Sentenza del 31/03/2017 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento. Ha sostenuto, in primo luogo, che le proprie prestazioni consistessero in trasporto marittimo di persone esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14, del D.P.R. n. 633/1972, qualificandole come trasporto pubblico urbano o tra comuni vicini. In secondo luogo, ha sostenuto che il noleggio delle motonavi fosse non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972. Infine, ha contestato il recupero a tassazione di alcuni costi professionali, ritenendoli deducibili nel 2007 in applicazione del principio di competenza economica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'attività effettivamente svolta consistesse in gite ed escursioni turistiche via mare lungo le coste della Sardegna, non in trasporto pubblico urbano o interurbano agevolato. La società non ha prodotto licenze o concessioni idonee a dimostrare l'esercizio di tale servizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e, comunque, non è stata provata la sussistenza dei requisiti dell'art. 8-bis. Quanto ai costi professionali, la deduzione è stata negata perché riferiti a prestazioni di anni precedenti e non supportati dalla produzione delle relative fatture. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000,00, e l'istanza di sospensione era stata precedentemente respinta.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 14, D.P.R. n. 633/1972
Prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate nell'ambito del territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro più di cinquanta chilometri
L'agevolazione non si applica automaticamente al trasporto marittimo: occorre dimostrare che il servizio abbia effettiva natura di trasporto pubblico urbano o interurbano nei limiti previsti dalla norma. Gite ed escursioni turistiche non rientrano in tale categoria.
Art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, tra cui quelle relative a determinate navi e al loro impiego
La non imponibilità richiede la prova concreta che il noleggio delle imbarcazioni sia destinato alle attività specificamente previste dalla disposizione. La mera qualificazione contrattuale o l'utilizzo commerciale generico non sono sufficienti.
Art. 2423-bis, comma 1, n. 3, codice civile
Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento
Il principio di competenza economica non consente, da solo, la deduzione di costi non adeguatamente documentati o riferiti a prestazioni per le quali non sia stata prodotta la fattura.
Art. 109, D.P.R. n. 917/1976
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza
La deducibilità fiscale richiede sia la corretta imputazione temporale sia l'inerenza, l'effettività e la documentazione del costo. I preavvisi di parcella, in assenza delle fatture e di adeguata prova della prestazione, non sono stati ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- Per ottenere un regime IVA agevolato fondato sulla natura del trasporto pubblico, non basta descrivere l'attività come trasporto di persone: devono risultare modalità operative, autorizzazioni e documenti coerenti con un servizio pubblico urbano o interurbano; le attività turistiche o ricreative sono normalmente imponibili.
- Quando una norma fiscale prevede la non imponibilità per il noleggio o l'impiego di navi, il contribuente deve dimostrare puntualmente che l'operazione rientri nella specifica fattispecie normativa, non essendo sufficiente il carattere commerciale dell'attività.
- In appello tributario non possono essere introdotti per la prima volta motivi o eccezioni non sottoposti al giudice di primo grado, salvo i limiti previsti dalla legge.
- La deduzione di costi professionali richiede documentazione fiscale completa, prova dell'effettività e dell'inerenza della prestazione e corretta imputazione al periodo di competenza. Un preavviso di parcella, da solo, può non essere sufficiente.
- La pubblicità commerciale, lo statuto societario e l'attività concretamente esercitata possono essere utilizzati per qualificare fiscalmente le prestazioni e prevalgono sulle descrizioni meramente formali fornite dal contribuente.
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