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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1267 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Confit d’oie du Sud-Ouest (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1267 dispone l’iscrizione dell’IGP «Confit d’oie du Sud-Ouest» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’adozione avviene ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta «Confit d’oie du Sud-Ouest»

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello di Unione, dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Confit d’oie du Sud-Ouest» per i prodotti interessati dalla relativa domanda presentata dalla Francia. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; riguarda specificamente l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina, nel testo fornito, requisiti produttivi ulteriori o deroghe sostanziali oltre alla registrazione.

Iscrizione dell’IGP «Confit d’oie du Sud-Ouest"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1267 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Confit d’oie du Sud-Ouest». L’atto dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143, che ha riformato la disciplina unionale sulle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché sulle specialità tradizionali garantite e sulle indicazioni facoltative di qualità.

Origine e quadro procedurale

La domanda di registrazione era stata presentata dalla Francia e risultava già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, norma richiamata per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, applicabile alle domande pendenti.

Effetto giuridico principale

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’IGP «Confit d’oie du Sud-Ouest» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è il riconoscimento formale a livello UE della denominazione, con conseguente tutela nell’ambito del regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e portata

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Confit d’oie du Sud-Ouest» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del precedente regolamento (UE) n. 1151/2012. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàdiritto alimentare

Testo integrale

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