ordinamento italiano.
D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 26
Il decreto ha recepito la direttiva 2003/96/CE con efficacia dal 1° giugno 2007, ma la sua entrata in vigore non costituiva il momento iniziale dell'assoggettamento degli oli lubrificanti all'imposta, già previsto dalla normativa nazionale vigente.
D.L. n. 452 del 2001, art. 6, convertito dalla L. n. 16 del 2002
Il meccanismo di abrogazione e sostituzione dell'art. 62, collegato all'introduzione di un contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, non è divenuto operativo per la mancata emanazione del regolamento attuativo; pertanto l'art. 62 è rimasto vigente.
Sentenza Corte di giustizia UE 5 luglio 2007, cause riunite C-145/06 e C-146/06, Fendt Italiana
La Corte di giustizia ha riconosciuto che gli oli lubrificanti non sono soggetti all'accisa armonizzata e che gli Stati membri possono applicare una propria imposizione, senza introdurre formalità di frontiera negli scambi intracomunitari.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale che istituisce un'imposta non è stata espressamente abrogata o la sua abrogazione è subordinata a un regolamento mai emanato, essa continua in linea generale a produrre effetti.
- Il recepimento successivo di una direttiva europea non implica necessariamente che l'imposta sia dovuta solo dalla data di recepimento, se la normativa nazionale già vigente consentiva autonomamente la tassazione.
- Le direttive europee in materia tributaria devono essere interpretate verificando se impongano un'accisa armonizzata oppure se lascino agli Stati membri un margine di imposizione autonoma.
- Per gli oli lubrificanti non destinati a carburante o combustibile, la normativa italiana può prevedere un'imposta di consumo nazionale, purché non vengano introdotte formalità fiscali collegate al semplice attraversamento della frontiera intracomunitaria.
- In caso di contestazioni relative a periodi anteriori a una riforma normativa, occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta e non assumere automaticamente che la nuova legge abbia creato ex novo l'obbligo tributario.
- Nel giudizio di cassazione, una censura di omessa motivazione è inammissibile se riguarda esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche, anziché l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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