Regolamento (UE) 2017/1147
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione, del 28 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco europeo degli indici di riferimento critici previsto dal regolamento (UE) 2016/1011. In particolare, sulla base dei dati di mercato e delle analisi della BCE, qualifica l’EONIA come indice critico e lo inserisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. L’intervento è giustificato dall’ampio utilizzo dell’EONIA nei contratti e strumenti finanziari denominati in euro e dalla sua rilevanza per la stabilità finanziaria dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’elenco degli indici di riferimento critici nei mercati finanziari, aggiungendo l’EONIA all’elenco già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.
Ambito di applicazione
Si applica agli indici di riferimento utilizzati nei mercati finanziari dell’Unione ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare agli indici considerati critici perché utilizzati direttamente o indirettamente in strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento con valore totale pari o superiore a 500 miliardi di EUR. L’effetto pratico riguarda gli amministratori di tali indici, gli utilizzatori nei mercati finanziari e le autorità competenti degli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Modifica dell’elenco degli indici di riferimento critici: inserimento dell’EONIA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, che contiene l’elenco degli indici di riferimento critici ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina europea sugli indici usati come benchmark nei contratti e strumenti finanziari, volta a ridurre i rischi di manipolazione, conflitti di interesse e disfunzioni di mercato.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il ruolo economico degli indici di riferimento nella determinazione del prezzo di strumenti e contratti finanziari e nella misurazione della performance dei fondi di investimento. I considerando evidenziano che, quando un indice non è rappresentativo del mercato sottostante, possono verificarsi effetti negativi sull’integrità del mercato, sul finanziamento di famiglie e imprese e, più in generale, sulla stabilità finanziaria dell’Unione.
Criterio di individuazione degli indici critici
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, un indice di riferimento è considerato critico quando è utilizzato direttamente o indirettamente in una combinazione di indici in relazione a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, tenendo conto delle gamme di scadenze o termini applicabili. Tale qualificazione comporta l’applicazione di requisiti e poteri rafforzati in capo alle autorità competenti e agli amministratori degli indici.
Ragioni specifiche dell’inclusione dell’EONIA
Il regolamento fonda la scelta di includere l’EONIA su dati e analisi della Banca centrale europea. Secondo tali elementi, il valore degli strumenti e dei contratti finanziari collegati all’EONIA nell’Unione supera la soglia di 500 miliardi di EUR. Inoltre, l’EONIA rappresenta la media delle operazioni di prestito overnight non coperte da garanzia tra banche nel mercato interbancario dell’Unione e dei paesi EFTA ed è un tasso di riferimento cruciale per gli swap di tasso di interesse in euro e per il mercato degli OIS in euro.
Contenuto operativo della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. Nell’allegato aggiornato figurano due indici di riferimento critici:
- Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®), amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), sede Bruxelles, Belgio;
- Euro OverNight Index Average (EONIA®), amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), sede Bruxelles, Belgio.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale segnala inoltre l’urgenza dell’intervento, giustificata dall’importanza dell’EONIA per il mercato interbancario e dall’elevato numero di derivati ad esso collegati nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli indici critici
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con quello contenuto nel presente regolamento, includendo tra gli indici di riferimento critici l’EONIA (Euro OverNight Index Average) insieme all’EURIBOR.
Fondamento giuridico e criterio di criticità
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Un indice è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente in relazione a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze o termini applicabili.
Motivazione dell’inclusione dell’EONIA
I considerando spiegano che l’EONIA supera la soglia dei 500 miliardi di EUR, è un tasso di riferimento essenziale per gli swap di tasso di interesse in euro e per il mercato OIS in euro, ed è quindi rilevante per l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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