Accordo 27315 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 2 alla Serie 10 di Emendamenti al Regolamento 107“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici competenti, alle autorità territoriali, all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 2 alla serie 10 di emendamenti al Regolamento ONU n. 107, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 relativamente alle loro caratteristiche costruttive. Il supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 10 di emendamenti al Regolamento ONU n. 107 sulle omologazioni degli autobus delle categorie M2 e M3.
Entrata in vigore del supplemento al Regolamento ONU n. 107
La comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici pubblici, le autorità territoriali, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni di settore dell’entrata in vigore di una modifica tecnica al quadro internazionale delle omologazioni dei veicoli. Il riferimento è all’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.
Parti e destinatari della comunicazione
La nota è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, alle UUMMCC, ai CPA, ai C.S.R.P.A.D., alle divisioni della Direzione generale della motorizzazione e agli uffici della motorizzazione di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento e Valle d’Aosta. È inoltre trasmessa all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.
Per conoscenza, la comunicazione è inviata al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle associazioni e organizzazioni rappresentative dei comparti automobilistico, motociclistico, agricolo, dell’autotrasporto e dei combustibili gassosi, tra cui ANFIA, ANCMA, CUNA, UNRAE, CONFETRA, FEDERAUTO, UNITAI, Consorzio Italiano GPL, ASSOGASLIQUIDI, ASSOGASMETANO, FEDERMETANO e NGV System Italia.
Oggetto tecnico e base internazionale
L’aggiornamento riguarda il Regolamento ONU n. 107, intitolato "Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive". Il regolamento disciplina quindi requisiti costruttivi uniformi per veicoli destinati al trasporto di passeggeri, inclusi gli autobus rientranti nelle categorie M2 e M3.
Il quadro normativo di riferimento è l’Accordo internazionale concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, volto a uniformare le condizioni di omologazione e a garantire il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra i Paesi aderenti.
Supplemento 2 alla serie 10 di emendamenti
Facendo seguito alla precedente comunicazione MIT prot. n. 13267 del 29 aprile 2026, la Direzione generale comunica che il supplemento 2 alla serie 10 di emendamenti al Regolamento n. 107 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/22 ed è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
La nota non riproduce il contenuto tecnico dettagliato delle modifiche; pertanto, per conoscere gli specifici requisiti introdotti o modificati, occorre fare riferimento al testo ufficiale dell’emendamento indicato.
Effetti sulle omologazioni
La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore della modifica non richiede l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Ne deriva che il supplemento opera nell’ambito della serie di emendamenti già indicata, senza determinare, per questo solo effetto, una nuova indicazione seriale nel numero di omologazione.
La precisazione è rilevante per i costruttori, i servizi tecnici, gli organismi di omologazione, gli uffici della motorizzazione e gli operatori che verificano la conformità dei veicoli M2 e M3 ai requisiti del Regolamento n. 107.
Paesi adottanti il Regolamento n. 107
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 107. Tra questi figurano l’Italia, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia, il Belgio, l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Spagna, la Serbia, il Regno Unito, l’Austria, la Svizzera, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca, la Romania, la Polonia, il Portogallo, la Grecia, l’Irlanda, la Croazia, la Slovenia, la Slovacchia, la Bielorussia, l’Estonia, la Repubblica di Moldova, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Turchia, la Lituania, il Kazakistan, la Lettonia, l’Unione europea, l’Uzbekistan, l’Ucraina, Cipro, Malta, la Malesia, la Thailandia, l’Albania, l’Armenia, il Montenegro, San Marino, la Tunisia, la Georgia, l’Egitto, la Nigeria, il Pakistan, l’Uganda, le Filippine e il Kirghizistan.
L’elenco è riportato nella comunicazione con i relativi codici identificativi di omologazione "E" attribuiti ai Paesi adottanti.
Decorrenza e rilevanza operativa
La data di riferimento è il 2 ottobre 2026, giorno di entrata in vigore del supplemento. La nota ha natura informativa e di coordinamento amministrativo: porta a conoscenza degli uffici e degli operatori l’avvenuta adozione della modifica internazionale e chiarisce il relativo effetto formale sui numeri di omologazione.
Non sono previsti nell’atto stanziamenti, riparti finanziari, opere, cronoprogrammi di attuazione o specifici obblighi contrattuali tra amministrazioni. Gli adempimenti riguardano esclusivamente l’applicazione e la diffusione dell’aggiornamento regolamentare nell’ambito delle procedure di omologazione dei veicoli interessati.
Punti principali
Accordo e regolamento interessati
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni di accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento ONU n. 107.
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 2 alla serie 10 di emendamenti al Regolamento n. 107 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/22.
Ambito tecnico
Il Regolamento n. 107 contiene disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive, rilevanti per gli autobus e gli altri veicoli destinati al trasporto di passeggeri.
Effetti sul numero di omologazione
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore dell’emendamento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Diffusione e destinatari
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione e agli organismi tecnici competenti, nonché alle autorità di alcune autonomie territoriali e all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Per conoscenza è trasmessa anche alle associazioni rappresentative dei costruttori, degli operatori e delle filiere industriali interessate.
Paesi adottanti
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 107, includendo Stati europei ed extraeuropei, tra cui l’Italia, gli altri Paesi dell’Unione europea, San Marino, il Regno Unito, la Federazione Russa, la Turchia, l’Ucraina, la Georgia, l’Egitto, il Pakistan, le Filippine e altri Stati indicati nella comunicazione.
Come è indicizzato
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