L.R. Puglia 24/2000
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 24/2000 ripartisce tra Regione ed enti locali funzioni amministrative in artigianato, industria, commercio, turismo, sport, beni culturali, istruzione, diritto allo studio e formazione professionale. Nella parte esaminata disciplina soprattutto l’artigianato: la Regione trattiene programmazione, coordinamento e alcuni interventi finanziari, mentre può avvalersi di convenzioni per la gestione delle agevolazioni alle imprese. È una disciplina di riordino amministrativo tuttora vigente, ma con contenuti in parte superati dalle successive modifiche.
Conferimento di funzioni amministrative in materia di artigianato e altre materie economico-culturali agli enti locali e alla Regione Puglia
Conferimento di funzioni amministrative in materia economica, culturale e formativa
La legge regionale Puglia 11 dicembre 2000, n. 24, attua il riordino delle funzioni amministrative previsto dalla legislazione statale di conferimento, individuando le competenze da mantenere in capo alla Regione e quelle da attribuire agli enti locali nelle materie dell’artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione e beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento delimita, per il territorio della Regione Puglia, le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e, per le altre funzioni, dispone il conferimento agli enti locali. La legge si colloca nell’attuazione del processo di decentramento amministrativo e richiama espressamente la normativa statale di riferimento in materia di funzioni conferite.
Artigianato: funzioni trattenute dalla Regione
Nella materia dell’artigianato, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato. Rientrano in tale ambito anche gli interventi di sostegno economico alle imprese artigiane, comprese agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, con particolare attenzione alle imprese artistiche.
La Regione mantiene inoltre competenze specifiche in tema di:
- predisposizione del programma regionale di sviluppo e sostegno dell’artigianato;
- ricerca applicata e trasferimento di conoscenze tecnologiche;
- investimenti per iniziative di produzione e commercializzazione dei prodotti;
- istituzione e sviluppo dei centri di servizio per l’impresa artigiana;
- promozione e qualificazione dei prodotti artigianali pugliesi;
- promozione di nuove imprese artigiane;
- consolidamento finanziario, sviluppo, accesso al credito e capitalizzazione delle imprese;
- formazione manageriale degli imprenditori artigiani;
- attuazione dei programmi di intervento dell’Unione europea;
- sostegno alle aree comprese in programmi comunitari e criteri speciali per misure agevolative statali;
- modalità attuative della programmazione negoziata;
- mostre ed esposizioni, anche all’estero, per favorire l’export dei prodotti artigiani;
- sostegno a confidi e cooperative di garanzia per il loro consolidamento.
Artigianato: programmazione, coordinamento e monitoraggio
Sono riservate alla Regione anche le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio relative a:
- interventi di esclusivo interesse regionale finanziati con l’Unione europea o altri soggetti;
- Osservatorio dell’artigianato;
- innovazione tecnologica di processo e di prodotto e adeguamento agli standard qualitativi;
- risanamento e tutela ambientale;
- insediamenti artigiani.
Convenzioni per la gestione degli interventi
La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni già in essere alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 per l’erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane attribuiti alla Regione.
La Giunta regionale deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli eventuali adeguamenti delle convenzioni, assicurando che esse non comportino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi svolti direttamente dalla Regione.
La gestione e gli adempimenti tecnici per l’erogazione di agevolazioni e incentivi sono normalmente affidati ad Artigiancredito Puglia e ad Artigiancassa, in coerenza con la disciplina regionale richiamata. Le convenzioni possono riguardare anche la concessione dei contributi quando sia utilizzata la procedura automatica prevista dalla normativa statale sui procedimenti di agevolazione.
Ulteriori strumenti finanziari
La legge conferma l’estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi e incentivi comunque denominati previsti dalla normativa statale. Inoltre, per rafforzare il capitale di rischio delle imprese artigiane, la Giunta regionale è chiamata a individuare strumenti idonei, anche tramite estensione delle convenzioni già in essere con aziende erogatrici di credito.
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